§ 93.4.184 - D.P.R. 11 maggio 1976, n. 270.
Disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:11/05/1976
Numero:270


Sommario
Art. 1.      A tutto il personale non dirigente dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, [...]
Art. 2.      Il soprassoldo per servizio notturno di cui al primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e [...]
Art. 3.      Il soprassoldo per servizio domenicale di cui al punto A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e [...]
Art. 4.      L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 40 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e [...]
Art. 5.      L'indennità di pernottazione di cui all'art. 47 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive [...]
Art. 6.      L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e [...]
Art. 7.      Le misure dell'indennità di manovra di cui all'art. 54 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive [...]
Art. 8.      L'anticipazione di cui al precedente art. 1 nonché i miglioramenti previsti dagli articoli 2, 3 e 7 non si computano agli effetti del raffronto di cui al penultimo comma [...]


§ 93.4.184 - D.P.R. 11 maggio 1976, n. 270.

Disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 19 maggio 1976, n. 131)

 

 

     Art. 1.

     A tutto il personale non dirigente dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1° luglio 1976, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.

     L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.

 

          Art. 2.

     Il soprassoldo per servizio notturno di cui al primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissato nella misura unica oraria di L. 400.

 

          Art. 3.

     Il soprassoldo per servizio domenicale di cui al punto A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissato nella misura di L. 2.700 per le prestazioni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata e nella misura di L. 1.350 per le prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

     Lo stesso trattamento compete al personale di macchina, di scorta ai treni e delle navi traghetto, costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali, assente dalla residenza od a bordo delle navi.

 

          Art. 4.

     L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 40 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissata nella misura di L. 400.

     Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 40 è fissato in L. 400, per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonché dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato.

     L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

 

          Art. 5.

     L'indennità di pernottazione di cui all'art. 47 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissata nella misura unica di L. 400.

     Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 47 è fissato in L. 400 per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle ore 22 alle 6, queste ore comprese.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonché dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato.

     L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

 

          Art. 6.

     L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è stabilita nella misura unica di L. 400.

     E' altresì fissato in L. 400 il supplemento orario previsto dal secondo comma dell'articolo sopracitato.

 

          Art. 7.

     Le misure dell'indennità di manovra di cui all'art. 54 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue, per ogni traversata:

comandante e direttore di macchina

L.

365

primo ufficiale navale e primo ufficiale di macchina

L.

277

ufficiale navale e ufficiale di macchina

L.

257

nostromo, capo motorista e capo elettricista

L.

183

carpentiere, motorista ed elettricista

L.

155

marinaio e ingrassatore

L.

127

carbonaio

L.

117

     Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata del 30 per cento.

 

          Art. 8.

     L'anticipazione di cui al precedente art. 1 nonché i miglioramenti previsti dagli articoli 2, 3 e 7 non si computano agli effetti del raffronto di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57.

     Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1975.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.