§ 93.4.166 - D.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372.
Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:09/11/1971
Numero:1372


Sommario
Art. 1.  Lavoro ordinario
Art. 2.  Prestazioni giornaliere
Art. 3.  Riposo giornaliero
Art. 4.  Riposo settimanale - Festività infrasettimanali
Art. 5.  Servizio notturno
Art. 6.  Disposizioni varie
Art. 7.  Lavoro ordinario
Art. 8.  Riposo giornaliero
Art. 9.  Riposo settimanale
Art. 10.  Servizio notturno
Art. 11.  Assenza dalla residenza
Art. 12.  Personale addetto alle carrozze cuccette
Art. 13.  Personale del settore macchina utilizzato alle manovre e tradotte
Art. 14.  Personale del settore navi traghetto e dei profili professionali di controllore viaggiante, controllore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente
Art. 15.  Turni di lavoro
Art. 16.  Norma finale
Art. 17.  Disposizioni transitorie


§ 93.4.166 - D.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372.

Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 14 marzo 1972, n. 70)

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Lavoro ordinario

     1. La durata settimanale del lavoro ordinario è regolata come segue:

     a) per il personale direttivo e degli uffici restano confermate le norme in vigore. In ogni caso la durata del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita per il personale dell'esercizio;

     b) per il personale dell'esercizio la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore distribuite di regola su cinque giornate lavorative. La distribuzione su sei giornate lavorative può essere attuata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il limite delle 40 ore può essere superato per il personale utilizzato a turni rotativi ferma restando la media di 40 ore in un periodo di quattro settimane. Con disposizione del direttore generale, la durata settimanale del lavoro ordinario può, in situazioni eccezionali, essere ridotta per comprovate particolari e gravose condizioni di lavoro o di ambiente;

     c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario è di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative [1] .

     2. Si computa come durata del lavoro il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda senza facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro.

     3. Non si computano come lavoro:

     a) le interruzioni, con facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro, comprese fra le ore 5 e le ore 24 di durata pari o superiore ad un'ora; tali interruzioni, incluse quelle per refezione di cui al successivo punto d), non devono però eccedere in ciascun turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore, ed il numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Non sono ammesse due interruzioni quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di oltre un chilometro dal posto di lavoro;

     b) le interruzioni, con facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro, comprese fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore a tre ore, quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di non oltre un chilometro dal posto di lavoro;

     c) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza dia titolo all'indennità di missione, e ritornare;

     d) le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro del personale degli impianti fissi. Queste interruzioni debbono avere durata non inferiore ad un'ora, riducibile a non meno di mezz'ora per particolari situazioni di lavoro o ambientali.

 

          Art. 2. Prestazioni giornaliere

     La durata del lavoro non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.

 

          Art. 3. Riposo giornaliero

     In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio di turno.

 

          Art. 4. Riposo settimanale - Festività infrasettimanali

     1. Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore. Nel caso in cui il lavoro ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni lavorativi la durata del riposo settimanale è di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente e deve comprendere una intera giornata solare.

     2. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale deve comprendere la domenica.

     3. I riposi settimanali e le festività infrasettimanali cadenti in periodo di assenza per motivi diversi dal congedo annuale e speciale sono assorbiti dalle assenze stesse.

     4. In caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festività infrasettimanale.

     Se il riposo settimanale impegna la metà o meno del giorno di festività infrasettimanale, il trattamento di cui sopra è ridotto alla metà.

     Per le festività di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974, per le festività infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero a richiesta, una giornata di riposo compensativo [2] .

     5. I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata cui manchi la possibilità di rientrare in residenza fruiscono del riposo settimanale nella località di missione.

 

          Art. 5. Servizio notturno

     1. Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno [3] .

     2. Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5. Al personale non può chiedersi di prestare servizio fra le ore 4 e le ore 5 per più di tre volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno.

 

          Art. 6. Disposizioni varie

     1. Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali si può derogare ai limiti di cui agli articoli 2, 4 punto 1 e 5 nei casi di turni a rotazione.

     2. In caso di forza maggiore o per eccezionali necessità di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potrà essere superato. In tali casi le protrazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti.

     E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, con la massima tempestività, alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2.

     3. Per esigenze di servizio o per difficoltà nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale del personale, compreso quello dei treni e di macchina, può essere posticipato di un giorno o, eccezionalmente, previo accordo con le organizzazioni sindacali, di due giorni, oppure può essere anticipato.

     4. Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, il riposo settimanale del personale, escluso quello dei treni e di macchina, può essere differito per non più di un mese; il provvedimento può essere attuato per un solo riposo in ciascun mese solare.

     5. Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purchè in un anno solare sia comunque garantito il godimento di tutti i riposi settimanali prescritti, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

     6. I turni di servizio sono fermati ad ogni cambiamento di orario o quando si rendono necessarie variazioni.

     I nuovi turni e le eventuali modifiche di quelli in vigore sono predisposti dall'Azienda e tempestivamente portati a conoscenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali per concordare con i rappresentanti stessi le eventuali varianti.

     Per il personale delle stazioni i turni di servizio devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti che, salvo diversa comunicazione dell'impianto, sono tenuti a seguirli fino a quando non vengono cambiati.

     Una copia degli orari e dei turni di servizio deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza.

     I turni di servizio per il personale dei treni e di macchina sono formati in base alle ore di orario dei treni.

     7. In particolari ricorrenze, il direttore generale può lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non più della metà dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio non sia indispensabile per la circolazione dei treni.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI TRENI E DI MACCHINA [4]

 

          Art. 7. Lavoro ordinario [5]

     1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, lettera b), è considerato lavoro tutto il tempo durante il quale il dipendente è a disposizione negli impianti dell'Azienda, fatta eccezione:

     a) per il tempo relativo al riposo fuori residenza;

     b) per il tempo impiegato per la consumazione del pasto, se richiesto dal personale in servizio sui treni merci in forte ritardo, nelle soste consentite allo scopo in impianti compatibili con la circolazione dei treni.

     Fermi restando i vincoli di cui ai successivi articoli, qualora il tempo complessivo del lavoro e dei riposi fuori residenza superi le 200 ore mensili in esercizio, il personale acquista titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

     2. La durata massima del lavoro fra due riposi giornalieri è di 7 ore per i servizi con riposo fuori di residenza e di 8 ore per i servizi senza riposo fuori residenza. Per favorire il rientro in residenza, la consumazione dei pasti e la eliminazione delle vie ordinarie forfettizzate, quest'ultimo limite è elevabile ad 8 ore e 45 minuti per non più di una volta per il personale di macchina e non più di due volte per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. In in sede di formazione dei turni può essere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale che il limite di 8 ore e 45 minuti venga raggiunto anche più di una o due volte rispettivamente per il personale di macchina e per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. Il prolungamento ad 8 ore e 45 minuti non è applicabile ai servizi non programmati del personale di macchina che interessano i periodi dalle ore 22,00 alle 24,00 e dalle ore 5 alle ore 6.

     Per i servizi del personale di macchina che impegnano il periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5 si applica in ogni caso il limite delle 7 ore.

     3. Fatta eccezione per i servizi suburbani e per i treni omnibus e raccoglitori, la durata della condotta continuativa non può eccedere:

     4 ore e 30 minuti per i servizi con riposo fuori residenza;

     7 ore complessive per i servizi senza riposo fuori residenza;

     i singoli servizi comunque non potranno eccedere il limite del precedente alinea.

     A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti.

     Nel caso in cui detti limiti vengano superati per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dal successivo punto 4.

     Per i servizi continuativi di condotta la percorrenza non deve comunque superare:

     350 km nei servizi con riposo fuori residenza;

     450 km nei servizi senza riposo fuori residenza.

     4. In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare i limiti di cui al punto 2, di regola, fino ad un massimo di 60 minuti.

     Nei casi di supero dei limiti di prestazione suddetti il personale ha comunque titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

     5. Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti del lavoro giornaliero stabiliti al precedente punto 2.

 

          Art. 8. Riposo giornaliero [6]

     1. La durata minima del riposo giornaliero in residenza è di 18 ore. Tale limite è elevato a 22 ore dopo ciascuna notte nei casi di 2 servizi notturni consecutivi.

     2. La durata minima del riposo giornaliero fuori residenza è di 7 ore al netto del tempo necessario per recarsi e tornare dal dormitorio, che verrà determinato dal direttore compartimentale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; la durata massima del riposo stesso non deve superare le 12 ore.

     3. In sede di formazione dei turni possono essere inclusi non più di due riposi fuori residenza fra due riposi settimanali con un massimo di 7 medi mensili per il personale di macchina e 5 medi mensili per il personale viaggiante.

 

          Art. 9. Riposo settimanale [7]

     Il riposo settimanale cade di regola al sesto giorno, ha una durata non inferiore a 48 ore comprensive del riposo giornaliero ed è indivisibile ai fini della fruizione del congedo semprechè sia garantita la ripresa del lavoro al primo servizio previsto dal turno dopo il riposo settimanale.

     La ripresa del servizio non può essere comandata prima delle ore 6,30 quando il riposo settimanale è immediatamente preceduto da un servizio notturno.

     In un anno solare deve essere garantito il godimento di 61 riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

 

          Art. 10. Servizio notturno [8]

     1. Si considera notturno il servizio prestato tra le ore 0 e le ore 5.

     2. Il servizio notturno è regolato dall'art. 4 della legge 2 marzo 1974, n. 77.

 

          Art. 11. Assenza dalla residenza [9]

     La durata dell'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore. Qualora tale limite venga superato per il ritardo dei treni il personale acquista titolo all'indennità prevista dall'art. 7, punto 4.

 

          Art. 12. Personale addetto alle carrozze cuccette [10]

     Per gli addetti alle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.

     Le prestazioni del predetto personale continuano ad essere disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.

 

          Art. 13. Personale del settore macchina utilizzato alle manovre e tradotte [11]

     Per il personale del settore macchina utilizzato in turni di manovre e tradotte si applicano le norme di cui al capo I.

     Per il personale del settore macchina e per gli assistenti di deposito utilizzati alle manovre e tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa è di trentasei ore.

 

          Art. 14. Personale del settore navi traghetto e dei profili professionali di controllore viaggiante, controllore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente [12]

     Le prestazioni del personale delle navi traghetto e quelle dei profili professionali di controllore viaggiante, controllore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente sono disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro e del riposo previsti dal capo I e dalle altre norme di legge vigenti.

 

          Art. 15. Turni di lavoro [13]

     I turni sono formati, normalmente in occasione del cambiamento di orario estivo e/o autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

          Art. 16. Norma finale [14]

     Per tutto quanto non è specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.

 

Capo III

 

          Art. 17. Disposizioni transitorie

     1. La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio è stabilita in 42 ore fino al dicembre 1971.

     Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore fino al 31 dicembre 1971 e di 38 ore dal 1° gennaio 1972.

     2. Per il personale dei treni e di macchina la durata minima del riposo settimanale di cui all'art. 9 è stabilita in 40 ore fino al 31 dicembre 1971.

     3. Nella prima applicazione del presente provvedimento gli orari di lavoro potranno essere stabiliti per un impegno settimanale superiore ai limiti sopra indicati senza peraltro superare le 48 ore. In tale caso sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.

     4. Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilità di personale dei treni e di macchina per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverrà, temporaneamente, secondo le norme precedenti. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme precedenti, una particolare indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 11 febbraio 1970, n. 34.


[1]  Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 2 marzo 1974, n. 77.

[2]  Punto così sostituito dall'art. 2 della L. 2 marzo 1974, n. 77.

[3]  Punto così sostituito dall'art. 3 della L. 2 marzo 1974, n. 77.

[4] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[5]  Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[6] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[7] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[8] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[9] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[10] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[11] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[12] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[13] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.

[14] Il Capo II, artt. 7 - 16, è stato così sostituito dal D.P.R. 23 giugno 1983, n. 374.