§ 27.7.152 – L. 28 aprile 1976, n. 155.
Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:28/04/1976
Numero:155


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 59.400 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del [...]
Art. 2.      E’ autorizzata la spesa di lire 23.900 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 73.200 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini della applicazione del decreto [...]
Art. 3.      E’ autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 8.400 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del [...]
Art. 4.      E’ autorizzata la spesa di lire 33.500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 67.500 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del [...]
Art. 5.      La somma di L. 20.000 mensili con la stessa decorrenza e modalità stabilite dai decreti di cui ai precedenti articoli è corrisposta al personale dirigente indicato [...]
Art. 6.      Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono assegnate alle aziende medesime quale sovvenzione straordinaria del Tesoro
Art. 7.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega per la riscossione dei contribuiti sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della [...]


§ 27.7.152 – L. 28 aprile 1976, n. 155. [1]

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione.

(G.U. 3 maggio 1976, n. 115).

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 59.400 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 7 novembre 1975, - tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche - e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 2.

     E’ autorizzata la spesa di lire 23.900 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 73.200 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 30 ottobre 1975 - tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima - e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 3.

     E’ autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 8.400 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione dell'accordo intervenuto il 2 dicembre 1975, - fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria - e ratificato ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante disposizioni sul trattamento economico e sulle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 4.

     E’ autorizzata la spesa di lire 33.500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 67.500 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica d'attuazione dell'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976 e confermato il 15 e il 16 marzo 1976 - tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima - per la corresponsione dal 1° luglio 1975 di una somma di L. 20.000 mensili alle categorie di personale indicate nel decreto stesso.

     Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge.

 

          Art. 5.

     La somma di L. 20.000 mensili con la stessa decorrenza e modalità stabilite dai decreti di cui ai precedenti articoli è corrisposta al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai segretari comunali e provinciali provvisti del trattamento dirigenziale.

 

          Art. 6.

     Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono assegnate alle aziende medesime quale sovvenzione straordinaria del Tesoro.

     All'onere di complessive lire 186.800 milioni derivante dagli articoli citati si provvede quanto a lire 28.100 milioni, a lire 2.900 milioni ed a lire 14.800 milioni a carico, rispettivamente, dei capitoli 6856, 9001 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 141.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

     La previsione del capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1976 è elevata da L. 800.000.000.000 a lire 901.000.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute d'imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

     In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al capitolo 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) è aumentato di lire 101 miliardi.

     All'onere di L. 101.000.000.000 derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome interessate.

 

          Art. 7.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega per la riscossione dei contribuiti sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sulle L. 20.000 mensili nonché sull'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.