§ 93.4.80 - Legge 21 novembre 1955, n. 1108.
Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:21/11/1955
Numero:1108


Sommario
Art. 1.      Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimenti riservati, di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti [...]
Art. 2.      I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza salone, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge
Art. 3.      I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge
Art. 4.      Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato ai membri conviventi della famiglia del Presidente della Repubblica in carica
Art. 5.      Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una [...]
Art. 6.      Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato
Art. 7.      Sono inoltre concesse carte di libera circolazione
Art. 8.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro - è autorizzata a stipulare, con le [...]
Art. 9.      I biglietti di servizio sono concessi
Art. 10.      I biglietti gratuiti sono concessi
Art. 11.      I biglietti di viaggio a tariffa ridotta prevista per la concessione speciale C, sono concessi
Art. 12.      Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso
Art. 13.      Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie è concesso, secondo i limiti e le norme stabilite dal regolamento per [...]
Art. 14.      E' ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme delle persone indicate nel [...]
Art. 15.      Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di [...]
Art. 16.      Il Ministro per i trasporti, quando concorrano speciali circostanze, ha facoltà di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo [...]
Art. 17.      Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a trenta al mese
Art. 18.      Ai Senatori della Repubblica ed ai Deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'art. 5, per ogni anno [...]
Art. 19.      Ai deputati e consiglieri regionali sono concessi, durante il loro mandato e secondo le apposite convenzioni con gli enti Regione, biglietti di viaggio di 1ª classe di [...]
Art. 20.      Le concessioni di viaggio, previste negli articoli precedenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, sono accordate per [...]
Art. 21.  [7]
Art. 22.      Sono accordate le medesime concessioni di viaggio stabilite per il personale delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, e rispettive famiglie
Art. 23.      Sono conservate ad personam le concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato
Art. 24.      Agli effetti della concessione della carta di libera circolazione, nella prima applicazione della presente legge, ai Parlamentari di cui all'art. 5, punto 2) e all'art. [...]
Art. 25.      Le disposizioni di cui alla presente legge - riguardanti il Presidente ed i Giudici ordinari della Corte costituzionale - sono estese al presidente, al procuratore [...]
Art. 26.      Le concessioni previste dalla presente legge possono essere gravate di diritti, secondo le norme a nelle misure stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente [...]
Art. 27.      Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, il funzionario o l'agente che [...]
Art. 28.      Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su [...]
Art. 29.      La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte le altre disposizioni che la integrano e la modificano, sono abrogate


§ 93.4.80 - Legge 21 novembre 1955, n. 1108. [1]

Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

(G.U. 5 dicembre 1955, n. 280)

 

 

     Art. 1.

     Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimenti riservati, di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di buoni bagaglio e di trasporto, e le concessioni a tariffa ridotta di biglietti per un solo viaggio e di buoni di trasporto, sulle ferrovie dello Stato, sono stabilite, per determinate categorie di persone, nei titoli seguenti.

 

Titolo I

CARROZZE-SALONE E COMPARTIMENTI RISERVATI

 

          Art. 2.

     I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza salone, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

     1) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per i trasporti, in carica;

     2) alle rappresentanze ufficiali delle due Camere del Parlamento e della Corte costituzionale;

     3) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quando viaggiano in rappresentanza del Governo.

 

          Art. 3.

     I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

     1) ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

     2) ai Cardinali residenti in Italia ed all'estero;

     3) ai Presidenti dell'Assemblea costituente, usciti di carica;

     4) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, anche se usciti di carica;

     5) al Presidente della Corte costituzionale, anche se uscito di carica, e ai Giudici ordinari della Corte costituzionale, in carica;

     6) ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, anche se usciti di carica;

     7) ai Vice presidenti delle due Camere del Parlamento, in carica;

     8) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

     9) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti usciti di carica, purchè vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

     10) al Primo Presidente ed al Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti ed all'Avvocato generale dello Stato, in carica;

     11) al Capo di Stato Maggiore della difesa in carica; ai generali d'armata, ai generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, in attività di servizio;

     12) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, ed ai Segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;

     13) agli Ambasciatori della Repubblica, agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede, in carica;

     14) all'Amministratore del territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana, in carica;

     15) ai Ministri plenipotenziari italiani, Capi di missione, durante la loro destinazione presso Stati esteri;

     16) ai Ministri plenipotenziari degli Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede;

     17) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, in carica.

 

Titolo II

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

 

          Art. 4.

     Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato ai membri conviventi della famiglia del Presidente della Repubblica in carica.

 

          Art. 5.

     Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:

     1) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

     2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere [2] .

     Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno [3] .

 

          Art. 6.

     Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato:

     1) ai Presidenti della Repubblica, ai Presidenti dell'Assemblea costituente, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai Presidenti della Corte costituzionale, ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, usciti di carica;

     2) ai Cardinali residenti in Italia;

     3) ai Giudici ordinari della Corte costituzionale, in carica;

     4) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

     5) al Primo Presidente, al Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;

     6) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed ai Segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;

     7) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti usciti di carica, purchè vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

     8) a quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e ai direttori degli Uffici delle due Camere del Parlamento, in carica;

     9) ai decorati di medaglia d'oro al valor militare, per i quali le carte saranno valutate come al precedente art. 5;

     10) a due rappresentanti della Croce Rossa Italiana ed a due rappresentanti del Sovrano Militare Ordine di Malta indicati dalle rispettive Associazioni.

 

          Art. 7.

     Sono inoltre concesse carte di libera circolazione:

     1) per l'intera rete:

     a) ai giudici ordinari della Corte costituzionale dopo la permanenza nella carica prevista dalla Costituzione della Repubblica;

     b) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, se siano rimasti in carica almeno due anni;

     c) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di carica, se vi siano rimasti almeno tre anni;

     d) al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e uscito di carica, se vi sia rimasto almeno due anni;

     e) al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo, se sia rimasto in carica almeno due anni;

     f) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, di grado non inferiore al 4° , in attività di servizio ed a riposo;

     2) per l'intera rete o per determinate percorrenze, secondo le norme previste nel regolamento per l'esecuzione della presente legge:

     a) al personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo;

     b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo;

     c) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che presta servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

     d) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata ed al personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato facente parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne;

     e) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa presso l'Ufficio riscontro delle Ferrovie dello Stato;

     f) ai magistrati del Consiglio di Stato assegnati alla Sezione consultiva alla quale compete di pronunciarsi sugli affari di pertinenza del Ministero dei trasporti;

     3) per l'intera rete o per determinate percorrenze, e con validità limitata nel tempo:

     a) a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse dell'Amministrazione, per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni all'Amministrazione stessa;

     b) agli amministratori ed impiegati di Società concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

     c) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese estere di trasporto nonchè agli amministratori ed al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

     d) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, nonchè ai componenti nominativi delle rispettive famiglie, in occasione di conferenze e di congressi, indotti nell'interesse del servizio ferroviario.

 

          Art. 8.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro - è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, speciali convenzioni per la concessione - dietro corrispettivo da determinarsi in misura non inferiore alle tariffe previste dalle concessioni speciali per trasporti similari - di carte di libera circolazione, per l'intera rete o per determinate percorrenze, da servire esclusivamente a funzionari ed agenti delle singole Amministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, nell'interesse delle Amministrazioni e Regioni stesse.

 

Titolo III

BIGLIETTI DI SERVIZIO

 

          Art. 9.

     I biglietti di servizio sono concessi:

     1) secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge:

     a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettive famiglie;

     b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero del tesoro e Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè al personale di cui all'art. 7, punto 2), sub d) e rispettive famiglie;

     c) al personale dell'Avvocatura dello Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie dello Stato;

     2) alle persone di cui all'art. 7, punto 3), sub a) e d), alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione.

 

Titolo IV

BIGLIETTI GRATUITI DI VIAGGIO

 

          Art. 10.

     I biglietti gratuiti sono concessi:

     1)

     a) ai Cardinali residenti all'estero;

     b) agli ex senatori e deputati nonché a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente in numero di sei all'anno conformemente ai biglietti della serie B5 e per il periodo di anni cinque sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione [4] ;

     2) in conformità delle norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge e alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7;

     a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

     b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonchè alle rispettive famiglie;

     c) al Direttore generale ed ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a ripose, per le rispettive famiglie;

     d) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

     e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

     f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed alle rispettive famiglie;

     g) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, ed alle rispettive famiglie;

     h) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, per le rispettive famiglie;

     i) al personale, in attività di servizio e a riposo, dell'Avvocatura dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

     l) al personale delle Dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso gli uffici, le stazioni e gli scali delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

     m) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

     n) agli invitati alle inaugurazioni di linee od impianti ferroviari dello Stato;

     3) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub c), nonchè alle rispettive famiglie nei limiti stabiliti dai detti accordi.

     Alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del punto 2) in luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio sono concessi biglietti chilometrici nei limiti di percorrenza che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

Titolo V

BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA

 

          Art. 11.

     I biglietti di viaggio a tariffa ridotta prevista per la concessione speciale C, sono concessi:

     1) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 a 7:

     a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

     b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero e alle rispettive famiglie;

     c) ai Giudici ordinari della Corte costituzionale cessati dalla carica, per le rispettive famiglie, in numero di ventiquattro ogni anno;

     d) ai Parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di ventiquattro ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie, o da parenti ed affini non oltre il quarto grado.

     La detta concessione si applica a favore di coloro che hanno fatto parte del Parlamento o dell'Assemblea costituente;

     e) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica, e per le rispettive famiglie;

     f) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica ed usciti di carica, per le rispettive famiglie;

     g) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

     h) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

     i) al personale in attività di servizio ed a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

     2) al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub c) ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

 

Titolo VI

TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA E MASSERIZIE E DI SALME

 

          Art. 12.

     Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso:

     1) secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:

     a) al Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica ed usciti di carica;

     b) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero;

     c) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;

     d) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e usciti di carica;

     e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

     f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     g) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè ai cinque funzionari in attività di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente art. 7, punto 2), sub d);

     h) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno un anno, presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato;

     2) al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub c), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi.

 

          Art. 13.

     Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie è concesso, secondo i limiti e le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

     1) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti;

     2) al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero;

     3) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     4) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

     5) al personale dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     6) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti.

 

          Art. 14.

     E' ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme delle persone indicate nel precedente art. 13 e di quello dei membri delle rispettive famiglie.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 15.

     Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

 

          Art. 16.

     Il Ministro per i trasporti, quando concorrano speciali circostanze, ha facoltà di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, in numero non superiore a venti all'anno.

 

          Art. 17.

     Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a trenta al mese.

 

          Art. 18.

     Ai Senatori della Repubblica ed ai Deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'art. 5, per ogni anno di ciascuna legislatura, sedici biglietti di 1ª classe di andata e ritorno, nonchè ventuno buoni per il trasporto del bagaglio registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi [5] .

     E' inoltre accordato annualmente ai Senatori ed ai Deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti di 1ª classe, di andata e ritorno, per ogni figlio.

     Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

     I biglietti ed i buoni di cui sopra sono utilizzabili dalle persone nominativamente indicate dal Parlamentare e sono validi per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. Essi saranno valutati con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa.

     Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai Giudici ordinari della Corte costituzionale in carica.

 

          Art. 19.

     Ai deputati e consiglieri regionali sono concessi, durante il loro mandato e secondo le apposite convenzioni con gli enti Regione, biglietti di viaggio di 1ª classe di andata e ritorno per recarsi dal Comune di residenza al capoluogo di Regione, o biglietti di abbonamento regionali, con validità estesa, per i componenti delle Giunte regionali, al percorso di allacciamento con la Capitale.

     Le suddette concessioni saranno valutate con una riduzione del 30 per cento sul prezzo di tariffa.

 

          Art. 20.

     Le concessioni di viaggio, previste negli articoli precedenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, sono accordate per l'ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

     a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie.

     Il trattamento stabilito nella lettera precedente, è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un periodo minimo di 10 anni [6] ;

     b) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti, distaccato in via continuativa presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, che sia restituito ad altro ufficio della Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio nel suddetto Ufficio di riscontro, oppure che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, nella posizione di distacco presso questo ultimo Ufficio, nonchè alle rispettive famiglie;

     c) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti che passi ad altro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre Amministrazioni dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni presso la predetta Ragioneria centrale o che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, in servizio presso quest'ultima Ragioneria, nonchè alle rispettive famiglie;

     d) ai cinque funzionari del Ministero del tesoro di cui al precedente art. 7, punto 2), sub d), che passino ad altro ufficio del Tesoro o ad altra Amministrazione dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni nel disimpegno delle mansioni del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata o che siano collocati a riposo mentre si trovino, da almeno quindici anni, adibiti alle mansioni predette, nonchè alle rispettive famiglie;

     e) al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbia fatto parte per almeno quindici anni del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative delle Ferrovie e navigazioni interne, nonchè alle rispettive famiglie.

     Il trattamento ammesso dal presente articolo è applicato in relazione al grado rivestito dal personale all'atto del passaggio o della restituzione o del collocamento a riposo.

 

          Art. 21. [7]

     Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonché alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purché abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonché alle rispettive famiglie.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 22.

     Sono accordate le medesime concessioni di viaggio stabilite per il personale delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, e rispettive famiglie:

     1) al personale trasferito, in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per corrispondenza di gradi;

     2) al personale trasferito, con decreto del Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo del personale di revisione (gruppo B) della Corte dei conti, in relazione al grado dal personale stesso rivestito all'atto del trasferimento.

     Al personale contemplato nel presente articolo, che abbia fatto o faccia successivi passaggi ad altre Amministrazioni dello Stato, spetta il trattamento di concessione di viaggio previsto per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo, di cui al precedente art. 20 e alle condizioni ivi stabilite.

 

          Art. 23.

     Sono conservate ad personam le concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato:

     1) agli ex Senatori del Regno, ad eccezione di coloro per i quali la dichiarazione di decadenza sia passata in giudicato, ai termini delle convenzioni e con la riduzione prevista dall'art. 5;

     2) agli ex Deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato per almeno tre legislature, salvo coloro che, divenuti poi Senatori del Regno, ricadano nella eccezione di cui al precedente punto 1). Le suddette concessioni sono limitate alla carta di libera circolazione per l'intera rete;

     3) ai Marescialli d'Italia;

     4) a tutti colore, per i quali non si è provveduto con la presente legge, che avevano diritto a concessioni di viaggio e di trasporto in base alla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti ivi stabiliti e purchè alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito tale diritto.

     La disposizione di cui al precedente punto 4), non si applica:

     a) a coloro che godono di concessioni di viaggio o di trasporto in dipendenza di accordi di scambio con altre Aziende di trasporto o di convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato;

     b) a coloro che, con provvedimento irrevocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, o che comunque siano stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, nonchè alle persone di famiglia aventi titolo diretto, le quali, per il decesso del dante causa, siano soggette ad avocazione di profitti di regime.

 

          Art. 24.

     Agli effetti della concessione della carta di libera circolazione, nella prima applicazione della presente legge, ai Parlamentari di cui all'art. 5, punto 2) e all'art. 23, punto 2), è computata come una legislatura:

     1) l'appartenenza alla Consulta nazionale;

     2) la partecipazione di durata non inferiore ad un anno a ciascun Governo dell'aprile 1944 in poi. Ai fini del computo di una legislatura è ammesso il cumulo dei periodi di partecipazione a più Governi.

     L'Assemblea costituente e la prima legislatura della Repubblica sono computate ciascuna per due legislature.

 

          Art. 25.

     Le disposizioni di cui alla presente legge - riguardanti il Presidente ed i Giudici ordinari della Corte costituzionale - sono estese al presidente, al procuratore generale e ai membri ordinari dell'Alta Corte per la Regione siciliana.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 26.

     Le concessioni previste dalla presente legge possono essere gravate di diritti, secondo le norme a nelle misure stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 27.

     Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, il funzionario o l'agente che indebitamente rilascino le concessioni di viaggio previste dalla presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il valore a tariffa normale.

 

          Art. 28.

     Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e di concerto col Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e con l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 29.

     La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte le altre disposizioni che la integrano e la modificano, sono abrogate.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Numero così sostituito dall'art. unico della L. 18 dicembre 1984, n. 889.

[3]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 18 dicembre 1984, n. 889.

[4]  Lettera così sostituita dall'art. unico della L. 26 dicembre 1958, n. 1130.

[5]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1984, n. 889.

[6]  Lettera così sostituita dall'art. unico della L. 17 febbraio 1968, n. 118.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 26 dicembre 1958, n. 1130.