Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 26/12/1958 |
Numero: | 1130 |
Sommario |
Art. unico. La lettera b) del punto 1° dell'art. 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente |
§ 93.4.9d - Legge 26 dicembre 1958, n. 1130. [1]
Interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.
(G.U. 8 gennaio 1959, n. 5).
La lettera b) del punto 1° dell'art. 10 della
"agli ex senatori e deputati nonchè a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente - in numero di sei all'anno conformemente ai biglietti della serie B° e per il periodo di anni cinque - sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione".
L'art. 21 della
"Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonchè alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purchè abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonchè alle rispettive famiglie".
[1] Abrogata dall'art. 24 del