Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/12/1984 |
Numero: | 889 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il n. 2 è sostituito dal seguente |
§ 98.1.25978 - Legge 18 dicembre 1984, n. 889.
Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.
(G.U. 29 dicembre 1984, n. 356)
All'art. 5 della
"2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere".
Allo stesso art. 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno".
All'art. 18 della