Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 17/02/1968 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. unico. La lettera a) dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente: |
§ 93.4.253 - Legge 17 febbraio 1968, n. 118. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.
(G.U. 8 marzo 1968, n. 63)
La lettera a) dell'art. 20 della
"a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie.
Il trattamento stabilito nella lettera precedente, è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un periodo minimo di 10 anni".
[1] Abrogata dall'art. 24 del