§ 35.3.26 - Legge 13 agosto 1980, n. 462.
Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:13/08/1980
Numero:462


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunta la seguente disposizione (Omissis)
Art. 5.      L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è modificato come [...]
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue (Omissis)
Art. 7.      Sono abrogati gli articoli 4, 10 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 569, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 1,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo [...]


§ 35.3.26 - Legge 13 agosto 1980, n. 462. [1]

Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

(G.U. 22 agosto 1980, n. 230)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

     (Omissis) [3]

     Gli impiegati in servizio con contratto temporaneo al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere assunti, a domanda, con contratto a tempo indeterminato secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 5. Si prescinde in questo caso dal limite massimo di età e dal requisito della residenza previsti dai predetti articoli 2 e 5. La stessa disposizione si applica a coloro che fruiscono della riserva di posti di cui all'art. 5.

 

          Art. 4.

     Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunta la seguente disposizione (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue (Omissis).

     Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 167 è aggiunta la seguente disposizione (Omissis)

     Gli impiegati assunti ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge purchè in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri corrispondenti alle categorie di appartenenza.

     Tale inquadramento avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà effettuato in soprannumero da riassorbire secondo le modalità indicate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità utile a pensione il servizio prestato in qualità di impiegato locale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, verrà considerato come servizio non di ruolo riscattabile.

 

          Art. 7.

     Sono abrogati gli articoli 4, 10 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 569, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 1,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3577 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.

[3]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.