Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 35. Diplomazia e consolati |
Capitolo: | 35.3 personale |
Data: | 13/08/1980 |
Numero: | 462 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è [...] |
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunta la seguente disposizione (Omissis) |
Art. 5. L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è modificato come [...] |
Art. 6. Il primo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue (Omissis) |
Art. 7. Sono abrogati gli articoli 4, 10 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 569, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge |
Art. 8. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 1,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo [...] |
§ 35.3.26 - Legge 13 agosto 1980, n. 462. [1]
Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
(G.U. 22 agosto 1980, n. 230)
Il secondo comma dell'art. 152 del
Il secondo comma dell'art. 153 del
(Omissis) [3]
Gli impiegati in servizio con contratto temporaneo al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere assunti, a domanda, con contratto a tempo indeterminato secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 5. Si prescinde in questo caso dal limite massimo di età e dal requisito della residenza previsti dai predetti articoli 2 e 5. La stessa disposizione si applica a coloro che fruiscono della riserva di posti di cui all'art. 5.
Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 154 del
L'articolo 155 del
Il primo comma dell'art. 167 del
Alla fine dell'ultimo comma dell'art. 167 è aggiunta la seguente disposizione (Omissis)
Gli impiegati assunti ai sensi del
Tale inquadramento avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà effettuato in soprannumero da riassorbire secondo le modalità indicate dall'ultimo comma dell'art. 2 della
Ai fini della determinazione dell'anzianità utile a pensione il servizio prestato in qualità di impiegato locale ai sensi del
Sono abrogati gli articoli 4, 10 e 16 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 1,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3577 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 62 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[3] Comma abrogato dall'art. 3 del