Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 35. Diplomazia e consolati |
Capitolo: | 35.1 convenzioni consolari |
Data: | 09/08/1967 |
Numero: | 804 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli [...] |
Art. 3. Ai fini dell'esecuzione dell'art. 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo [...] |
Art. 4. Le norme di cui all'art. 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali è [...] |
§ 35.1.5 - Legge 9 agosto 1967, n. 804.
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963.
(G.U. 19 settembre 1967, n. 235, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;
b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 e dagli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.
Ai fini dell'esecuzione dell'art. 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena più grave.
Le norme di cui all'art. 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali è assicurata la reciprocità, con effetto dal 1° gennaio 1963.
Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.