Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/12/1987 |
Numero: | 557 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.31672 - D.P.C.M. 14 dicembre 1987, n. 557.
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza.
(G.U. 21 gennaio 1988, n. 16)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la
Visto il
Vista la
Visto l'art. 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11 della
Considerato che la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del
Ritenuta, di conseguenza, la necessità di estendere la disposizione di cui al citato comma 1 anche alle spese di abbonamento con le agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale successivamente alla predetta data, ma comunque da almeno un anno;
Considerata, altresì, l'esigenza di procedere ad alcune rettifiche del testo del citato
Decreta:
1. Il comma 2 dell'art. 1 del
"2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi".
1. Il comma 1 dell'art. 3 del
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge, sono tenute:
a) alla registrazione quotidiana dell'intera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni;
b) per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui all'art. 1, comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto a) per la durata di un anno;
c) all'istituzione del registro di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 2".
1. Il comma 1 dell'art. 5 del
"1. Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con meno di cinque emittenti. Il rimborso può essere altresì effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.