§ 90.4.30 - Legge 8 maggio 1989, n. 177.
Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:08/05/1989
Numero:177


Sommario
Art. 1.      1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente [...]
Art. 2.      1. Per le imprese di cui all'art. 9, comma 6, ed all'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal [...]


§ 90.4.30 - Legge 8 maggio 1989, n. 177.

Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.

(G.U. 17 maggio 1989, n. 113).

 

     Art. 1.

     1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

 

          Art. 2.

     1. Per le imprese di cui all'art. 9, comma 6, ed all'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate.