§ 95.13.6 - Legge 26 novembre 1955, n. 1109.
Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:26/11/1955
Numero:1109


Sommario
Art. 1.      Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.
Art. 2.      L'art. 12, comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizione in materia di finanza locale, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 4, comma primo, della legge 2 aprile 1951, n. 226, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'art. 10 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Le sanzioni previste nell'art. 11 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modificazioni, si applicano anche nel caso di spettacoli cinematografici e misti di cinema e [...]
Art. 8.      L'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, è modificato come segue:
Art. 9.      L'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, [...]
Art. 11.      I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione dei diritti erariali debbono essere presentati nel termine di novanta giorni dall'accertamento del tributo [...]
Art. 12.      E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti i diritti erariali sui pubblici spettacoli, le quali abbiano [...]
Art. 13.      L'azione dello Stato per il conseguimento dei diritti erariali si prescrive col decorso di cinque anni.
Art. 14.      L'art. 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      E' abrogato l'art. 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
Art. 16.      Sono abrogati:
Art. 17.      Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritti erariali sui [...]


§ 95.13.6 - Legge 26 novembre 1955, n. 1109. [1]

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(G.U. 5 dicembre 1955, n. 280).

 

     Art. 1.

     Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.

     L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, è assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa.

     Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella B, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.

     Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali di cui alla allegata tabella C.

 

          Art. 2.

     L'art. 12, comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

     "Per gli spettacoli e trattenimenti, di che ai n. 1, 2, 3, 4 e 7 dell'annessa tabella A e alla tabella B, l'imponibile agli effetti della applicazione dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi corrisposti da persone o enti privati".

 

          Art. 3.

     L'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizione in materia di finanza locale, è sostituito dal seguente:

     "Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse è devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni, è sostituito dal seguente:

     "Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalità previste da apposita convenzione".

 

          Art. 5.

     L'art. 4, comma primo, della legge 2 aprile 1951, n. 226, è sostituito dal seguente:

     "Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi".

 

          Art. 6.

     L'art. 10 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'intendente di finanza su proposta dell'ente accertatore, ha facoltà di provvedere per la chiusura del teatro, cinema od altro locale. In deroga al disposto dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura può avere durata fino a tre mesi.

     "Indipendentemente da tale chiusura e da eventuali sanzioni di carattere penale, si applica, nelle ipotesi di cui al precedente comma, la pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso".

 

          Art. 7.

     Le sanzioni previste nell'art. 11 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modificazioni, si applicano anche nel caso di spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo.

 

          Art. 8.

     L'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, è modificato come segue:

     "Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso".

 

          Art. 9.

     L'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è sostituito dal seguente:

     "I diritti erariali di cui al n. 8 della tabella A fanno carico agli scommettitori ed ai partecipanti alle gare e scommesse. Essi sono peraltro dovuti all'Erario da coloro che sono legalmente autorizzati all'esercizio delle scommesse o dalle persone, società, associazioni ed enti che eserciscono le gare di tiro a volo, con diritto di rivalsa sugli scommettitori e sui partecipanti alle gare".

 

          Art. 10.

     Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti le norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

 

          Art. 11.

     I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione dei diritti erariali debbono essere presentati nel termine di novanta giorni dall'accertamento del tributo all'intendente di finanza che è competente a deciderli.

     Contro tale decisione e contro gli atti di accertamento compiuti dall'intendente è ammesso ricorso al Ministro per le finanze, nel termine di novanta giorni dalla loro notificazione, se l'ammontare controverso del tributo superi le lire 50.000.

     Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

 

          Art. 12.

     E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti i diritti erariali sui pubblici spettacoli, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

     Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

 

          Art. 13.

     L'azione dello Stato per il conseguimento dei diritti erariali si prescrive col decorso di cinque anni.

     Col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento si prescrive l'azione del contribuente per la restituzione dell'imposta indebitamente percetta.

 

          Art. 14.

     L'art. 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Società italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilirsi mediante apposita Convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai Comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma".

 

          Art. 15.

     E' abrogato l'art. 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

 

          Art. 16.

     Sono abrogati:

     l'art. 1 (comma primo), l'art. 2 (commi primo e secondo), l'articolo 3, l'art. 4, l'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1749, allegato G (art. 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (art. 1), al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (art. 3), al regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471 (art. 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (art. 7) e alla legge 2 aprile 1951, n. 226 (art. 3);

     gli articoli 6, 20 (commi primo, secondo e terzo), 26, 32 e 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

     l'art. 1, comma primo, del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive modificazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

     l'art. 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

     l'art. 10 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, all'art. 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e all'art. 3 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

     l'art. 9 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

     la legge 6 agosto 1954, n. 617;

     ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 17.

     Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, opportunamente coordinate.

 

 

Tabella A

Aliquote proporzionali

 

     1. Spettacoli teatrali (opere liriche, drammatiche, mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie, spettacoli di varietà di ogni genere esclusi quelli del cui programma facciano parte proiezioni cinematografiche; spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo), anche se tenuti in costruzioni provvisorie o trasportabili, in locali occasionalmente adibiti a teatro, e all'aperto 15%

     2. Circhi equestri e ginnastici; spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti 10%

     3. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, ed altre manifestazioni similari di qualunque specie 3%

     Sono soggetti all'imposta controindicata anche i proventi derivanti ai comitati o imprese che organizzano mostre, esposizioni e fiere campionarie, dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione.

     Sono esenti dal tributo i prezzi degli ingressi nei giardini zoologici comunali e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse da enti che perseguano precipui scopi culturali o di studio ed abbiano esse medesime esclusivi caratteri e fini culturali.

     4. Spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, organizzati da società filodrammatiche o musicali 15%

     5. Tè danzanti, balli pubblici, feste e accademie di ballo, anche all'aperto; lezioni di ballo collettive, date in circoli o scuole di danze; spettacoli e trattenimenti di ogni specie che abbiano luogo nell'àmbito di esposizioni scientifiche, artistiche o industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari; corsi mascherati, quando per assistervi sia corrisposto un prezzo d'ingresso; spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali e circoli privati, in sale e giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorché vi si acceda senza biglietti o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie; veglioni, ovunque si svolgano 15%

     6. Giuochi e trattenimenti di ogni genere diversi dai precedenti, come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi 10%

     7. Spettacoli sportivi di ogni genere (escluse le corse di cavalli e i concorsi ippici) nei quali si tengano scommesse; biglietti di ingresso nelle sale da gioco 36%

     8. Scommesse al totalizzatore a al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione 6%

Nota: Gli spettacoli, trattenimenti e giuochi, non espressamente indicati nella presente tabella, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tabella stessa per le manifestazioni con le quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

 

 

Tabella B

Spettacoli sportivi di ogni genere in terra, in acqua o in cielo,

nei quali non si svolgono scommesse; corse di cavalli e concorsi ippici

 

     Biglietti di ingresso fino a L. 200 5%

     da L. 201 a L. 600 10 %

     da L. 601 a L. 1.000 20%

     da L. 1.001 in poi 25%

 

 

Tabella C

Aliquote progressive [2]

 

     1. - Diritti erariali sugli spettacoli cinematografici

Formula per prezzi netti da

Formula per prezzi netti da

lire 40 a lire 70:

lire 210 a lire 400:

Y = 0,1833 X - 2,33 (a)

Y = 0,03947 X + 29,21 (a)

Prezzi

Aliquote

Prezzi

Aliquote

netti

(b)

netti

(c)

40

5,00

210

37,50

50

6,83

220

37,89

60

8,67

230

38,29

70

10,50

240

38,68

Formula per prezzi netti da

250

39,08

lire 70 a lire 210:

260

39,47

Y = 0,39295 X - 0,000615091 X ↑ (2)

270

39,87

- 0,0000004375 X ↑ (3) - 13,84 (a)

280

40,26

Prezzi

Aliquote

290

40,66

netti

 

300

41,05

70

10,50

310

41,45

80

13,44

320

41,84

90

16,23

330

42,24

100

18,86

340

42,63

110

21,36

350

43,02

120

23,69

360

43,42

130

25,88

370

43,81

140

27,91

380

44,21

150

29,78

390

44,60

160

31,49

400

45,00

170

33,03

 

 

180

34,41

 

 

190

35,62

 

 

200

36,65

 

 

210

37,50

 

 

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(a) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

(b) Per i prezzi inferiori a lire 40 si applica l'aliquota minima del 5 per cento.

(c) Per i prezzi superiori a lire 400 si applica l'aliquota massima del 45 per cento.

 

     2. - Diritti erariali sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo

Formula per prezzi netti da

Formula per prezzi netti da

lire 40 a lire 70:

lire 210 a lire 450:

Y = 0,1833 X - 2,33 (a)

Y = 0,03125 X + 23,44 (a)

Prezzi

Aliquote

Prezzi

Aliquote

netti

(b)

netti

(c)

40

5,00

210

30,00

50

6,83

220

30,31

60

8,67

230

30,63

70

10,50

240

30,94

Formula per prezzi netti da

250

31,25

lire 70 a lire 210:

260

31,56

Y = 0,23628 X - 0,000295595 X ↑ (2) -

270

31,88

- 0,0000002232125 X↑ (3) - 4,5157 (a)

280

32,19

Prezzi

Aliquote

290

32,50

netti

 

300

32,82

70

10,50

310

33,13

80

12,38

320

33,44

90

14,19

330

33,75

100

15,93

340

34,06

110

17,60

350

34,38

120

19,20

360

34,69

130

20,71

370

35,00

140

22,16

380

35,31

150

23,52

390

35,63

160

24,81

400

35,94

170

26,01

410

36,25

180

27,14

420

36,56

190

28,18

430

36,88

200

29,13

440

37,19

210

30,00

450

37,50

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(a) Nella formula Y indica l'aliquota e X indica il prezzo.

(b) Per i prezzi inferiori a 40 lire si applica l'aliquota minima del 5 per cento.

(c) Per i prezzi superiori a lire 450 (quattrocentocinquanta) si applica l'aliquota massima del 37,50 per cento.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1959, n. 1102.