Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/03/1971 |
Numero: | 686 |
Sommario |
Art. 1. Il collocamento del personale di cui all'art. 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, anche se costituito in complessi, ivi compreso il personale specificato nel terzo comma dell'art. 48 della [...] |
Art. 2. Il personale di cui al primo comma del precedente articolo, che intende essere assunto, scritturato o comunque utilizzato dalle amministrazioni, enti ed istituzioni indicati nell'art. 47 della [...] |
Art. 3. Gli artisti lirici, concertisti e corali, i tecnici, orchestrali e ballerini, ove risiedano in località non sede dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o delle [...] |
Art. 4. L'iscrizione nelle liste di cui all'art. 48 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è comprovata da apposito certificato rilasciato, all'atto della iscrizione, agli interessati dall'ufficio speciale [...] |
Art. 5. Chiunque intende assumere, scritturare o comunque utilizzare il personale di cui al primo comma dell'art. 1, per la realizzazione delle manifestazioni indicate nello stesso articolo, deve, [...] |
Art. 6. In deroga a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, gli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto per la utilizzazione dei cantanti [...] |
Art. 7. Ai fini del rilascio del certificato di cui al terzo comma dell'art. 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, i responsabili delle manifestazioni sono tenuti ad indicare all'ufficio speciale per [...] |
§ 98.1.30528 - D.P.R. 15 marzo 1971, n. 686. [1]
Norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
(G.U. 6 settembre 1971, n. 224)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 50, comma secondo, della
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Il collocamento del personale di cui all'art. 47 della
Il collocamento degli impiegati, degli operai e, comunque, dei lavoratori in genere, da avviare al lavoro per la realizzazione di dette manifestazioni, è effettuato dagli uffici e con le modalità di cui alla
Il personale di cui al primo comma del precedente articolo, che intende essere assunto, scritturato o comunque utilizzato dalle amministrazioni, enti ed istituzioni indicati nell'art. 47 della
Le iscrizioni di cui al precedente comma sono effettuate dal citato ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture, a seguito di domanda dei singoli interessati, redatta in carta semplice e, se trattasi di complessi, a seguito di analoga domanda di chi ha costituito il complesso, sottoscritta da tutti i componenti il complesso medesimo.
I richiedenti devono corredare la domanda di iscrizione di una propria fotografia formato tessera e devono specificare, nella domanda stessa, le proprie generalità, l'età, la qualifica, nonchè la località di abituale loro residenza. Essi devono, comunque, fornire ogni utile indicazione perchè possano essere agevolmente e direttamente reperiti in qualsiasi momento.
Ogni variazione concernente le indicazioni di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata, a cura degli interessati, all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture.
Gli artisti lirici, concertisti e corali, i tecnici, orchestrali e ballerini, ove risiedano in località non sede dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o delle sue sezioni, possono rivolgersi, onde ottenere la iscrizione nelle liste di cui al primo comma dell'articolo precedente, a qualsiasi ufficio provinciale del lavoro che, in tal caso, trasmette immediatamente la domanda di iscrizione alla sede di Roma dell'ufficio speciale, previo accertamento della conformità della medesima alle disposizioni di cui al predetto articolo.
L'iscrizione nelle liste di cui all'art. 48 della
Ove i titolari del certificato, di cui al precedente comma, non intendano mantenere la propria iscrizione nelle liste, devono darne immediata comunicazione all'ufficio predetto.
Chiunque intende assumere, scritturare o comunque utilizzare il personale di cui al primo comma dell'art. 1, per la realizzazione delle manifestazioni indicate nello stesso articolo, deve, tempestivamente, richiedere detto personale all'ufficio speciale per il collocamento dello spettacolo, servizio scritture, in una qualsiasi delle località ove ha sede l'ufficio stesso.
La domanda di avviamento, sia la stessa numerica o nominativa, deve, comunque, specificare la natura della manifestazione, il luogo della sua realizzazione, la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro che si intende instaurare con il personale richiesto.
Le variazioni concernenti i dati predetti, anche se successive all'avviamento, devono essere immediatamente comunicate all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture.
La richiesta di avviamento al lavoro relativa ai complessi indicherà, oltre ai dati necessari per la individuazione del complesso, anche il nominativo dei singoli componenti.
In nessun caso potrà essere rilasciato il nulla osta di cui alla lettera c) dell'art. 47 della
I contratti devono essere depositati a cura degli organizzatori delle manifestazioni presso l'ufficio di cui al primo comma del presente articolo.
In deroga a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, gli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto per la utilizzazione dei cantanti primari e comprimari, concertisti, solisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini solisti non sono tenuti a depositare presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture, i contratti di scrittura ad essi relativi nel caso che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 48 della
Ai fini del rilascio del certificato di cui al terzo comma dell'art. 49 della
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo, ai fini della eventuale emanazione del provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 49 della
[1] Decreto abrogato dall'art. 9 del