§ 98.1.30528 - D.P.R. 15 marzo 1971, n. 686.
Norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/03/1971
Numero:686


Sommario
Art. 1.      Il collocamento del personale di cui all'art. 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, anche se costituito in complessi, ivi compreso il personale specificato nel terzo comma dell'art. 48 della [...]
Art. 2.      Il personale di cui al primo comma del precedente articolo, che intende essere assunto, scritturato o comunque utilizzato dalle amministrazioni, enti ed istituzioni indicati nell'art. 47 della [...]
Art. 3.      Gli artisti lirici, concertisti e corali, i tecnici, orchestrali e ballerini, ove risiedano in località non sede dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o delle [...]
Art. 4.      L'iscrizione nelle liste di cui all'art. 48 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è comprovata da apposito certificato rilasciato, all'atto della iscrizione, agli interessati dall'ufficio speciale [...]
Art. 5.      Chiunque intende assumere, scritturare o comunque utilizzare il personale di cui al primo comma dell'art. 1, per la realizzazione delle manifestazioni indicate nello stesso articolo, deve, [...]
Art. 6.      In deroga a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, gli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto per la utilizzazione dei cantanti [...]
Art. 7.      Ai fini del rilascio del certificato di cui al terzo comma dell'art. 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, i responsabili delle manifestazioni sono tenuti ad indicare all'ufficio speciale per [...]


§ 98.1.30528 - D.P.R. 15 marzo 1971, n. 686. [1]

Norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

(G.U. 6 settembre 1971, n. 224)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 50, comma secondo, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e lo spettacolo;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il collocamento del personale di cui all'art. 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, anche se costituito in complessi, ivi compreso il personale specificato nel terzo comma dell'art. 48 della legge stessa, da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, sia in Italia che all'estero, quale che sia la natura del rapporto di lavoro da instaurare, è stabilito su base nazionale ed è demandato all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, ed alle sue sezioni.

     Il collocamento degli impiegati, degli operai e, comunque, dei lavoratori in genere, da avviare al lavoro per la realizzazione di dette manifestazioni, è effettuato dagli uffici e con le modalità di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

 

          Art. 2.

     Il personale di cui al primo comma del precedente articolo, che intende essere assunto, scritturato o comunque utilizzato dalle amministrazioni, enti ed istituzioni indicati nell'art. 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè da provati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, deve iscriversi nelle liste costituite dal servizio scritture istituito presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e le sue sezioni. In liste particolari di detto servizio sono iscritti i complessi regolarmente costituiti.

     Le iscrizioni di cui al precedente comma sono effettuate dal citato ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture, a seguito di domanda dei singoli interessati, redatta in carta semplice e, se trattasi di complessi, a seguito di analoga domanda di chi ha costituito il complesso, sottoscritta da tutti i componenti il complesso medesimo.

     I richiedenti devono corredare la domanda di iscrizione di una propria fotografia formato tessera e devono specificare, nella domanda stessa, le proprie generalità, l'età, la qualifica, nonchè la località di abituale loro residenza. Essi devono, comunque, fornire ogni utile indicazione perchè possano essere agevolmente e direttamente reperiti in qualsiasi momento.

     Ogni variazione concernente le indicazioni di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata, a cura degli interessati, all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture.

 

          Art. 3.

     Gli artisti lirici, concertisti e corali, i tecnici, orchestrali e ballerini, ove risiedano in località non sede dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o delle sue sezioni, possono rivolgersi, onde ottenere la iscrizione nelle liste di cui al primo comma dell'articolo precedente, a qualsiasi ufficio provinciale del lavoro che, in tal caso, trasmette immediatamente la domanda di iscrizione alla sede di Roma dell'ufficio speciale, previo accertamento della conformità della medesima alle disposizioni di cui al predetto articolo.

 

          Art. 4.

     L'iscrizione nelle liste di cui all'art. 48 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è comprovata da apposito certificato rilasciato, all'atto della iscrizione, agli interessati dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture.

     Ove i titolari del certificato, di cui al precedente comma, non intendano mantenere la propria iscrizione nelle liste, devono darne immediata comunicazione all'ufficio predetto.

 

          Art. 5.

     Chiunque intende assumere, scritturare o comunque utilizzare il personale di cui al primo comma dell'art. 1, per la realizzazione delle manifestazioni indicate nello stesso articolo, deve, tempestivamente, richiedere detto personale all'ufficio speciale per il collocamento dello spettacolo, servizio scritture, in una qualsiasi delle località ove ha sede l'ufficio stesso.

     La domanda di avviamento, sia la stessa numerica o nominativa, deve, comunque, specificare la natura della manifestazione, il luogo della sua realizzazione, la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro che si intende instaurare con il personale richiesto.

     Le variazioni concernenti i dati predetti, anche se successive all'avviamento, devono essere immediatamente comunicate all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture.

     La richiesta di avviamento al lavoro relativa ai complessi indicherà, oltre ai dati necessari per la individuazione del complesso, anche il nominativo dei singoli componenti.

     In nessun caso potrà essere rilasciato il nulla osta di cui alla lettera c) dell'art. 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se il personale, numericamente o nominativamente richiesto, non risulti iscritto nelle liste previste dal primo comma dell'art. 48 della legge stessa.

     I contratti devono essere depositati a cura degli organizzatori delle manifestazioni presso l'ufficio di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 6.

     In deroga a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, gli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto per la utilizzazione dei cantanti primari e comprimari, concertisti, solisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini solisti non sono tenuti a depositare presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture, i contratti di scrittura ad essi relativi nel caso che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 48 della legge 14 agosto 1967, n. 800, semprechè non trattasi di manifestazione sovvenzionata.

 

          Art. 7.

     Ai fini del rilascio del certificato di cui al terzo comma dell'art. 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, i responsabili delle manifestazioni sono tenuti ad indicare all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture, tutte le notizie atte alla individuazione delle manifestazioni per le quali si richiede il suddetto certificato, specificando il periodo di tempo e il luogo in cui le stesse sono state svolte. Essi devono, comunque, inviare al predetto ufficio l'elenco nominativo del personale utilizzato, distinto per qualifica.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo, ai fini della eventuale emanazione del provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 48 della legge stessa.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 9 del L. 8 gennaio 1979, n. 8.