Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.3 circo |
Data: | 13/07/1984 |
Numero: | 311 |
Sommario |
Art. 1. Lo stanziamento di cui all'art. 1, primo comma, ultimo alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III [...] |
Art. 2. All'onere di lire 30 miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al [...] |
§ 88.3.4 - Legge 13 luglio 1984, n. 311. [1]
Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984.
(G.U. 17 luglio 1984, n. 195)
Lo stanziamento di cui all'art. 1, primo comma, ultimo alinea, della
a) lire 500 milioni in aumento dello stanziamento del fondo speciale di cui all'art. 40, primo comma, della
b) lire 1 miliardo in aumento, per l'esercizio finanziario 1984, dell'intervento previsto dall'art. 2, quarto comma, della
Il fondo speciale annuo per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, istituito con la
Lo stanziamento di cui all'art. 1 della
Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con
Il fondo particolare di cui all'art. 28 della
Il fondo speciale istituito dall'articolo 45 della
All'onere di lire 30 miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 26 luglio 1984, n. 205.
[3] Comma così sostituito con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 luglio 1984, n. 199.
[4] Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 luglio 1984, n. 199.