§ 88.2.9 - Legge 29 dicembre 1949, n. 958.
Disposizioni per la cinematografia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:29/12/1949
Numero:958


Sommario
Art. 1.      La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico
Art. 2.      La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è [...]
Art. 2 bis.  [8]
Art. 3.      La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente legge
Art. 4.  [9]
Art. 5.  [11]
Art. 6.      Le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del [...]
Art. 7.      Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film, debbono presentare preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il [...]
Art. 8.      E' considerato nazionale, agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana o in più versioni, delle quali una italiana, che sia stato [...]
Art. 9.      La dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente, all'estero, in determinate condizioni previste da accordi [...]
Art. 10.  [23]
Art. 11.      Il film nazionale a lungo e a corto metraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'art. 18 della presente legge, è parimenti escluso dalle provvidenze [...]
Art. 12.      Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie
Art. 13.      La presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei film nazionali, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, vale anche come domanda di [...]
Art. 14.  [26]
Art. 15.  [27]
Art. 16.  [39]
Art. 17.      Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungometraggio, a cortometraggio o di attualità, viene [...]
Art. 17 bis.  [40]
Art. 18.  [45]
Art. 19.      Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo precedente, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 20 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le [...]
Art. 20.      La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da
Art. 20 bis.  [46]
Art. 21.      L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di [...]
Art. 21 bis.  [49]
Art. 22.      I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 23.      Ogni due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica nelle sale ai fini di accertare [...]
Art. 24.      Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche
Art. 25.      Il nulla osta di cui agii articoli 21, 22 e 24 sono rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione composta
Art. 25 bis.  [50]
Art. 26.      I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per [...]
Art. 27.      Chiunque contraffà o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al [...]
Art. 28.  [51]
Art. 29.      E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola [...]
Art. 30.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione [...]
Art. 31.  [56]
Art. 32.      Il beneficio di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film riconosciuti nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, purché non [...]
Art. 33.  [57]
Art. 33 bis.  [58]
Art. 34.      Nei riguardi dei film a lungometraggio e a cortometraggio presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data [...]
Art. 35.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 36.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge
Art. 37.      La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950


§ 88.2.9 - Legge 29 dicembre 1949, n. 958. [1]

Disposizioni per la cinematografia.

(G.U. 31 dicembre 1949, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico:

     a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;

     b) accerta la nazionalità dei film;

     c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

     d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

     e) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;

     f) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;

     g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

 

          Art. 2.

     La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è composta:

     a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

     b) dal direttore generale dello spettacolo;

     c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     d) da un rappresentante dei produttori di film;

     e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

     f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografi che;

     g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;

     h) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, designati:

     uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici;

     uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

     uno dalla Società italiana autori ed editori;

     uno dai tecnici cinematografici;

     uno dagli scenografi cinematografici;

     uno dagli attori professionisti;

     tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti) [2];

     i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche [3] ;

     l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto [4] ;

     m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche [5] .

     I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera h), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale [6] .

     Il Sottosegretario di Stato può delegare, di volta in volta, al direttore generale dello spettacolo le funzioni di presidente della Commissione.

     Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame dei problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie.

     Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente [7] .

 

          Art. 2 bis. [8]

     Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

     1) da un direttore didattico, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     2) da un capo di Istituto di istruzione media, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     3) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     4) da un magistrato designato dal Ministro per la grazia e giustizia, scelto tra i giudici del Tribunale dei minorenni;

     5) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità ed infanzia;

     6) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

     7) da un rappresentante dell'E.N.A.L. designato dall'Ente stesso;

     8) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 2, ultimo comma.

 

          Art. 3.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente legge.

     La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione.

 

          Art. 4. [9]

     Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo due Comitati, uno per i film a lungometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria [10] .

     Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

     Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente.

     I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

     Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

 

          Art. 5. [11]

     Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, è ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

     a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

     b) dal direttore generale dello spettacolo;

     c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario.

     In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

     Per ogni membro di cui alle categorie c), d) ed e) è nominato un supplente.

     I membri di cui alla lettera c) durano in carica due anni e possono essere confermati.

     La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 6.

     Le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inizio di lavorazione del film a lungo o corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, nonchè ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalità del film ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

     Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film [12] .

     Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione.

 

          Art. 7.

     Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film, debbono presentare preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto.

 

          Art. 8.

     E' considerato nazionale, agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana o in più versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato, prevalentemente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività; semprechè concorrano i seguenti requisiti:

     a) che il soggetto sia di autore italiano o sia stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani;

     a bis) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana [13] ;

     a ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani [14] .

     b) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1950 in poi) siano almeno per due terzi italiani [15] ;

     c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani [16] ;

     d) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

     Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di Paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalità [17] .

     Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano [18] .

     Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato tutto o in parte, all'estero, è considerato nazionale, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia [19] .

     E' considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana dei giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia nella proporzione prevista per i film nazionali di attualità, che porti la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere o contrassegno similare [20] .

     In via eccezionale, può essere riconosciuto nazionale il film di attualità prodotto da ditta italiana, ripreso con personale tecnico italiano in tutto o in parte all'estero, ove l'avvenimento rivesta particolare interesse nazionale.

     La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film [21] .

 

          Art. 9.

     La dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente, all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocità.

     Qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, può rilasciare la dichiarazione di nazionalità italiana ai film prodotti in Italia da imprese italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con imprese estere.

     Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta prima dell'inizio della lavorazione [22] .

 

          Art. 10. [23]

     Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato, con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

     Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film, salvo i casi in cui il film medesimo risponda a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale, da accertarsi con deliberazione degli organi competenti del Ministero del turismo e dello spettacolo [24] .

     Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura.

 

          Art. 11.

     Il film nazionale a lungo e a corto metraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'art. 18 della presente legge, è parimenti escluso dalle provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17.

 

          Art. 12.

     Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie.

 

          Art. 13.

     La presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei film nazionali, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, vale anche come domanda di ammissione alle provvidenze governative previste nella presente legge. Del provvedimento adottato è fatta menzione sul nulla osta di proiezione in pubblico.

     Il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film [25] .

 

          Art. 14. [26]

     A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

     Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

     Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

     L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

     Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

     Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta.

     Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti.

 

          Art. 15. [27]

     Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

     Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

     Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre i film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'art. 20-bis, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

     Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

     L'esercente di sala cinematografica è tenuto - a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono - a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

     Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

     Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi, ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

     Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

     Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

     A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla-osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E [28] .

     L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui [29] .

     A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali, scelti fra quelli la cui domanda di revisione, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali [30] .

     Alla scelta di cui al comma precedente provvede un Comitato di esperti composto da un regista di film a lungometraggio, un compositore di musica per film, un critico cinematografico, un direttore della fotografia, un rappresentante dei produttori di film [31] .

     I membri di tale Comitato saranno scelti in una terna designata per ciascun componente dalle rispettive organizzazioni di categoria, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale [32] .

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per la durata di un anno. Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Il Comitato elegge fra i suoi componenti il proprio presidente [33] .

     I membri di tale Comitato non possono fare contemporaneamente parte della Commissione per l'assegnazione dei premi di qualità di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 [34] .

     Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario [35] .

     I provvedimenti adottati su conforme parere motivato del precitato Comitato hanno carattere definitivo [36] .

     Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200 [37] .

     Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero [38] .

     A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

     Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'art. 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

     I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori".

     E' nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge.

     L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

     Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'art. 20.

 

          Art. 16. [39]

     Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 14, viene suddiviso in parti uguali tra le attualità programmate.

 

          Art. 17.

     Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungometraggio, a cortometraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

     Ove il film nazionale a lungometraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

     Per le modalità di pagamento dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14 ,15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

 

          Art. 17 bis. [40]

     Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

     a) per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;

     b) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2 milioni da attribuirsi al produttore del film [41] .

     I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale [42] .

     Ciascuna Commissione è composta da:

     a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente [43] ;

     b) un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;

     c) un critico d'arte;

     d) due critici cinematografici;

     e) un regista;

     f) un autore di documentari.

     I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria.

     Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico.

     La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica un anno. Chi abbia fatto parte della Commissione non può farne parte per i due anni successivi.

     Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori.

     (Omissis) [44]

     La funzione di segretario della Commissione sopraindicata è assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto.

     Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche.

 

          Art. 18. [45]

     Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria.

     Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

     Per i locali ad attività saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

     I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo- maggio di ciascuna stagione cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

     Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varietà.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

     Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

     Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

     Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

     Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

     La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'art. 20.

 

          Art. 19.

     Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo precedente, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 20 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei film nazionali. Trascorso inutilmente detto termine, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

 

          Art. 20.

     La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

     a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;

     b) un rappresentante dei produttori di film;

     c) un rappresentante dei noleggiatori di film nazionali;

     d) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

     e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche.

     Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, pel tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in numero di venti per ogni categoria.

     La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo A, di grado non inferiore all'8°.

 

          Art. 20 bis. [46]

     I film nazionali lungometraggi e di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei rispettivi Comitati di esperti, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica [47] .

     Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo.

 

          Art. 21.

     L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

     Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

     Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche [48] .

 

          Art. 21 bis. [49]

     L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

 

          Art. 22.

     I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Per spettacoli misti s'intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

     Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da 1 a 20 giorni.

 

          Art. 23.

     Ogni due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica nelle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

     Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

     a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

     b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la revoca del nulla osta.

 

          Art. 24.

     Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

 

          Art. 25.

     Il nulla osta di cui agii articoli 21, 22 e 24 sono rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione composta:

     1) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

     2) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 6°, della Direzione generale dello spettacolo;

     3) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

     4) da un rappresentante dei produttori di film;

     5) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

     6) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

     7) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

     8) da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti.

     I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

     In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2.

     I membri indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 e 7 nonchè i tecnici rappresentanti le Organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un anno.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione del nulla osta, di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.

 

          Art. 25 bis. [50]

     Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'art. 25 è dato da una Commissione composta:

     a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

     b) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;

     c) da un rappresentante della Regione;

     d) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

     e) da un rappresentante dei produttori di film;

     f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

     g) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

     h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

     i) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

     I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

     In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

     I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

 

          Art. 26.

     I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

     Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato, di anno in anno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2.

     All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta l'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare i titoli e la casa produttrice del film a lungometraggio, a cortometraggio e delle attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

     Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le finanze.

 

          Art. 27.

     Chiunque contraffà o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o metta in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2.000 a lire 20.000.

     Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

 

          Art. 28. [51]

     Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957.

 

          Art. 29.

     E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'art. 3 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dalla legge 7 aprile 1925, n. 473, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

     Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

     a) dal direttore generale dello spettacolo;

     b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

     c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;

     d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;

     e) da due membri della Commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore all'8°, del Ministero del commercio con l'estero.

 

          Art. 30.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia [52] :

     a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonchè a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero [53] ;

     b) per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

     c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche [54] ;

     d) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonchè l'assistenza ai lavoratori del cinema.

     In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'art. 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta [55] .

 

          Art. 31. [56]

     Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione pro solvendo e pro soluto e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende od enti di credito indicati negli articoli 5, 40 lettera a), e 41 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

 

          Art. 32.

     Il beneficio di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film riconosciuti nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, purché non esclusi dalla programmazione obbligatoria.

 

          Art. 33. [57]

     Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia.

     Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

     L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

     Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale.

 

          Art. 33 bis. [58]

     Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere.

 

          Art. 34.

     Nei riguardi dei film a lungometraggio e a cortometraggio presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 4, 5 e 7 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

     Per i suddetti film il termine per la prima proiezione in pubblico stabilito al 31 dicembre 1949 dall'art. 4 della legge 16 maggio 1947, n. 379, è prorogato al 31 dicembre 1951.

 

          Art. 35.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 36.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

          Art. 37.

     La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950.

 


[1] Abrogata dall’art. 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[3]  Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[4]  Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[5]  Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[8]  Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[12]  Comma inserito dall'art. 5 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[13]  Lettera aggiunta dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[14]  Lettera aggiunta dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[15]  Lettera così sostituita dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[16]  Lettera così sostituita dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[18]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[19]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[20]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[21]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[22]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[24]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 22 dicembre 1960, n. 1565.

[25]  Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[26]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[28]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[29]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[30]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[31]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[32]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[33]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[34]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[35]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[36]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[37]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[38]  Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[39]  Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[40]  Articolo aggiunto dall'art. 17 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[41]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[42]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[43]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[44]  Comma abrogato dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1960, n. 1565.

[45]  Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[46]  Articolo aggiunto dall'art. 19 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[47]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1960, n. 1565.

[48]  Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[49]  Articolo aggiunto dall'art. 21 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[50]  Articolo aggiunto dall'art. 22 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[51]  Articolo così sostituito dall'art. 23 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[52]  Alinea così sostituito dall'art. 24 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[53]  Lettera così sostituita dall'art. 24 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[54]  Lettera così sostituita dall'art. 24 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[55]  Comma così modificato dall'art. 24 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[56]  Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[57]  Articolo così sostituito dall'art. 27 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[58]  Articolo aggiunto dall'art. 28 della L. 31 luglio 1956, n. 897.