§ 88.2.1h - Legge 22 dicembre 1960, n. 1565.
Proroga, con modificazioni ed aggiunte, delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, modificate e integrate con la legge 22 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:22/12/1960
Numero:1565


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui [...]
Art. 2.      Il penultimo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, che integra l'art. 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, recante il testo modificato dell'art. 15 [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, recante un nuovo testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 20 bis della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo di cui all'art. 19 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente
Art. 5.      I film nazionali cortometraggi riconosciuti dal competente Comitato di esperti in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica, ma non ammessi alla [...]
Art. 6.      L'ottavo comma dell'art. 17 bis della legge 29 dicembre 1949, n. 958, approvato con l'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è abrogato
Art. 7.      I premi di qualità, previsti rispettivamente alla lettera a) dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per [...]
Art. 8.      Il terzo comma dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1961


§ 88.2.1h - Legge 22 dicembre 1960, n. 1565. [1]

Proroga, con modificazioni ed aggiunte, delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, modificate e integrate con la legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia.

(G.U. 29 dicembre 1960, n. 318).

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata.

     E' altresì prorogato al 31 dicembre 1961 il termine di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

 

          Art. 2.

     Il penultimo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, che integra l'art. 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, recante il testo modificato dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dai seguenti:

     "A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali, scelti fra quelli la cui domanda di revisione, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali.

     Alla scelta di cui al comma precedente provvede un Comitato di esperti composto da un regista di film a lungometraggio, un compositore di musica per film, un critico cinematografico, un direttore della fotografia, un rappresentante dei produttori di film.

     I membri di tale Comitato saranno scelti in una terna designata per ciascun componente dalle rispettive organizzazioni di categoria, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per la durata di un anno. Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Il Comitato elegge fra i suoi componenti il proprio presidente.

     I membri di tale Comitato non possono fare contemporaneamente parte della Commissione per l'assegnazione dei premi di qualità di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097.

     Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario.

     I provvedimenti adottati su conforme parere motivato del precitato Comitato hanno carattere definitivo.

     Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, recante un nuovo testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo due Comitati, uno per i film a lungometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 20 bis della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo di cui all'art. 19 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente:

     "I film nazionali lungometraggi e di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei rispettivi Comitati di esperti, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica".

 

          Art. 5.

     I film nazionali cortometraggi riconosciuti dal competente Comitato di esperti in possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica, ma non ammessi alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo in quanto risultati - secondo l'ordine di priorità prescritto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 - in eccedenza alla quota trimestrale, possono essere nuovamente presentati per l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente art. 2 e, se ammessi, concorrere all'assegnazione dei premi di qualità previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, anche se proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio precedente.

 

          Art. 6.

     L'ottavo comma dell'art. 17 bis della legge 29 dicembre 1949, n. 958, approvato con l'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è abrogato.

 

          Art. 7.

     I premi di qualità, previsti rispettivamente alla lettera a) dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge saranno attribuiti con le stesse modalità, entro tre mesi dal termine del semestre stesso, nella misura di tre premi ai film a lungometraggio e di sessanta premi ai film a cortometraggio.

     I film dichiarati "prodotti per la gioventù", per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge, potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su un fondo di 50 milioni da assegnarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

 

          Art. 8.

     Il terzo comma dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente:

     "Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purchè tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film, salvo i casi in cui il film medesimo risponda a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale, da accertarsi con deliberazione degli organi competenti del Ministero del turismo e dello spettacolo".

 

          Art. 9.

     Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1961.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.