§ 88.2.2 - R.D. 20 ottobre 1939, n. 2237.
Approvazione del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, contenente provvedimenti a favore dell'industria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:20/10/1939
Numero:2237


Sommario
Art. 1.      Per poter usufruire dei premi e delle agevolazioni disposte dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, i produttori di filmi devono presentare apposita domanda su [...]
Art. 2.      Il ministero della cultura popolare (direzione generale per la cinematografia) provvede all'esame delle singole domande presentate dai produttori ed accertata [...]
Art. 3.      L'accertamento degli incassi lordi dei film viene eseguito dalla S.I.A.E. coi mezzi a sua disposizione in base agli introiti dei diritti erariali
Art. 4.      La liquidazione dei premi viene effettuata dal ministero della cultura popolare sull'ammontare degli incassi lordi di ciascun film
Art. 5.      Sulla base delle comunicazioni indicate nell'art. 3 il ministero della cultura popolare (direzione generale per la cinematografia) provvede alla liquidazione dei premi [...]
Art. 6.      I mandati di pagamento sono emessi in base agli elenchi riassuntivi rilasciati dalla S.I.A.E. sui quali viene eseguita dal ministero la liquidazione del premio ed [...]
Art. 7.      La liquidazione dei premi aggiuntivi si effettua al 30 giugno di ogni anno sulla base dei dati riassuntivi comunicati dalla S.I.A.E. I relativi pagamenti vengono [...]
Art. 8.      Per poter ottenere il premio del 10 per cento sull'ammontare del controvalore in lire della divisa ceduta all'istituto nazionale per i cambi con l'estero e degli incassi [...]
Art. 9.      Tutto il servizio affidato alla S.I.A.E. e, specialmente l'accertamento dei proventi per la corresponsione dei premi e la tenuta del registro cinematografico, è [...]
Art. 10.      Alla risoluzione delle questioni che possono sorgere in sede di assegnazione e di determinazione dei premi e degli accertamenti che vi sono connessi provvede un'apposita [...]
Art. 11.      Nel pubblico registro cinematografico devono essere annotate per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia. I fogli del registro devono essere [...]
Art. 12.      Le riscossioni dei diritti dovuti alla S.I.A.E. per le iscrizioni e il rilascio dei certificati devono risultare da apposito bollettario a madre e figlia conforme al [...]
Art. 13.      Tutte le somme recuperate sulle anticipazioni accordate dallo Stato ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1935, n. 1143, vengono versate alla regia tesoreria dello [...]


§ 88.2.2 - R.D. 20 ottobre 1939, n. 2237.

Approvazione del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, contenente provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.

(G.U. 25 aprile 1940, n. 98)

 

 

     Art. 1.

     Per poter usufruire dei premi e delle agevolazioni disposte dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, i produttori di filmi devono presentare apposita domanda su carta da bollo da lire 6 al ministero della cultura popolare (direzione generale per la cinematografia) per il tramite della federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo. La domanda deve contenere:

     a) il nome e cognome del produttore o, se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;

     b) il domicilio del produttore o la sede della società;

     c) l'ammontare del capitale sociale, se trattasi di società;

     d) il titolo del film;

     e) il nome e cognome dell'autore del soggetto cinematografico o di chi lo ha ridotto o adattato per la riproduzione in Italia;

     f) il metraggio del film da accertarsi dal ministero della cultura popolare.

     Inoltre alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti:

     1° copia conforme della denuncia iniziale munita del visto dell'ispettorato corporativo competente, attestante la nazionalità del film ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414;

     2° estratto del libro dei soci della società anonima comprovante che il capitale sociale di almeno lire 500.000 è stato sottoscritto e interamente versato.

     Entro venti giorni dalla prima proiezione in pubblico del film il produttore è obbligato a inviare un certificato della prefettura dal quale risulti ove e quando è stata tenuta la prima proiezione in pubblico.

 

          Art. 2.

     Il ministero della cultura popolare (direzione generale per la cinematografia) provvede all'esame delle singole domande presentate dai produttori ed accertata l'esistenza dei requisiti prescritti ammette il richiedente a godere della concessione dei premi e delle altre agevolazioni previste dalla legge, dandogliene partecipazione. Eguale comunicazione è fatta alla società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) la quale accerterà la data della prima proiezione del film.

 

          Art. 3.

     L'accertamento degli incassi lordi dei film viene eseguito dalla S.I.A.E. coi mezzi a sua disposizione in base agli introiti dei diritti erariali.

     La comunicazione degli incassi da parte della S.I.A.E. è fatta entro il secondo mese successivo a quello in cui ebbe luogo la programmazione del film al ministero della cultura popolare, al produttore interessato e alla sezione autonoma di credito cinematografico presso la banca nazionale del lavoro. Detta comunicazione da inviarsi trimestralmente, a mezzo di distinte in doppio esemplare, deve indicare separatamente per ciascun film:

     1° il titolo del film cui si riferisce l'accertamento degli incassi;

     2° la ditta produttrice;

     3° l'importo degli incassi accertato nel trimestre;

     4° l'ammontare degli incassi precedenti;

     5° il totale complessivo degli incassi;

     6° le persone o la società alle quali deve corrispondersi il premio secondo le risultanze del registro cinematografico.

     Inoltre la S.I.A.E. trasmette mensilmente al ministero della cultura popolare, in doppio esemplare, un elenco riassuntivo degli incassi per tutti i filmi, dal quale risulti:

     a) l'importo degli incassi accertati nel mese;

     b) l'ammontare degli incassi dei mesi precedenti e il totale complessivo.

     Ai suddetti elenchi devono essere unite le schedine di accertamento degli incassi per ciascun film con le seguenti indicazioni:

     1° il titolo del film;

     2° la ditta produttrice;

     3° il mese cui si riferisce l'accertamento;

     4° il metraggio del film;

     5° l'elencazione degli incassi, risultanti dalle programmazioni, distinti a seconda che il film sia stato proiettato da solo, ovvero assieme ad altri filmi nazionali o esteri, con o senza avanspettacolo;

     6° la percentuale d'incasso da applicarsi ai predetti incassi;

     7° il totale degli incassi sul quale viene commisurato il premio.

 

          Art. 4.

     La liquidazione dei premi viene effettuata dal ministero della cultura popolare sull'ammontare degli incassi lordi di ciascun film.

     Gli incassi lordi sono quelli risultanti dalle apposite distinte compilate dagli esercenti cinema agli effetti dell'applicazione dei diritti erariali, senza alcuna detrazione per diritti erariali o altri diritti o ritenute di sorta.

     Nei casi in cui il diritto erariale risulta pagato a "somma fissa" l'incasso si presume pari a 10 volte la somma stabilita in misura fissa per diritti erariali.

 

          Art. 5.

     Sulla base delle comunicazioni indicate nell'art. 3 il ministero della cultura popolare (direzione generale per la cinematografia) provvede alla liquidazione dei premi dovuti al produttore: provvede in pari tempo alla determinazione del compenso spettante per il servizio di accertamento alla S.I.A.E. sull'ammontare dei premi assegnati. Il compenso alla S.I.A.E. è a carico del produttore.

     Il ministero della cultura popolare effettua trimestralmente la liquidazione dei premi e l'emissione dei relativi mandati di pagamento riferentisi agli incassi accertati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno, a favore di coloro che a quelle date risultino dal registro cinematografico avere diritto ai premi.

     All'uopo la S.I.A.E. oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3 trasmette alle date su indicate, al ministero della cultura popolare, un elenco suppletivo delle eventuali variazioni verificatesi nei nominativi degli aventi diritto, risultanti dalle annotazioni del registro.

     Alla stessa data viene provveduto alla determinazione del compenso dovuto alla S.I.A.E.

 

          Art. 6.

     I mandati di pagamento sono emessi in base agli elenchi riassuntivi rilasciati dalla S.I.A.E. sui quali viene eseguita dal ministero la liquidazione del premio ed autorizzato il pagamento.

     Anche il pagamento del compenso alla S.I.A.E. viene corrisposto mediante mandato diretto emesso in base agli elenchi riassuntivi di cui al precedente comma.

 

          Art. 7.

     La liquidazione dei premi aggiuntivi si effettua al 30 giugno di ogni anno sulla base dei dati riassuntivi comunicati dalla S.I.A.E. I relativi pagamenti vengono eseguiti mediante emissione di separati mandati di pagamento.

     Qualora in base alle liquidazioni definitive sussistano differenze in eccedenza ai mandati già emessi, il ministero dispone per l'emissione di mandati suppletivi fino a concorrenza della somma dovuta.

 

          Art. 8.

     Per poter ottenere il premio del 10 per cento sull'ammontare del controvalore in lire della divisa ceduta all'istituto nazionale per i cambi con l'estero e degli incassi trasferiti nel regno tramite clearing, i produttori i quali noleggino o vendano all'estero filmi sono tenuti a presentare apposita domanda, per tramite la federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, su carta da bollo da lire 6, al ministero della cultura popolare (direzione generale per la cinematografia).

     Alla domanda devono unirsi una dichiarazione rilasciata da una banca agente dell'istituto nazionale per i cambi con l'estero attestante il controvalore in lire italiane della valuta estera ceduta o l'importo delle lire incassate a mezzo clearing, nonchè i relativi contratti di noleggio o di vendita dei filmi.

     Lo schema di detta dichiarazione si unisce in allegato (allegato I), firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente, e consta di due parti:

     la parte A da unirsi alla domanda;

     la parte B da trasmettersi direttamente dalla banca presso la quale ha avuto luogo l'operazione valutaria al ministero della cultura popolare.

     La stessa procedura deve eseguirsi per conseguire da parte delle ditte interessate il premio sui proventi netti in valuta estera derivanti da accordi con case cinematografiche estere.

 

          Art. 9.

     Tutto il servizio affidato alla S.I.A.E. e, specialmente l'accertamento dei proventi per la corresponsione dei premi e la tenuta del registro cinematografico, è sottoposto alla vigilanza del ministero della cultura popolare e del ministero delle finanze.

 

          Art. 10.

     Alla risoluzione delle questioni che possono sorgere in sede di assegnazione e di determinazione dei premi e degli accertamenti che vi sono connessi provvede un'apposita commissione nominata con decreto del ministro per la cultura popolare.

     Di detta commissione fanno parte di diritto:

     due funzionari del ministero della cultura popolare;

     due rappresentanti del ministero delle finanze;

     un rappresentante del ministero per gli scambi e valute;

     un rappresentante della federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

     un rappresentante della S.I.A.E.

     La presidenza della commissione spetta al funzionario più elevato in grado del ministero della cultura popolare. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario di gruppo A dello stesso ministero.

 

          Art. 11.

     Nel pubblico registro cinematografico devono essere annotate per ciascun film le indicazioni contenute nella relativa denuncia. I fogli del registro devono essere conformi al modello allegato II-A, per i film di lungometraggio, al modello allegato II-B, per i film di cortometraggio, al modello allegato II-C per i film di attualità [1] .

     Le annotazioni vengono eseguite in ordine cronologico in seguito a notificazione a mezzo ufficiale giudiziario degli atti intervenuti tra le parti, debitamente registrati.

     In calce agli atti stessi, devono, a cura delle parti con apposita nota, essere elencati gli estremi essenziali da riportarsi sul registro.

     Le denuncie presentate vengono classificate e riportate sul registro secondo il numero progressivo ad esse assegnato.

     Le annotazioni prendono invece ciascuna un proprio numero d'ordine.

     Sia le denuncie che gli atti relativi alle annotazioni vengono conservati per ciascun film in separati fascicoli.

     La S.I.A.E. è responsabile di fronte ai terzi della regolarità nella tenuta del registro cinematografico e della conservazione degli atti relativi.

 

          Art. 12.

     Le riscossioni dei diritti dovuti alla S.I.A.E. per le iscrizioni e il rilascio dei certificati devono risultare da apposito bollettario a madre e figlia conforme al modello annesso al presente decreto (allegato III), firmato d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

          Art. 13.

     Tutte le somme recuperate sulle anticipazioni accordate dallo Stato ai sensi del regio decreto-legge 13 giugno 1935, n. 1143, vengono versate alla regia tesoreria dello Stato per essere assegnate alla banca nazionale del lavoro, sezione autonoma credito cinematografico, ad incremento del proprio capitale.

 

     Allegati

     (Omissis)


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 luglio 1967, n. 773.