§ 88.2.4 - D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 678.
Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:05/10/1945
Numero:678


Sommario
Art. 1.      L'esercizio dell'attività di produzione di film è libero
Art. 2.      Le norme sull'esame preventivo dei soggetti dei film contenute nell'art. 2 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con [...]
Art. 3.      Sono considerati nazionali, ai fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati [...]
Art. 4.      Gli articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 della [...]
Art. 5.      Le disposizioni del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, [...]
Art. 6.      Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai 1800 metri presentata all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo trenta giorni [...]
Art. 7.      Le disposizioni del precedente articolo non si applicano in nessun caso ai film prodotti o in corso di lavorazione nelle province settentrionali prima della liberazione, [...]
Art. 8.      Entro i limiti di tempo e con le modalità previste dal precedente articolo 6 è concessa, a favore dei produttori di film nazionali a carattere documentario, culturale e [...]
Art. 9.      Le leggi 9 gennaio 1939, n. 465 e 4 aprile 1940, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici prodotti all'estero [...]
Art. 10.      Le disposizioni del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, che vietano la proiezione nelle sale del Regno di film [...]
Art. 11.      Oltre alle disposizioni di cui è espressamente prevista l'abrogazione negli articoli precedenti, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto [...]


§ 88.2.4 - D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 678. [1]

Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana.

(G.U. 3 novembre 1945, n. 132)

 

 

     Art. 1.

     L'esercizio dell'attività di produzione di film è libero.

     Le norme per la disciplina dell'esercizio dell'attività di produzione dei film approvate col decreto 27 novembre 1939, n. 1812, e la legge 22 gennaio 1942, n. 143, sull'autorizzazione ministeriale per le imprese di produzione, sono abrogate.

 

          Art. 2.

     Le norme sull'esame preventivo dei soggetti dei film contenute nell'art. 2 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, e la legge 30 novembre 1939, n. 2125 sulla concessione del nulla osta preventivo per la produzione dei film, sono abrogate.

     Per i film che saranno posti in lavorazione dall'entrata in vigore del presente decreto sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il produttore dovrà presentare la sceneggiatura all'approvazione preventiva dell'autorità competente. Questa potrà essere negata soltanto per ragioni inerenti alla censura militare od ai rapporti internazionali.

     L'approvazione preventiva della sceneggiatura di cui al comma precedente è condizione indispensabile per poter successivamente presentare il film prodotto alla revisione prescritta dall'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato col regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

 

          Art. 3.

     Sono considerati nazionali, ai fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

     Per ottenere la dichiarazione di nazionalità il produttore dovrà denunziare all'autorità competente, con le modalità che saranno prescritte dalle norme di attuazione del presente decreto, prima dell'inizio della lavorazione, tutti i dati occorrenti per l'accertamento della nazionalità del film.

 

          Art. 4.

     Gli articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1083, sulla proiezione obbligatoria e sulle particolari condizioni di noleggio dei film nazionali, il regio decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1314, sulla proiezione obbligatoria di pellicole di propaganda, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali L.U.C.E. e dei documentari, e la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di programmazione dei film nazionali ed esteri che presentino gravi deficienze di realizzazione, sono abrogati.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernenti la concessione di premi a favore dell'industria cinematografica nazionale, nonchè quelle delle leggi e dei decreti che li hanno successivamente modificati e quelle della legge 24 marzo 1942, n. 420, che ha esteso tali provvedimenti a case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero, sono abrogate. In via transitoria potranno essere ammessi a fruire delle disposizioni come sopra abrogate soltanto quei film, sia ad intreccio che documentari, già ultimati, che saranno presentati all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     A tale beneficio potranno essere ammesse anche le imprese che, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non siano fornite del nulla osta sindacale e di quello ministeriale richiamate dall'art. 4 del presente decreto, o non abbiano potuto adempiere a tutte le formalità richieste per il conseguimento di tali premi, sempre che abbiano denunciato l'inizio della lavorazione all'autorità competente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e non abbiano collaborato col nemico.

     Pei film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione dei premi di cui sopra avrà luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anziché all'autorità competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Rimangono ferme le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, all'imposta di registro sugli atti concernenti i film ed ai compensi spettanti alla Società italiana degli autori per il servizio del registro cinematografico e per l'accertamento degli incassi contenute negli articoli 7, 12, 13 e 14 del citato regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 13 del predetto regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.

 

          Art. 6.

     Per ogni pellicola nazionale di lunghezza superiore ai 1800 metri presentata all'autorità competente per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui prima del 30 giugno 1948 è concessa a favore del produttore, in via eccezionale, una quota del 10% dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

     Alle pellicole previste nel comma precedente che, per il loro valore artistico ne siano giudicate meritevoli da apposito comitato, è concessa un'ulteriore quota, pari al 4% dell'introito lordo, di cui al comma precedente. Una quota pari all'1% dell'introito stesso sarà devoluta per manifestazioni cinematografiche, in conformità delle disposizioni che saranno emanate.

     Le quote previste dai comma precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro film di lunghezza superiore ai 1800 metri; sono ridotte del 40% se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

     L'introito sul quale vengono liquidate le quote di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana degli autori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

     Con le norme di attuazione del presente decreto saranno regolate le modalità per la liquidazione delle quote suddette, per la nomina e la composizione del Comitato e quanto altro occorra per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni del precedente articolo non si applicano in nessun caso ai film prodotti o in corso di lavorazione nelle province settentrionali prima della liberazione, i quali abbiano ottenuto dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro l'anticipazione sul costo di produzione a carico del fondo statale di L. 52.500.000.

     E' in facoltà dell'autorità amministrativa competente di confermare le anticipazioni predette e in tal caso sono applicabili le modalità di erogazione e di rimborso previste nei relativi contratti di finanziamento.

     Qualora le anticipazioni siano revocate esse saranno recuperate dalla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

     Il residuo netto del fondo indicato nel primo comma integrato dalle somme ricuperate ai sensi dei due comma precedenti, sarà devoluto ad incremento della quota di partecipazione del tesoro dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro.

 

          Art. 8.

     Entro i limiti di tempo e con le modalità previste dal precedente articolo 6 è concessa, a favore dei produttori di film nazionali a carattere documentario, culturale e di attualità, di lunghezza superiore ai 150 metri ed inferiore ai 1800 metri, a titolo di parziale rimborso dei diritti erariali, una quota del 3% dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i film stessi sono stati proiettati per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

     Se in uno stesso programma sono proiettati più film di corto metraggio la predetta quota viene divisa in parti eguali fra essi.

     Gli enti a le imprese che intendano svolgere la loro attività nel campo della ripresa cinematografica di fatti o di avvenimenti di attualità debbono ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.

     Tale autorizzazione sarà concessa con criteri analoghi a quelli vigenti per la pubblicazione dei periodici.

 

          Art. 9.

     Le leggi 9 gennaio 1939, n. 465 e 4 aprile 1940, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici prodotti all'estero sono abrogate.

     Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà disposta la liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

 

          Art. 10.

     Le disposizioni del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, che vietano la proiezione nelle sale del Regno di film esteri doppiati all'estero e istituiscono una tassa di concessione governativa sul doppiaggio, e tutte le successive disposizioni che hanno apportato aggiunte o modifiche ad esse cessano di avere vigore per tutti i film esteri presentati alla autorità competente per il nulla osta di protezione, dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per i pagamenti a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro, in corrispettivo dei certificati di esonero della tassa di concessione governativa (buoni di doppiaggio), che non potranno essere utilizzati per la disposta abrogazione delle tasse di doppiaggio.

 

          Art. 11.

     Oltre alle disposizioni di cui è espressamente prevista l'abrogazione negli articoli precedenti, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto tutte le norme legislative e regolamentari che sottopongono a particolari restrizioni l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche o che siano comunque incompatibili con le norme contenute nel presente decreto, salvo le norme delle leggi di pubblica sicurezza e del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, che disciplinano la censura cinematografica.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.