§ 88.2.15 - Legge 31 luglio 1956, n. 897.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:31/07/1956
Numero:897


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente
Art. 2.      Dopo l'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente
Art. 3.      L'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma
Art. 6.      All'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere
Art. 7.      Il terzo comma dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 9.      All'art. 13 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente secondo comma
Art. 10.      Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. [...]
Art. 11.      L'art. 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi [...]
Art. 13.      Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni [...]
Art. 14.      I film nazionali lungometraggi dichiarati "prodotti per la gioventù", anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri ma non a 1200, possono essere ammessi alla [...]
Art. 15.      L'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 16.      L'art. 16 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 17.      Dopo l'art. 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo
Art. 18.      L'art. 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Dopo l'art. 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo
Art. 20.      All'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente quinto comma
Art. 21.      Dopo l'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo
Art. 22.      Dopo l'art. 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo
Art. 23.  [10]
Art. 24.      All'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente
Art. 25.      L'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636, è sostituito dal seguente
Art. 26.      L'art. 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 27.      L'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 28.      Dopo l'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo
Art. 29.      L'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente
Art. 30.      Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengano da Paesi che non riconoscano, in reciprocità [...]
Art. 31.      I film non nazionali, di lunghezza non inferiore a 1200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono [...]
Art. 32.      L'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente
Art. 33.      L'art. 4 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente
Art. 34.      L'art. 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente
Art. 35.      I buoni di lire 5.500.000 di cui all'art. 29 della presente legge emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati, trascorsi sette anni dalla [...]
Art. 36.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione [...]
Art. 37.      Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge
Art. 38.      Nei riguardi dei film nazionali lungometraggi e di attualità presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data [...]
Art. 39.      La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in [...]
Art. 40.      La norma concernente l'obbligo della periodicità di uscita settimanale dei film nazionali di attualità di cui all'art. 15, non si applica nei confronti dei film [...]
Art. 41.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per [...]
Art. 42.      Il periodo di sei anni di cui al primo comma dell'art. 18 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 43.      La presente legge avrà vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata


§ 88.2.15 - Legge 31 luglio 1956, n. 897. [1]

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia

(G.U. 18 agosto 1956, n. 206)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     "h) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, designati:

     uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici;

     uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

     uno dalla Società italiana autori ed editori;

     uno dai tecnici cinematografici;

     uno dagli scenografi cinematografici;

     uno dagli attori professionisti;

     tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti)".

     Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

     "i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

     l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

     m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche".

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera h), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente:

     Art. 2 bis. "Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

     1) da un direttore didattico, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     2) da un capo di Istituto di istruzione media, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     3) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     4) da un magistrato designato dal Ministro per la grazia e giustizia, scelto tra i giudici del Tribunale dei minorenni;

     5) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità ed infanzia;

     6) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

     7) da un rappresentante dell'E.N.A.L. designato dall'Ente stesso;

     8) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 2, ultimo comma".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo due Comitati, uno per i film a lungometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria [2] .

     "Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

     "Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente.

     "I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

     "Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario".

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, è ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

     a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

     b) dal direttore generale dello spettacolo;

     c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario.

     "In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

     "Per ogni membro di cui alle categorie c), d) ed e) è nominato un supplente.

     "I membri di cui alla lettera c) durano in carica due anni e possono essere confermati.

     "La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente".

 

          Art. 5.

     Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma:

     "Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film".

 

          Art. 6.

     All'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

     "a bis) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

     a ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani".

     Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "b) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1950 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

     c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani".

     Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

     "Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di Paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalità".

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano".

     Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato tutto o in parte, all'estero, è considerato nazionale, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia".

     Il primo alinea del quarto comma è sostituito dal seguente:

     "E' considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film".

 

          Art. 7.

     Il terzo comma dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta prima dell'inizio della lavorazione".

 

          Art. 8.

     L'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato, con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

     Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film.

     Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura".

 

          Art. 9.

     All'art. 13 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente secondo comma:

     "Il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film".

 

          Art. 10.

     Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento.

 

          Art. 11.

     L'art. 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

     Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

     Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

     L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

     Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

     Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta.

     Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti".

 

          Art. 12.

     Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

     Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'art. 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi.

 

          Art. 13.

     Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

     Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purché siano di lunghezza non inferiore ai 1200 metri e non superiore ai 2000 metri.

     La qualifica di film "prodotto per la gioventù" e di "film adatto per la gioventù" deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 14.

     I film nazionali lungometraggi dichiarati "prodotti per la gioventù", anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri ma non a 1200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

     Alla fine di ogni esercizio finanziario, i film dichiarati "prodotti per la gioventù" potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su di un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

     I film nazionali lungometraggi dichiarati "adatti per la gioventù", anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri ma non a 1200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle altre provvidenze di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

     All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'art. 12 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù.

 

          Art. 15.

     L'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

     Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

     Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre i film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'art. 20-bis, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

     Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

     L'esercente di sala cinematografica è tenuto - a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono - a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

     Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

     Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi, ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

     Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

     Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

     A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

     Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'art. 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

     I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori".

     E' nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge.

     L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

     Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'art. 20.

     A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla-osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E. [3].

     L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui [4] .

     A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria e al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione del film ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200 [5] .

     Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero" [6] .

 

          Art. 16.

     L'art. 16 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 14, viene suddiviso in parti uguali tra le attualità programmate".

 

          Art. 17.

     Dopo l'art. 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 17 bis. "Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

     a) per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;

     b) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2 milioni da attribuirsi al produttore del film [7] .

     I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale [8] .

     Ciascuna Commissione è composta da:

     a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente [9] ;

     b) un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;

     c) un critico d'arte;

     d) due critici cinematografici;

     e) un regista;

     f) un autore di documentari.

     I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria.

     Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico.

     La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica un anno. Chi abbia fatto parte della Commissione non può farne parte per i due anni successivi.

     Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori.

     I membri del Comitato per il cortometraggio, di cui all'art. 3 della presente legge, non possono far parte contemporaneamente della Commissione di cui al presente articolo.

     La funzione di segretario della Commissione sopraindicata è assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto.

     Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche”.

 

          Art. 18.

     L'art. 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria.

     Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

     Per i locali ad attività saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

     I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

     Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varietà.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

     Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

     Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

     Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

     Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

     La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'art. 20".

 

          Art. 19.

     Dopo l'art. 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 20 bis. "I film nazionali lungometraggi, cortometraggi o di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei Comitati di esperti alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

     Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo".

 

          Art. 20.

     All'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente quinto comma:

     "Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche".

 

          Art. 21.

     Dopo l'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 21 bis. "L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale".

 

          Art. 22.

     Dopo l'art. 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 25 bis. "Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'art. 25 è dato da una Commissione composta:

     a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

     b) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;

     c) da un rappresentante della Regione;

     d) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

     e) da un rappresentante dei produttori di film;

     f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

     g) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

     h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

     i) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

     I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

     In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

     I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno".

 

          Art. 23. [10]

     Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958 [11] .

 

          Art. 24.

     All'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia".

     La lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:

     "a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonchè a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero".

     La lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

     "c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche".

     L'ultimo periodo del secondo comma è costituito dal seguente:

     "Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta".

 

          Art. 25.

     L'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636, è sostituito dal seguente:

     "Alle spese per il funzionamento del Centro sperimentale per la cinematografia viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente le lire 100 milioni in relazione alle effettive necessità della gestione, e prelevate dal fondo di un miliardo e 250 milioni di cui all'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni".

 

          Art. 26.

     L'art. 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione pro solvendo e pro soluto e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende od enti di credito indicati negli articoli 5, 40 lettera a), e 41 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonchè quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento".

 

          Art. 27.

     L'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia.

     Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

     L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

     Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale".

 

          Art. 28.

     Dopo l'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 33 bis. "Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere".

 

          Art. 29.

     L'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

     "Fino al 31 dicembre 1960, il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1000 metri è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 5.500.000 per ciascun film da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono".

 

          Art. 30.

     Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengano da Paesi che non riconoscano, in reciprocità all'Italia, la facoltà di inviare copie di film nazionali stampate in Italia.

 

          Art. 31.

     I film non nazionali, di lunghezza non inferiore a 1200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'art. 29 della presente legge.

 

          Art. 32.

     L'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

     "L'importo di ogni buono versato a norma dell'art. 1 sarà così ripartito:

     1) lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

     Detta somma sarà così destinata:

     a) lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

     b) lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film "adatti per la gioventù" e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria;

     2) lire 2.000.000 alla costruzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale.

     Le modalità di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge".

 

          Art. 33.

     L'art. 4 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

     "Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa".

 

          Art. 34.

     L'art. 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti".

 

          Art. 35.

     I buoni di lire 5.500.000 di cui all'art. 29 della presente legge emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati, trascorsi sette anni dalla data del rilascio, ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalità previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448, e dalla presente legge.

 

          Art. 36.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento e, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione della presente legge.

 

          Art. 37.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme sulla cinematografia contenute nella legge medesima, nei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 3 maggio 1948, n. 534, e nelle leggi 16 maggio 1947, n. 379, 26 luglio 1949, n. 448, e 29 dicembre 1949, n. 958.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 38.

     Nei riguardi dei film nazionali lungometraggi e di attualità presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1° gennaio 1956, continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

     Nei riguardi dei film nazionali cortometraggi, presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1° gennaio 1956, si applicano, salvo quanto disposto nei seguenti comma, le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

     I contributi statali da erogarsi sugli incassi successivi al 31 dicembre 1955 ai produttori dei film nazionali cortometraggi indicati nel comma precedente non potranno comunque superare, tenuto conto delle precedenti liquidazioni, le cifre massime di 8 milioni per i cortometraggi ammessi al contributo del 3 per cento e di 16 milioni e mezzo per i cortometraggi ammessi ai contributi del 3 per cento e del 2 per cento previsti dall'art. 15, terzo e quinto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successiva proroga.

     Per la prima applicazione della presente legge, la programmazione obbligatoria dei cortometraggi, prevista nell'art. 18 della presente legge, in 180 giorni all'anno, è regolata nel modo seguente:

     a) nei primi sei mesi di applicazione della presente legge i 90 giorni di programmazione obbligatoria sono riservati esclusivamente a cortometraggi ammessi a tale provvidenza in base alle disposizioni già in vigore;

     b) nei successivi due anni sono riservati 90 giorni all'anno ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni già in vigore, ed i rimanenti 90 giorni annui ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alla presente legge;

     c) nei sei mesi successivi sono riservati 45 giorni ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti disposizioni e 45 a quelli ammessi a tale provvidenza ai sensi della presente legge.

     Allo scadere di quest'ultimo termine, i 180 giorni di programmazione obbligatoria saranno riservati esclusivamente ai cortometraggi ammessi alla programmazione stessa ai termini della presente legge.

     Il Comitato tecnico per la cinematografia e la Commissione di secondo grado cesseranno dalle loro funzioni non appena esaurito l'esame dei film di cui al presente articolo.

     La presidenza del Comitato tecnico può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo oltre che dal funzionario di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, anche dal membro supplente.

     La presidenza della Commissione di secondo grado può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, dall'esperto designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

          Art. 39.

     La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso art. 17: tre premi ai film lungometraggi; quaranta premi ai cortometraggi a colori e venti premi ai cortometraggi in bianco e nero.

 

          Art. 40.

     La norma concernente l'obbligo della periodicità di uscita settimanale dei film nazionali di attualità di cui all'art. 15, non si applica nei confronti dei film nazionali di attualità già editati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 41.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956.

     Per i film la cui lavorazione risulti iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di nazionalità italiana è rilasciata in base agli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, per quelli che posseggano i requisiti e le condizioni prescritti dagli stessi, ed in base alle norme della presente legge per i film che posseggano i requisiti prescritti dalla medesima.

     Per i film stessi, le autorizzazioni preventive contemplate dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla presente legge sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che può essere concesso nel corso o al termine della lavorazione del film.

     Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma, e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 42.

     Il periodo di sei anni di cui al primo comma dell'art. 18 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 43.

     La presente legge avrà vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata.


[1] Abrogata dall’art. 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1960, n. 1565.

[3]  Comma aggiunto dall' art. 3 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[4]  Comma aggiunto dall' art. 3 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[5]  Comma aggiunto dall' art. 3 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[6]  Comma aggiunto dall' art. 3 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[7]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[9]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1959, n. 1097.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 dicembre 1957, n. 1193.

[11]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1961 dall'art. 1 della L. 19 dicembre 1958, n. 1082.