§ 17.3.251 - O.P.C.M. 31 maggio 1999, n. 2991.
Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:31/05/1999
Numero:2991


Sommario
Art. 1.      1. Per il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni [...]
Art. 2.      1. Per favorire la rapida attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dei danni sugli immobili privati interessati dalla crisi sismica, le regioni Marche ed Umbria sono [...]
Art. 3.      1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, il comma 2 dell'art. 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947, del 24 febbraio 1999 è [...]
Art. 4.      1. All'art. 8, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947 del 24 febbraio 1999 le parole "l'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 6, comma 3, della [...]
Art. 5.      1. Per la realizzazione di alloggi provvisori prefabbricati da utilizzare temporaneamente per nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, sono autorizzate le deroghe alle norme [...]
Art. 6.      1. Ferma restando la disposizione dell'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, [...]
Art. 7.      1. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 è prorogato al 30 giugno 2000 ed il conseguente onere valutato in lire 150 milioni è posto a carico dell'unità [...]
Art. 8.      1. Per le esigenze operative del Dipartimento della protezione civile connesse alle emergenze in atto l'autorizzazione di cui all'art. 17, dell'ordinanza n. 2706/1997 e all'art. 8, [...]
Art. 9.      1. All'art. 1, comma 13, dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999 dopo le parole "area perimetrata" vanno inserite le parole "ai soli fini di quanto previsto dall'art. 19, dell'ordinanza n. [...]
Art. 10.      1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a integrare le disponibilità finanziarie poste a disposizione del funzionario delegato di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2968 datata 1° [...]


§ 17.3.251 - O.P.C.M. 31 maggio 1999, n. 2991.

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile.

(G.U. 4 giugno 1999, n. 129)

 

     Art. 1.

     1. Per il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni concedono un contributo fino ad un massimo del 2 per cento dell'importo delle spese ammesse a contributo. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità di cui alla legge n. 61/1998 e all'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

          Art. 2.

     1. Per favorire la rapida attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dei danni sugli immobili privati interessati dalla crisi sismica, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a costituire, utilizzando le risorse di cui alla legge n. 61/1998 e n. 448/1998 e nel limite massimo dello 0,5 per cento, appositi fondi regionali di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti individuati dagliarticoli 3 e 4 della legge n. 61/1998. Tali fondi sono finalizzati alla prestazione delle garanzie a favore del sistema degli istituti di credito, a fronte di finanziamenti erogati per la copertura finanziaria delle anticipazioni accordate all'impresa per l'esecuzione anticipata dei lavori di ricostruzione o riparazione rispetto alla concessione contributiva [1] .

 

          Art. 3.

     1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, il comma 2 dell'art. 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947, del 24 febbraio 1999 è sostituito dal seguente: "2. Gli edifici utilizzati al momento del sisma per attività agricole che non possono essere ricostruiti in sito per motivi igienico-sanitari o per motivi indicati al comma 1 possono essere ricostruiti nelle apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici generali ovvero nei terreni in disponibilità dei proprietari che risultino conformi gli strumenti urbanistici stessi".

 

          Art. 4.

     1. All'art. 8, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947 del 24 febbraio 1999 le parole "l'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 6, comma 3, della presente ordinanza;" sono sostituite con le parole: "Al relativo onere stimato in lire 1.600 milioni, di cui lire 600 milioni per la regione Marche e lire 1.000 milioni per la regione Umbria, ivi compresa la spesa di coordinamento delle suddette attività, si provvede nell'ambito delle risorse rinvenienti dai mutui contratti dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448";

 

          Art. 5.

     1. Per la realizzazione di alloggi provvisori prefabbricati da utilizzare temporaneamente per nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, sono autorizzate le deroghe alle norme indicate agli articoli 5 e 9, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 20 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, agli articoli 7 e 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415, ed alla legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni.

     2. In attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 499, sono prorogati di dodici mesi. Il comma 2, dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 499/1998 è soppresso.

 

          Art. 6.

     1. Ferma restando la disposizione dell'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è da ritenersi riferito al costo effettivo per la riparazione delle strutture ed il miglioramento sismico con esclusione dell'IVA, il cui ammontare va sommato al contributo medesimo.

 

          Art. 7.

     1. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 è prorogato al 30 giugno 2000 ed il conseguente onere valutato in lire 150 milioni è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 in data 24 febbraio 1999, è ulteriormente aumentata di 5 unità.

 

          Art. 8.

     1. Per le esigenze operative del Dipartimento della protezione civile connesse alle emergenze in atto l'autorizzazione di cui all'art. 17, dell'ordinanza n. 2706/1997 e all'art. 8, dell'ordinanza n. 2908/1997 è prorogata al 31 dicembre 2000 [2] .

 

          Art. 9.

     1. All'art. 1, comma 13, dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999 dopo le parole "area perimetrata" vanno inserite le parole "ai soli fini di quanto previsto dall'art. 19, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni".

 

          Art. 10.

     1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a integrare le disponibilità finanziarie poste a disposizione del funzionario delegato di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2968 datata 1° aprile 1999, sulla base di apposite richieste da parte del medesimo con onere a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 (cap. 7615) del centro di responsabilità n. 6 dello stato previsionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come integrata dall'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 dell’O.P.C.M. 29 luglio 1999, n. 2994.

[2]  Termine prorogato da ultimo al 30 giugno 2002 dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 24 gennaio 2002, n. 3175.