§ 79.2.148 - O.P.C.M. 24 gennaio 2002, n. 3175.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:24/01/2002
Numero:3175


Sommario
Art. 1.      1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, già prorogata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002. L'onere è posto [...]
Art. 2.      1. Il termine di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2991/1999 è prorogato al 31 dicembre 2002.
Art. 3.      1. Per consentire, nell'ambito delle competenze istituzionali del Dipartimento della protezione civile, il compiuto monitoraggio tecnico-amministrativo degli interventi di cui alle ordinanze ex [...]
Art. 4.      1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
Art. 5.      1. La norma di cui al comma 4, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3168 del 18 dicembre 2001, deve intendersi nel senso che il differimento dei termini per il recupero, da parte dei competenti uffici, [...]
Art. 6.      1. Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 è prorogato di ulteriori sessanta giorni.
Art. 7.      1. Il termine del 31 dicembre 2001, di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3141 del 2 luglio 2001 è prorogato al 30 giugno 2002. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui [...]


§ 79.2.148 - O.P.C.M. 24 gennaio 2002, n. 3175.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 30 gennaio 2002, n. 25)

 

     Art. 1.

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, già prorogata dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.

 

          Art. 2.

     1. Il termine di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2991/1999 è prorogato al 31 dicembre 2002.

     2. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/1997 è prorogato al 31 dicembre 2002. L'onere relativo alla concessione del contributo per autonoma sistemazione pari a euro 171.050,52 viene trasferito al commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta, con imputazione al Fondo della protezione civile.

 

          Art. 3.

     1. Per consentire, nell'ambito delle competenze istituzionali del Dipartimento della protezione civile, il compiuto monitoraggio tecnico-amministrativo degli interventi di cui alle ordinanze ex art. 5, comma 2 della legge n. 225/1992, adottate a seguito delle dichiarazioni di emergenza in atto ed indicate in premessa, nonché delle attività affidate convenzionalmente a soggetti pubblici e privati, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi del supporto di soggetto dotato di idonee professionalità, scelto sulla base delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di servizi. Alle relative esigenze si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base 13.1.1 del centro di responsabilità 13, "Protezione civile", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche utilizzando le economie di spesa derivanti dalla soppressione di tutti gli organi collegiali aventi competenze tecnico-amministrative previsti dalle ordinanze numeri 2621/1997, 2789/1998 e 2980/1999 ed istituiti rispettivamente con decreto del Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile del 25 luglio 1997, numero repertorio 2287 e con ordinanza commissariale del 15 giugno 1999, n. 304, ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, da apposito provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile.

     2. Al fine di fronteggiare le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'esercizio delle gravi situazioni di emergenza in atto, ed indicate in premessa, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi degli stanziamenti non utilizzati relativi alla autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, che affluiscono al conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per essere iscritti all'UPB 13.2.1.3 cap. 974 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile.

     3. Per il persistere delle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, delle unità di personale STAC di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1998.

 

          Art. 4.

     1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

     legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

     decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

     decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 3.

 

          Art. 5.

     1. La norma di cui al comma 4, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3168 del 18 dicembre 2001, deve intendersi nel senso che il differimento dei termini per il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, decorre dal 1° gennaio 2003 sia per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero.

 

          Art. 6.

     1. Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

     2. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 possono essere erogati, fino al termine dello stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti già disponibili negli appositi capitoli dei bilanci regionali.

 

          Art. 7.

     1. Il termine del 31 dicembre 2001, di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3141 del 2 luglio 2001 è prorogato al 30 giugno 2002. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 226/1999.