§ 88.2.2C - Legge 21 giugno 1975, n. 287.
Modifiche della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:21/06/1975
Numero:287


Sommario
Art. 1.  Norma introduttiva
Art. 2.  Commissione centrale per la cinematografia
Art. 3.  Riconoscimento della nazionalità
Art. 4.  Attestati di qualità ai lungometraggi
Art. 5.  Premi di qualità di cortometraggi
Art. 6.  Film prodotti per ragazzi
Art. 7.  Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità
Art. 8.  Adempimenti per la lavorazione
Art. 9.  Adempimenti a tutela della nazionalità
Art. 10.  Adempimenti amministrativi
Art. 11.  Comitato per il credito cinematografico
Art. 12.  Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive
Art. 13.  Commissioni di esperti
Art. 14.  Commissione d'appello
Art. 15.  Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi
Art. 16.  Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi
Art. 17.  Comitato per i film prodotti per ragazzi
Art. 18.  Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria
Art. 19.  Commissione apertura sale
Art. 20.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 88.2.2C - Legge 21 giugno 1975, n. 287. [1]

Modifiche della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia.

(G.U. 11 luglio 1975, n. 183)

 

     Art. 1. Norma introduttiva

     La legge 4 novembre 1985, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono, è modificata a norma della presente legge.

 

          Art. 2. Commissione centrale per la cinematografia

     Nel primo comma dell'art. 3, lettera y) è sostituita con la seguente:

     "y) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia".

     Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

     "Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente".

     Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

     "Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalità un supplente. Per la validità della riunione si osserva quanto prescritto per la commissione centrale della cinematografia".

 

          Art. 3. Riconoscimento della nazionalità

     Il settimo comma dell'art. 4 è sostituito con il seguente:

     "Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma".

     Il quarto comma dell'art. 4 è abrogato.

 

          Art. 4. Attestati di qualità ai lungometraggi

     L'art. 8 è sostituito con il seguente:

     "Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

     L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non più di tre lungometraggi di cui all'art. 18.

     La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE.

     La commissione prevista dall'art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

     Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

     Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario".

 

          Art. 5. Premi di qualità di cortometraggi

     Il primo comma dell'art. 11 è sostituito con i seguenti:

     "I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità, corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità.

     I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

     Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

     a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

     b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

     c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

     Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico".

 

          Art. 6. Film prodotti per ragazzi

     Alla fine del secondo comma dell'art. 16 è aggiunto il seguente periodo: "La domanda deve essere presentata entro termine perentorio di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE".

 

          Art. 7. Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalità

     Il secondo comma dell'art. 21 è sostituito con il seguente:

     "Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, perchè tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'art. 46 della legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale".

 

          Art. 8. Adempimenti per la lavorazione

     La prima parte del primo comma dell'art. 22 è sostituita con la seguente:

     "Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film:".

     Il secondo comma è sostituito con il seguente:

     "Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma".

     L'ultimo comma è abrogato.

 

          Art. 9. Adempimenti a tutela della nazionalità

     Il primo comma dell'art. 23 è sostituito con il seguente:

     "Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonchè ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film".

 

          Art. 10. Adempimenti amministrativi

     Nel primo comma dell'art. 24 i capoversi primo e secondo della lettera a) sono sostituiti con i seguenti:

     "a) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film.

     Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato".

     Nel medesimo primo comma dell'art. 24 la lettera c) è sostituita con la seguente:

     "c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film".

 

          Art. 11. Comitato per il credito cinematografico

     Alla fine del penultimo comma dell'art. 27 è aggiunto il seguente periodo: "Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente".

     Dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

     "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti".

 

          Art. 12. Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive

     Il primo comma dell'art. 33 è sostituito con i seguenti:

     "Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica dell'idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 144 del regolamento di cui al precedente comma".

 

          Art. 13. Commissioni di esperti

     La rubrica dell'art. 46 è sostituita con la seguente: "Commissioni di esperti" e i primi tre commi dell'art. 46 sono sostituiti con i seguenti:

     "Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'art. 5.

     Le commissioni, il cui numero è fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte, ciascuna, di:

     a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, una dei quali con funzioni di presidente;

     b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

     c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

     d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

     e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

     f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

     g) un attore cinematografico;

     h) un esperto designato dall'ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'art. 44.

     Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione".

     Gli ultimi due commi dell'articolo stesso sono sostituiti con i seguenti:

     "Per ogni componente effettivo e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

     Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

     I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo".

     Nell'art. 5, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all'art. 46"; nell'art. 18, primo comma, le parole: "sentito il parere delle commissioni di cui all'art. 46" sono sostituite con le seguenti: "sentito il parere di una delle commissioni di cui all'art. 46"; nell'art. 47, primo comma, le parole "adottati dal comitato di esperti", sono sostituite con le seguenti: "adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente".

 

          Art. 14. Commissione d'appello

     Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 47 sono sostituiti con i seguenti:

     "Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario è nominato un supplente.

     I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo.

     Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti".

 

          Art. 15. Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi

     La lettera c) del primo comma dell'art. 48 è sostituita con la seguente:

     "c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818".

     Il terzo comma è sostituito con il seguente:

     "Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico, come accertato dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio finanziario, e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo".

     Il quarto comma è sostituito con i seguenti:

     "Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

     I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta".

 

          Art. 16. Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi

     La lettera b) del primo comma dell'art. 49 è sostituita con la seguente:

     "b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818".

     Il terzo comma è sostituito con il seguente:

     "Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo".

     Il quarta comma è sostituito con i seguenti:

     "Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

     I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta".

 

          Art. 17. Comitato per i film prodotti per ragazzi

     Il secondo comma dell'art. 50 è sostituito con il seguente:

     "Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente".

     Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti".

     L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

     "Il comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo".

 

          Art. 18. Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

     Al terzo comma dell'art. 51 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti".

     Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti".

     L'ultimo comma dell'art. 51 è sostituito con il seguente:

     "Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente".

 

          Art. 19. Commissione apertura sale

     Dopo il penultimo comma dell'art. 52 è aggiunto il seguente:

     "Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) ad h) è nominato un supplente".

     L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

     "Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente".

     Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti".

 

          Art. 20. Disposizioni transitorie e finali

     I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge.

     Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1° gennaio 1975.

     All'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea".

     Le disposizioni di cui all'art. 24, secondo comma, lettera b), della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1° gennaio 1965.

     Con la presente legge è data piena ed integrale esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocità di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, n. 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1293, ed alle successive modificazioni.

     La ratifica di ogni ulteriore accordo internazionale di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 deve essere autorizzata con legge.

 

          Art. 21. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall’art. 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.