§ 80.10.102 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:14/05/2007
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
Art. 4.  Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
Art. 5.  Disposizioni transitorie e finali del presente capo
Art. 6.  Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori
Art. 7.  Ricognizione degli organismi confermati
Art. 8.  Durata e proroga degli organismi
Art. 9.  Soppressione di organismi
Art. 10.  Disposizioni finanziarie


§ 80.10.102 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 15 giugno 2007, n. 137)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

     Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 32-quater, che individua gli organi tecnici del Ministero delle comunicazioni;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 9 e 35;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

     Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

     Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I [1]

Riordino del consiglio superiore delle comunicazioni

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la parola: "Ministro" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo conto dell'equilibrio di genere";

     b) al comma 2, lettera l), le parole: "delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dello sviluppo economico";

     c) al comma 2, lettera m), le parole: "dell'istruzione," sono soppresse;

     d) al comma 2, lettera o), le parole: "Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione";

     e) al comma 2, lettera p), la parola: "diciannove" è sostituita dalla seguente: "diciassette";

     f) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.";

     g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. I componenti del consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.";

     h) al comma 5, la parola: "trentasei" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro" e la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sette";

     i) al comma 8, le parole: "dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "protratta per tre sedute consecutive";

     l) al comma 9, le parole: "due sedute" sono sostituite dalle seguenti: "una seduta" e la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "sei";

     m) al comma 10, la parola: "generale" è sostituita dalle seguenti: "di seconda fascia";

     n) il comma 11 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonchè nella giunta di cui al comma 6.";

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:

     a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;

     b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;

     c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialità ed intermedialità; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale.";

     c) al comma 6, dopo le parole: "nell'ambito del Consiglio superiore" sono aggiunte le seguenti: ", presieduta dal Presidente del Consiglio superiore";

     d) al comma 7, le parole: "di giunta e" sono soppresse;

     e) il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

     1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, dopo la parola: "generale" sono aggiunte le seguenti: "e la giunta".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243

     1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "che lo dirige" sono inserite le seguenti: "e che svolge anche le funzioni di segretario della giunta" e le parole: "dai segretari delle sezioni e della giunta" sono sostituite dalle seguenti: "dal segretario delle sezioni";

     b) al comma 2, le parole: "ai segretari delle sezioni e della giunta" sono sostituite dalle seguenti: "al segretario delle sezioni";

     c) al comma 3, le parole: "i segretari delle sezioni e della giunta" sono sostituite dalle seguenti: "della giunta e il segretario delle sezioni".

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie e finali del presente capo

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente regolamento.

     2. A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennità fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, è ridotta, rispettivamente, del 15 per cento e del 25 per cento.

 

Capo II [2]

Razionalizzazione e ricognizione degli organismi confermati

 

     Art. 6. Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori

     1. Il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è ridenominato: "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori".

     2. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, del citato testo unico della radiotelevisione, il Codice di autoregolamentazione media e minori è adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è, altresì, determinata la composizione del Comitato di cui al comma 1.

     3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

     3. Fino alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.

 

     Art. 7. Ricognizione degli organismi confermati

     1. Fermo restando quanto disposto dal capo I e in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono organi tecnici del Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni:

     a) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

     b) la Commissione consultiva nazionale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

     2. Sono, inoltre, confermati i seguenti organismi che operano presso il Ministero delle comunicazioni:

     a) il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, di cui all'articolo 9 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

     b) l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.

     3. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 e il loro funzionamento non comportano oneri a carico del Ministero delle comunicazioni.

 

     Art. 8. Durata e proroga degli organismi

     1. Gli organismi di cui agli articoli 6 e 7 durano in carica tre anni decorrenti dalla data della entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

 

     Art. 9. Soppressione di organismi

     1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi i seguenti organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni:

     a) la Commissione per l'assetto radiotelevisivo di cui all'articolo 32-quater, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300;

     b) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla "Dichiarazione di Palermo" del 30 giugno 2000, di cui all'articolo 32-quater, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

     2. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 2, comma 4, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

     b) le lettere b) e d) del comma 4 dell'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     c) la lettera b) del comma 2, dell'articolo 9 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per il Consiglio superiore delle comunicazioni, ivi compresi gli oneri di funzionamento e i compensi per i componenti, è ridotta del trenta per cento ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento e tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.


[1] Gli organismi di cui al presente Capo, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.

[2] Gli organismi di cui al presente Capo, commi 6 e 7, sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.