Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.10 organi ausiliari |
Data: | 14/05/2007 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 |
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali del presente capo |
Art. 6. Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori |
Art. 7. Ricognizione degli organismi confermati |
Art. 8. Durata e proroga degli organismi |
Art. 9. Soppressione di organismi |
Art. 10. Disposizioni finanziarie |
§ 80.10.102 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(G.U. 15 giugno 2007, n. 137)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Visto il
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Visto il
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Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;
Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I [1]
Riordino del consiglio superiore delle comunicazioni
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, dopo la parola: "Ministro" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo conto dell'equilibrio di genere";
b) al comma 2, lettera l), le parole: "delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dello sviluppo economico";
c) al comma 2, lettera m), le parole: "dell'istruzione," sono soppresse;
d) al comma 2, lettera o), le parole: "Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione";
e) al comma 2, lettera p), la parola: "diciannove" è sostituita dalla seguente: "diciassette";
f) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del
g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. I componenti del consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.";
h) al comma 5, la parola: "trentasei" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro" e la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sette";
i) al comma 8, le parole: "dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "protratta per tre sedute consecutive";
l) al comma 9, le parole: "due sedute" sono sostituite dalle seguenti: "una seduta" e la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "sei";
m) al comma 10, la parola: "generale" è sostituita dalle seguenti: "di seconda fascia";
n) il comma 11 è abrogato.
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonchè nella giunta di cui al comma 6.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:
a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;
b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;
c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialità ed intermedialità; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale.";
c) al comma 6, dopo le parole: "nell'ambito del Consiglio superiore" sono aggiunte le seguenti: ", presieduta dal Presidente del Consiglio superiore";
d) al comma 7, le parole: "di giunta e" sono soppresse;
e) il comma 8 è abrogato.
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, dopo le parole: "che lo dirige" sono inserite le seguenti: "e che svolge anche le funzioni di segretario della giunta" e le parole: "dai segretari delle sezioni e della giunta" sono sostituite dalle seguenti: "dal segretario delle sezioni";
b) al comma 2, le parole: "ai segretari delle sezioni e della giunta" sono sostituite dalle seguenti: "al segretario delle sezioni";
c) al comma 3, le parole: "i segretari delle sezioni e della giunta" sono sostituite dalle seguenti: "della giunta e il segretario delle sezioni".
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali del presente capo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 2 del
2. A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennità fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato
Capo II [2]
Razionalizzazione e ricognizione degli organismi confermati
Art. 6. Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori
1. Il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione, di cui al
2. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, del citato testo unico della radiotelevisione, il Codice di autoregolamentazione media e minori è adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.
3. Fino alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.
Art. 7. Ricognizione degli organismi confermati
1. Fermo restando quanto disposto dal capo I e in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del
a) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
b) la Commissione consultiva nazionale, di cui all'articolo 14 del
2. Sono, inoltre, confermati i seguenti organismi che operano presso il Ministero delle comunicazioni:
a) il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, di cui all'articolo 9 del testo unico della radiotelevisione, di cui al
b) l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), del
3. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 e il loro funzionamento non comportano oneri a carico del Ministero delle comunicazioni.
Art. 8. Durata e proroga degli organismi
1. Gli organismi di cui agli articoli 6 e 7 durano in carica tre anni decorrenti dalla data della entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del
Art. 9. Soppressione di organismi
1. Ai sensi dell'articolo 29 del
a) la Commissione per l'assetto radiotelevisivo di cui all'articolo 32-quater, comma 4, lettera b), del
b) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla "Dichiarazione di Palermo" del 30 giugno 2000, di cui all'articolo 32-quater, comma 4, lettera d), del
2. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2, comma 4, del
b) le lettere b) e d) del comma 4 dell'articolo 32-quater del
c) la lettera b) del comma 2, dell'articolo 9 del testo unico della radiotelevisione, di cui al
Capo III
Disposizioni finali
Art. 10. Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
[1] Gli organismi di cui al presente Capo, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[2] Gli organismi di cui al presente Capo, commi 6 e 7, sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.