Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 22/06/2004 |
Numero: | 176 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni |
Art. 2. Segretariato generale |
Art. 3. Direzione generale per la gestione delle risorse umane |
Art. 4. Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico |
Art. 5. Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione |
Art. 6. Direzione generale per la regolamentazione del settore postale |
Art. 7. Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative |
Art. 8. Funzioni comuni |
Art. 9. Uffici di livello dirigenziale non generale |
Art. 10. Disposizioni finali e abrogazioni |
§ 80.9.518 - D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176. [1]
Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.
(G.U. 19 luglio 2004, n. 167)
Art. 1. Funzioni
1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del
2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è riordinato con apposito regolamento secondo i principi contenuti nella
Art. 2. Segretariato generale
1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero e nella attività di vigilanza e coordina l'attività delle direzioni generali. Adotta le opportune iniziative per assicurare unità di indirizzo nelle attività di competenza di più direzioni generali. In particolare:
a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;
b) coordina le attività, anche internazionali, delle direzioni generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorità amministrative indipendenti, nonchè la partecipazione del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali;
c) coordina l'attività degli ispettorati territoriali, salve le competenze settoriali delle direzioni generali;
d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le prefetture - Uffici territoriali del Governo;
e) presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;
f) assicura il coordinamento dell'attività ispettiva interna;
g) coordina le attività del Ministero in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di protezione civile, nonchè quelle che rivestano profili di segretezza;
h) coordina le attività svolte dal Ministero nell'ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN);
i) coordina l'attività della segreteria degli organi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, del
Art. 3. Direzione generale per la gestione delle risorse umane
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane:
a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla gestione del personale, alle procedure concorsuali, allo stato giuridico ed al trattamento economico, alla gestione della mobilità;
b) svolge le attività relative al trattamento di quiescenza e previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo indennizzo, alle rendite infortunistiche;
c) cura il contenzioso del lavoro;
d) cura la formazione amministrativa del personale ed i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri organismi anche privati, operanti in tale settore;
e) cura le relazioni sindacali e l'attività di contrattazione collettiva integrativa;
f) coordina l'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto dell'obbligo di esclusività;
h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica le relative sanzioni;
i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica;
l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di attività sociali.
Art. 4. Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico:
a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e coordina con il Ministero della difesa l'utilizzazione dello spettro radioelettrico;
b) espleta l'attività conseguente agli accordi internazionali in materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) le assegnazioni relative;
c) collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani di assegnazione di competenza del Ministero;
d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche;
e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze;
h) collabora con le autorità regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina sull'inquinamento elettromagnetico;
i) coordina l'attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico espletata dagli uffici periferici;
l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il
m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata con il
n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione;
o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici;
p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e rilascia i titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
q) accredita i laboratori di prova;
r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti radio di comunicazione elettronica.
Art. 5. Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione:
a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero;
b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
c) predispone la disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
d) rilascia le concessioni e le licenze, se del caso previo esperimento di gara, e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive;
e) svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), assegna i diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;
f) assegna i diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione;
g) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
h) eroga contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica ed emana i nulla osta per i benefici dell'editoria;
i) impartisce direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
l) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonchè sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero;
m) verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predispone l'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche;
n) gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Art. 6. Direzione generale per la regolamentazione del settore postale
1. La Direzione generale, che svolge le funzioni connesse al ruolo di Autorità di regolamentazione del settore postale del Ministero:
a) cura la regolamentazione del settore postale;
b) promuove e conduce studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione del settore postale;
c) partecipa ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale;
d) predispone il contratto di programma con il fornitore del servizio universale e cura gli adempimenti relativi al suo perfezionamento e alla sua applicazione;
e) definisce i livelli di qualità del servizio postale universale;
f) determina le tariffe dei servizi riservati e i prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria per quanto di competenza del Ministero;
g) svolge le attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonchè le attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
h) rilascia le licenze individuali e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;
i) cura la tenuta del registro degli operatori privati;
l) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali;
m) gestisce il fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
n) svolge, anche attraverso soggetti terzi, attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard diqualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore servizio postale universale;
o) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonchè dal contratto di programma con il fornitore del servizio universale, nonchè sull'accertamento degli illeciti nel settore postale e sull'applicazione delle relative sanzioni;
p) espleta gli adempimenti connessi alla presentazione dei reclami;
q) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici.
Art. 7. Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative
1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative:
a) provvede alla gestione del patrimonio ed all'approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
b) cura gli adempimenti di cui al
c) è responsabile dei sistemi informativi ai sensi del
d) cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici centrali e periferici del Ministero e, per il tramite del Sistema pubblico di connettività della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA), l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni, provvedendo all'acquisizione dei beni e servizi informatici; coordina l'attività ed i flussi di comunicazione interni ed esterni (siti);
e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;
f) predispone e gestisce, nell'ambito del coordinamento dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici centrali e periferici, il piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione relativo alla gestione dei documenti informatici;
g) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi al settore delle comunicazioni.
Art. 8. Funzioni comuni
1. Gli uffici centrali, per le materie di propria competenza:
a) istruiscono il contenzioso;
b) partecipano ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali e formulano proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali;
c) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare.
Art. 9. Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonchè alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
Art. 10. Disposizioni finali e abrogazioni
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al
a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» sono soppresse e le lettere e), f), g), h), i) e l) sono abrogate;
b) al comma 1 dell'articolo 9, le lettere b), c) e d) sono abrogate;
c) all'articolo 9, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;
d) al comma 1 dell'articolo 10, la lettera b) è abrogata;
e) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato.
[1] Abrogato dall'art. 27 del