Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/05/2007 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. Riordino degli organismi |
Art. 2. Riduzione di spesa |
Art. 3. Durata e proroga degli organismi |
Art. 4. Pari opportunità tra donne e uomini |
§ 80.9.751 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93.
Regolamento recante "Riordino, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti".
(G.U. 13 luglio 2007, n. 161)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'articolo 42, comma 1, del
Visto l'articolo 1, comma 58, della
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Riordino degli organismi
1. Ai sensi dell'articolo 29 del
a) Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, istituito dall'articolo 4 della
b) Commissioni consultive in ambito portuale, istituite dall'articolo 15 della
c) Comitato tecnico consultivo istituito dall'articolo 6 del
d) Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla tratta ad alta capacità Torino-Milano, previsto dall'articolo 131, comma 3, della
e) Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita di cui all'articolo 36 del decreto ministeriale 12 settembre 1925;
f) Comitato tecnico istituito a norma dell'articolo 119, comma 10, del Codice della strada, con decreto interministeriale n. 983 del 23 giugno 1988, per lo studio dei dispositivi di guida per i conducenti disabili;
g) Commissione consultiva del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sicurezza stradale (CCISS), istituita ai sensi dell'articolo 6 del
h) Commissione interministeriale, istituita con
i) Comitato tecnico interministeriale, istituito dall'articolo 13 del regolamento esecutivo della
l) Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con
m) Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica di cui alla
n) Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e relativi comitati regionali di cui alla
o) Commissione di alta vigilanza istituita ai sensi dell'articolo 4 del
p) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della
Art. 2. Riduzione di spesa
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
Art. 3. Durata e proroga degli organismi
1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dei trasporti, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del
Art. 4. Pari opportunità tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.