§ 98.1.30700 - D.P.R. 21 gennaio 1977, n. 67.
Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1977
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni sulla composizione e sul funzionamento della commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, [...]
Art. 2.      La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue
Art. 3.      Quando, agli effetti dell'art. 1, primo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni, una regione a statuto ordinario intenda avvalersi dell'attività consultiva della [...]
Art. 4.      Quando vengano sottoposte all'esame della commissione per le funicolari aeree e terrestri questioni di carattere generale, ovvero attinenti alla formulazione od alla interpretazione della [...]
Art. 5.      Per il migliore espletamento dei propri compiti, la commissione per le funicolari aeree e terrestri ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri funzionari del Ministero dei trasporti e [...]
Art. 6.      La commissione per le funicolari aeree e terrestri, su proposta del presidente, ha facoltà di costituire nel suo seno comitati di studio composti da membri della commissione stessa ed anche [...]
Art. 7.      Il Ministro per i trasporti provvede, con propri decreti, alla nomina dei componenti la commissione per le funicolari aeree e terrestri e può dettarne, altresì, le modalità di funzionamento


§ 98.1.30700 - D.P.R. 21 gennaio 1977, n. 67.

Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri.

(G.U. 21 marzo 1977, n. 77)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto reale 17 gennaio 1926, n. 177, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale è stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

     Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

     Visto il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963, Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 1, con il quale è stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, n. 1350, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1968, Atti di Governo, registro n. 216, foglio n. 49, con il quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541;

     Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la riserva di competenze a favore dello Stato in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli, nel trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali concernenti i servizi di trasporto a fune;

     Visto l'art. 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, riguardante la facoltà per le regioni a statuto ordinario di avvalersi degli organi consultivi dello Stato;

     Ritenuta la necessità di apportare alcune variazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri in relazione alla nuova organizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dipendente sia dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza degli uffici statali, sia dall'entrata in vigore delle disposizioni sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative, di personale e di uffici della predetta Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     Ritenuto che con il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali, tra l'altro, in materia di trasporti a fune, sono venute a cessare le ragioni per le quali si era ritenuta a suo tempo necessaria, ai fini del coordinamento degli interventi statali nel settore, la presenza in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), degli interni (Direzione generale dell'amministrazione civile), dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sullo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si rende necessaria la sostituzione dell'unico rappresentante della regione suddetta in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri, con un rappresentante per ciascuna delle due province autonome di Trento e Bolzano, alle quali sono state trasferite, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, le funzioni amministrative in materia di trasporti a fune già espletate dalla regione Trentino-Alto Adige;

     Ritenuta, infine, l'opportunità di apportare talune ulteriori modifiche ed integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di assicurarle una migliore funzionalità in relazione sia alla natura dei suoi compiti, prevalentemente riguardanti la sicurezza dei servizi di trasporto a fune, sia alle esigenze delle regioni a statuto ordinario, nonchè di quelle a statuto speciale non rappresentate permanentemente in seno alla commissione stessa;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le disposizioni sulla composizione e sul funzionamento della commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541, modificato ed integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, n. 1350, sono abrogate e sostituite con quelle di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue:

     1) Presidente:

     un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine.

     2) Vice presidente:

     un dirigente generale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     3) Membri:

     a) nove rappresentanti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, scelti fra i dirigenti o i funzionari tecnici degli uffici centrali e periferici, particolarmente esperti in materia di trasporti a fune;

     b) un rappresentante tecnico del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio;

     c) un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

     d) un rappresentante tecnico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     e) un rappresentante del Ministero della difesa - Scuola militare alpina di Aosta, esperto in materia di valanghe;

     f) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Trento - ispettorato generale dei trasporti;

     g) un rappresentante tecnico della provincia autonoma di Bolzano - ispettorato generale dei trasporti;

     h) un rappresentante tecnico della regione Friuli-Venezia Giulia;

     i) un rappresentante tecnico dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), esperto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     l) sei docenti universitari scelti fra quelli delle seguenti materie o di materie ad esse affini: scienza delle costruzioni, costruzioni stradali e ferroviarie; tecnica ed economia dei trasporti; meccanica applicata alle macchine, costruzione di macchine; tecnologia, chimica applicata, metallurgia; elettrotecnica, impianti elettrici, misure elettriche;

     m) quattro esperti nelle discipline tecnico-scientifiche o giuridico-amministrative interessanti il settore dei trasporti a fune.

     4) Segreteria:

     quattro funzionari della carriera direttiva tecnica del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - dei quali uno, con funzioni di capo della segreteria, è membro a tutti gli effetti della commissione.

 

          Art. 3.

     Quando, agli effetti dell'art. 1, primo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni, una regione a statuto ordinario intenda avvalersi dell'attività consultiva della commissione per le funicolari aeree e terrestri ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, alle adunanze della commissione stessa partecipa, a tutti gli effetti, un rappresentante della regione suddetta.

     In maniera analoga si procede quando una regione a statuto speciale, non rappresentata permanentemente in seno alla commissione per le funicolari aeree e terrestri, richieda il parere della commissione stessa su questioni comunque attinenti all'istituzione, alla trasformazione ed all'esercizio di servizi di trasporto a fune di propria competenza.

 

          Art. 4.

     Quando vengano sottoposte all'esame della commissione per le funicolari aeree e terrestri questioni di carattere generale, ovvero attinenti alla formulazione od alla interpretazione della normativa tecnica sulla sicurezza dei servizi di trasporto a fune, su invito del presidente, possono intervenire alle adunanze della commissione, ed alle riunioni dei comitati di cui al successivo art. 6, esperti designati dalla Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT), dall'Associazione nazionale industria meccanica ed affini (ANIMA), dall'Associazione siderurgica (ASSIDER) e dall'Associazione nazionale fra i direttori d'esercizio di impianti a fune (ANIDIEF).

 

          Art. 5.

     Per il migliore espletamento dei propri compiti, la commissione per le funicolari aeree e terrestri ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri funzionari del Ministero dei trasporti e di altri Ministeri, di assistenti dei professori membri della commissione stessa, di liberi docenti, di professionisti o comunque di operatori del settore, anche affidando ad essi determinati incarichi.

     Su invito del presidente, le persone indicate al precedente comma possono assistere ai lavori della commissione e dei comitati di cui al successivo art. 6.

 

          Art. 6.

     La commissione per le funicolari aeree e terrestri, su proposta del presidente, ha facoltà di costituire nel suo seno comitati di studio composti da membri della commissione stessa ed anche dalle persone indicate ai precedenti articoli 4 e 5, per la trattazione di particolari questioni.

     Il parere dei comitati di cui al precedente comma non può sostituire quello della commissione, quando quest'ultimo sia previsto da disposizioni legislative o regolamentari.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per i trasporti provvede, con propri decreti, alla nomina dei componenti la commissione per le funicolari aeree e terrestri e può dettarne, altresì, le modalità di funzionamento.

     Indipendentemente dalla composizione indicata al precedente art. 2, il Ministro per i trasporti, con proprio decreto, può nominare membri onorari della commissione coloro che ne abbiano fatto parte ininterrottamente per oltre un venticinquennio.

     I membri onorari possono partecipare a tutti gli effetti alle adunanze della commissione, ma non hanno titolo ai gettoni di presenza o ad analoghe indennità eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per altre categorie di membri della commissione stessa.