§ 80.9.399 - Legge 9 novembre 1999, n. 418.
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:09/11/1999
Numero:418


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 80.9.399 - Legge 9 novembre 1999, n. 418.

Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari

(G.U. 15 novembre 1999, n. 268)

 

     Art. 1.

     1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. [Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste [1]].

     2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Periodo soppresso dall'art. 3 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla L. 18 luglio 2013, n. 85.