§ 80.9.447 - D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307.
Regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/07/2001
Numero:307


Sommario
Art. 1.  Il Ministro
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di Gabinetto
Art. 4.  Ufficio legislativo
Art. 5.  Ulteriori Uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 7.  Servizio di controllo interno
Art. 8.  Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
Art. 9.  Organi consultivi
Art. 10.  Consiglio per i beni culturali e ambientali
Art. 11.  Comitati tecnico-scientifici
Art. 12.  Norme finali


§ 80.9.447 - D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307. [1]

Regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali [2]

(G.U. 28 luglio 2001, n. 174)

 

Capo I

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

 

     Art. 1. Il Ministro

     1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "il Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.

 

          Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

     e) il Servizio di controllo interno;

     f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

     4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilità di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del consulente ed allega un suo dettagliato curriculum.

     5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:

     a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero [3];

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'articolo 7, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero [4];

     c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonché per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

     e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

     f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero;

     g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità, è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se più favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente al Segretario generale, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero [5].

     7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

     8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

     9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad operare, nei limiti delle disponibilità finanziarie di tale centro di responsabilità, dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2, nell'ambito delle relative dotazioni organiche. Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo [6].

     10. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

     11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. La suddetta Direzione generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione [7].

 

          Art. 3. Ufficio di Gabinetto

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto [8].

     2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti delle strutture dirigenziali di livello generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con le strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno [9].

     3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi di Gabinetto.

 

          Art. 4. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale, delle direzioni generali e delle direzioni regionali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato [10].

 

          Art. 5. Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

     1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

     2. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione dei rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

     3. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

 

          Art. 6. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

     2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, delle quali non più di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

 

          Art. 7. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico preVisto dall'articolo 2, comma 5, lettera b) [11].

 

          Art. 8. Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

     1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro.

     2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.

 

Capo II

ORGANI COLLEGIALI

 

          Art. 9. Organi consultivi [12]

[     1. Sono organi consultivi del Ministero:

     a) il Consiglio per i beni culturali e ambientali;

     b) il Comitato per i problemi dello spettacolo;

     c) i Comitati tecnico-scientifici;

     d) la Conferenza dei presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.

     3. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.]

 

          Art. 10. Consiglio per i beni culturali e ambientali [13]

[     1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro ed è composto da:

     a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, disciplinati dall'articolo 11;

     b) otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281;

     c) tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

     2. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 11.

     3. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, né essere amministratori di società che esercitano le medesime attività; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto al parere del Consiglio.

     4. Il Consiglio, a richiesta del Ministro:

     a) viene sentito al fine dell'approvazione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei piani di spesa annuali e pluriennali;

     b) esprime pareri su schemi di atti normativi e amministrativi generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso;

     c) si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".

     5. Il Consiglio è organo di consulenza per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come "Testo unico".

     6. Il Gabinetto assicura il supporto strumentale e di personale necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.]

 

          Art. 11. Comitati tecnico-scientifici [14]

[     1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

     a) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

     b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio;

     c) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee;

     d) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

     e) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

     f) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e della lettura;

     g) Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali.

     2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di:

     a) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione;

     b) due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei Comitati, designati uno dal Ministro ed uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     c) tre professori universitari di ruolo in materie attinenti alla sfera di competenza dei singoli comitati, eletti dai professori medesimi.

     3. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente, assicurando che non appartengano entrambi alla medesima categoria tra quelle indicate al comma 2. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

     4. Alle riunioni di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del settore, nonché i rappresentanti del personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), senza diritto di voto, quando siano in discussione questioni riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale.

     5. I Comitati esprimono parere:

     a) a richiesta del Ministro, per la parte di competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni;

     b) facoltativamente, a richiesta dei direttori generali, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di tutela e valorizzazione di speciale rilevanza, e obbligatoriamente per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro;

     c) a richiesta del Ministro, o del segretario generale e dei direttori generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e di atti amministrativi generali;

     d) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo.

     6. I Comitati tecnico-scientifici, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta comune, a richiesta del Ministro, per l'esame di questioni di comune interesse.

     7. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore, assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro funzionamento.]

 

          Art. 12. Norme finali

     1. Agli uffici di cui all'articolo 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima fascia e quattro dirigenti di seconda fascia nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche [15].

     2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Il presente decreto ha cessato di avere efficacia a norma dell'art. 41 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

[2]  Titolo così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 4 agosto 2001, n. 180.

[3] Lettera già modificata dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[5] Comma già modificato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[6] Comma già modificato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[7] Comma sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[8] Comma così modificato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173.

[9] Comma già modificato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[10] Comma già modificato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[11] Comma già sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173.

[13] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173.

[14] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173.

[15] Comma già modificato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.