Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.6 organizzazione amministrativa |
Data: | 29/12/2000 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi su beni culturali). |
Art. 2. (Piano pluriennale per l'archeologia). |
Art. 3. (Contributi ed interventi speciali). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali). |
Art. 5. (Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico). |
Art. 6. (Copertura degli oneri finanziari). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 14.6.16 - L. 29 dicembre 2000, n. 400.
Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attività culturali.
(G.U. 8 gennaio 2001, n. 5).
Art. 1. (Interventi su beni culturali).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
Art. 2. (Piano pluriennale per l'archeologia).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.
Art. 3. (Contributi ed interventi speciali).
1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della
2. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.
3. Alla Fondazione Teatro alla Scala è concesso un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il contributo è finalizzato all'attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico e dei laboratori del Teatro.
4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002.
5. Al Fondo Ambiente Italiano è concesso un contributo annuo di lire 500 milioni a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole è concesso, a decorrere dall'anno 2000, un contributo addizionale di lire 1.000 milioni a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali della Scuola.
7. Al fine di assicurare la realizzazione del 30º anniversario del "Giffoni Film Festival", è assegnato al comune di Giffoni Valle Piana un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 4. (Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali).
1. Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonché gli articoli 11 e 40 della
2. Al comma 2, alinea, dell'articolo 4 della
3. Alla
a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";
b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.
4. Il comma 10 dell'articolo 20 del
"10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
5. Al comma 1 dell'articolo 4 del
6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del
7. Al comma 3 dell'articolo 11 del
8. Al comma 3 dell'articolo 6 della
9. All'articolo 18, comma 4, del
10. Al comma 1 dell'articolo 52 del
Art. 5. (Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico). [1]
[1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della
2. Per il ripianamento degli effettivi, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'articolo 39 della
3. Le disponibilità di bilancio destinate dalla
Art. 6. (Copertura degli oneri finanziari).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dei commi 5 e 7 dell'articolo 3, pari a lire 65.400 milioni nell'anno 2000, a lire 76.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 28.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 66.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Tabella 1 (articolo 5)
Personale dell'Arma dei Carabinieri da collocare in soprannumero per il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico
Grado Unità |
|
Generali di brigata 1 |
Colonnelli 1 |
Tenenti colonnelli 2 |
Ufficiali inferiori 21 |
Marescialli nei vari gradi 18 |
Brigadieri nei vari gradi 24 |
Appuntati e Carabinieri 21 |
TOTALE 88 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del