§ 14.3.8 - L. 7 febbraio 1951, n. 82.
Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.3 biblioteche
Data:07/02/1951
Numero:82


Sommario
Art. 1.      Il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, di cui al regio decreto 9 novembre 1931, n. 1799, viene riformato nella struttura e nella funzione secondo le norme stabilite dalla presente [...]
Art. 2.      E' istituito in Roma, presso la Biblioteca nazionale centrale, con personalità giuridica, il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni [...]
Art. 3.      Il Centro svolge la sua attività, relativamente alle informazioni bibliografiche, con lo scopo di fornire agli studiosi italiani e stranieri opportune indicazioni per agevolare le loro ricerche [...]
Art. 4.      Il Centro svolge la sua attività, relativamente al catalogo unico delle biblioteche italiane, con lo scopo di addivenire alla redazione, pubblicazione e diffusione del catalogo predetto.
Art. 5. 
Art. 6.      Il Comitato stabilisce le direttive tecniche per il migliore raggiungimento dei fini assegnati al Centro nazionale, vigila sopra l'esecuzione dei lavori per garantirne l'esatto adempimento, [...]
Art. 7.      Il presidente del Comitato direttivo di cui al precedente art. 5 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli altri membri del [...]
Art. 8.      Il Centro nazionale avrà il proprio Ufficio esecutivo presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma. Il direttore dell'Ufficio predetto sarà nominato con decreto del Ministro per la pubblica [...]
Art. 9.      Le biblioteche governative, pubbliche e non pubbliche, le biblioteche delle Facoltà, scuole e istituti universitari e di istituti di istruzione, le biblioteche delle accademie e dei corpi [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Di tutte le spese, effettuate con le somme a sua disposizione, il direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale renderà conto nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla [...]
Art. 12.      Al Centro nazionale verrà assegnata ogni anno una dotazione di 40 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione
Art. 13.      Per l'anno 1950-51 la dotazione è fissata in lire 50 milioni, cui si farà fronte con una equivalente riduzione del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della [...]


§ 14.3.8 - L. 7 febbraio 1951, n. 82. [1]

Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

(G.U. 2 marzo 1951, n. 51).

 

Art. 1.

     Il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, di cui al regio decreto 9 novembre 1931, n. 1799, viene riformato nella struttura e nella funzione secondo le norme stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     E' istituito in Roma, presso la Biblioteca nazionale centrale, con personalità giuridica, il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

 

     Art. 3.

     Il Centro svolge la sua attività, relativamente alle informazioni bibliografiche, con lo scopo di fornire agli studiosi italiani e stranieri opportune indicazioni per agevolare le loro ricerche e, in particolare, di segnalare le biblioteche o le collezioni in cui essi possano trovare pubblicazioni, manoscritti o documenti, di loro interesse.

     Il Centro nazionale corrisponde con i Centri bibliografici degli altri Stati e funziona da organo intermediario per lo scambio di informazioni di carattere bibliografico.

 

     Art. 4.

     Il Centro svolge la sua attività, relativamente al catalogo unico delle biblioteche italiane, con lo scopo di addivenire alla redazione, pubblicazione e diffusione del catalogo predetto.

 

     Art. 5. [1]

     Il Comitato direttivo del Centro è composto del presidente e dei seguenti membri: il direttore generale delle accademie e biblioteche, i direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, un ispettore generale bibliografico e due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al settimo.

     Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana.

 

     Art. 6.

     Il Comitato stabilisce le direttive tecniche per il migliore raggiungimento dei fini assegnati al Centro nazionale, vigila sopra l'esecuzione dei lavori per garantirne l'esatto adempimento, amministra i fondi previsti dalla presente legge per il finanziamento della sua attività.

 

     Art. 7.

     Il presidente del Comitato direttivo di cui al precedente art. 5 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli altri membri del Comitato stesso sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione [2].

     Nel proprio seno il Comitato, su designazione del presidente, elegge un segretario tecnico e un segretario amministrativo.

 

     Art. 8.

     Il Centro nazionale avrà il proprio Ufficio esecutivo presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma. Il direttore dell'Ufficio predetto sarà nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta conforme del Comitato direttivo.

 

     Art. 9.

     Le biblioteche governative, pubbliche e non pubbliche, le biblioteche delle Facoltà, scuole e istituti universitari e di istituti di istruzione, le biblioteche delle accademie e dei corpi scientifici e letterati, le biblioteche dipendenti dalle altre Amministrazioni pubbliche e le biblioteche non governative, aperte al pubblico, debbono soddisfare alle richieste di notizie e di dati di carattere bibliografico, loro rivolte dal Centro nazionale direttamente o per il tramite della competente soprintendenza bibliografica.

     Debbono inoltre corrispondere ad analoghe richieste da parte del Centro nazionale gli ispettori bibliografici onorari.

 

     Art. 10. [3]

 

     Art. 11.

     Di tutte le spese, effettuate con le somme a sua disposizione, il direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale renderà conto nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 12.

     Al Centro nazionale verrà assegnata ogni anno una dotazione di 40 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione [4].

 

     Art. 13.

     Per l'anno 1950-51 la dotazione è fissata in lire 50 milioni, cui si farà fronte con una equivalente riduzione del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 16 aprile 1953, n. 321.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 16 aprile 1953, n. 321.

[3] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 7 dicembre 1961, n. 1264.

[4] Comma così modificato dall'art. 35 della L. 7 dicembre 1961, n. 1264.