§ 14.1.12 - L. 1 marzo 1968, n. 208.
Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.1 accademie nazionali
Data:01/03/1968
Numero:208


Sommario
Art. 1.      Le tabelle organiche del personale direttivo, di concetto, esecutivo, ed ausiliario, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in corrispondenza con le norme contenute nel titolo IV e [...]
Art. 2.      Nell'applicazione della presente legge, relativamente agli aumenti dei posti di organico da essa previsti, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico delle [...]
Art. 3.      Nel primo concorso di ammissione alle carriere esecutiva ed ausiliaria indetto in applicazione della presente legge, il 50 per cento dei posti è riservato a coloro che, almeno da un anno, [...]
Art. 4.      Il personale delle carriere di cui alle tabelle allegate alla presente legge che, alla data di entrata in vigore della medesima, abbia raggiunto i 65 anni di età o che li raggiunga entro un [...]
Art. 5.      All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le somme che l'art. 24 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ha stabilito in aumento, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, agli [...]


§ 14.1.12 - L. 1 marzo 1968, n. 208. [1]

Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura.

(G.U. 26 marzo 1968, n. 79).

 

Art. 1.

     Le tabelle organiche del personale direttivo, di concetto, esecutivo, ed ausiliario, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in corrispondenza con le norme contenute nel titolo IV e relative alle soprintendenze bibliografiche, biblioteche pubbliche governative, Istituto di patologia del libro e Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge con decorrenza dalle date in esse stabilite.

     I contingenti numerici relativi a ciascuno degli istituti elencati nel comma precedente sono determinati o modificati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

 

     Art. 2.

     Nell'applicazione della presente legge, relativamente agli aumenti dei posti di organico da essa previsti, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le promozioni alle qualifiche di direttore di biblioteca di seconda e terza classe, di primo aiuto-bibliotecario, di primo ragioniere e di primo aiutante, e alle qualifiche equiparate, sono conferite per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli esami previsti dai citati articoli.

 

     Art. 3.

     Nel primo concorso di ammissione alle carriere esecutiva ed ausiliaria indetto in applicazione della presente legge, il 50 per cento dei posti è riservato a coloro che, almeno da un anno, prestino servizio come cottimisti presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione ai suddetti concorsi, anche se abbiano superato il limite di età.

     Qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunga la quota riservata del 50 per cento, i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti.

 

     Art. 4.

     Il personale delle carriere di cui alle tabelle allegate alla presente legge che, alla data di entrata in vigore della medesima, abbia raggiunto i 65 anni di età o che li raggiunga entro un triennio e che non abbia compiuto venti anni di effettivo servizio, può essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento dei venti anni di effettivo servizio, semprechè non superi i 70 anni di età.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le somme che l'art. 24 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ha stabilito in aumento, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, agli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966.

 

 

Tabella A - Carriera direttiva

(Omissis)

 

 

Tabella B - Carriera di concetto

(Omissis)

 

 

Tabella C - Carriera esecutiva

(Omissis)

 

 

Tabella D - Carriera personale ausiliario

(Omissis)

 

 

Tabella E - Carriere speciali per l'Istituto di patologia del libro e i laboratori di restauro delle biblioteche statali

(Omissis)

 

 

Tabella F - Operai di ruolo

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.