Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 29/12/2000 |
Numero: | 441 |
Sommario |
Art. 1. Segretariato generale |
Art. 2. Direzioni generali |
Art. 3. Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico |
Art. 4. Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio |
Art. 5. Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee |
Art. 6. Direzione generale per i beni archeologici |
Art. 7. Direzione generale per gli archivi |
Art. 8. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali |
Art. 9. Direzione generale per il cinema |
Art. 10. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo |
Art. 11. Istituti centrali |
Art. 12. Organi periferici del Ministero |
Art. 13. Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali |
Art. 14. Compiti delle soprintendenze |
Art. 15. Archivi di Stato |
Art. 16. Biblioteche pubbliche statali |
Art. 17. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.9.414 - D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441. [1]
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
(G.U. 9 febbraio 2001, n. 33)
Capo I
Segretariato generale
Art. 1. Segretariato generale
1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la costituzione di società da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del
3. Il Segretariato generale svolge altresì i seguenti compiti:
a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal
b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del
c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori generali, nelle società intersettoriali partecipate;
d) predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;
e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del
f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del
5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del
6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
Capo II
Amministrazione centrale
Art. 2. Direzioni generali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;
b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;
c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;
d) la direzione generale per i beni archeologici;
e) la direzione generale per gli archivi;
f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;
g) la direzione generale per il cinema;
h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del
3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, è definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del
Art. 3. Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico
1. La direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici, storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.
2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo; verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.
Art. 4. Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
1. La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare:
a) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;
c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali paesistici.
Art. 5. Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
1. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attività:
a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della
c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;
d) promozione della formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici;
f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti.
3. La direzione generale vigila sulla società di cultura "La Biennale di Venezia", sulla fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".
4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della
Art. 6. Direzione generale per i beni archeologici
1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 7. Direzione generale per gli archivi
1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La direzione generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del settore; coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati.
Art. 8. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura, secondo le disposizioni del testo unico e delle altre leggi in materia.
2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della
3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, è costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare:
a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del libro ed eventuali scuole di lettura;
c) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;
d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione di libri.
4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 9. Direzione generale per il cinema
1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attività cinematografica.
2. La direzione, in particolare:
a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica;
b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonché in favore dell'esercizio cinematografico;
c) autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5 del
d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla
e) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore, nonché la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;
f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.
3. La direzione si avvale dell'attività della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del
Art. 10. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.
2. La direzione, in particolare:
a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al comma 1;
b) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico;
c) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore;
d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.
3. La direzione si avvale dell'attività delle commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del
Capo III
Istituti centrali
Art. 11. Istituti centrali
1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del testo unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla è innovato relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del
Capo IV
Amministrazione periferica
Art. 12. Organi periferici del Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali;
b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;
d) le soprintendenze per i beni archeologici;
e) le soprintendenze archivistiche;
f) gli archivi di Stato;
g) le biblioteche statali;
h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.
2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma 3, è affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del
3. Al fine di realizzare la più completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
Art. 13. Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali
1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attività delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione.
2. Il soprintendente regionale è nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al
a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le attività culturali;
b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo testo unico;
c) può proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici;
d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione;
e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale;
f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali;
g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi;
h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del
Art. 14. Compiti delle soprintendenze
1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.
2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformità dell'articolo 17 del
a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa;
b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente regionale;
c) provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;
d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;
e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità;
f) promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d), del
3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 151 del testo unico. [4]
4. Il soprintendente per i beni archeologici può sottoscrivere accordi con le università statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di titolarità, nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.
5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici.
6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresì, assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attività di formazione degli addetti agli archivi.
Art. 15. Archivi di Stato
1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.
2. A tal fine, in particolare:
a) conservano, tutelano e valorizzano:
1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;
2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;
3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;
b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del
c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati;
d) svolgono le attività di promozione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f);
e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la riproduzione e la conservazione dei documenti conservati, e possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.
Art. 16. Biblioteche pubbliche statali
1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo.
2. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;
b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;
c) realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi;
d) attività di promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.
4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresì in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e la disponibilità della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.
Art. 17. Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in conformità all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unità a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.
3. Al riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14, il soprintendente regionale può essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore nell'ambito della regione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il
Allegato A - (previsto dall'art. 17, comma 2) [5]
DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
|
|
Ruolo unico |
Nuove dotazioni |
Dirigenti di prima fascia |
6 |
11(*) |
12(*) |
Dirigenti di prima fascia |
251 |
267(**) |
263 (**) |
(*) Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi. |
|||
(**) Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi. |
[1] Abrogato dall'art. 23 del
[2] Comma così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 16 febbraio 2001, n. 39.
[3] Comma così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 16 febbraio 2001, n. 39.
[4] Comma rettificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 5 agosto 2002 n. 182.
[5] Allegato così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 16 febbraio 2001, n. 39.