§ 80.9.153 - D.P.R. 30 giugno 1955, n. 766.
Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/06/1955
Numero:766


Sommario
Art. 1.      Tutti i provvedimenti concernenti la carriera, il trattamento economico, i congedi straordinari, le aspettative, i riconoscimenti di servizio ai fini economici e di [...]
Art. 2.      Tutti i provvedimenti indicati nel comma primo del precedente articolo, nonchè quelli inerenti alle sanzioni disciplinari attualmente riservati al Ministero della [...]
Art. 3.      Nella materia devoluta, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, ai rettori ed ai direttori degli Istituti di istruzione superiore le attribuzioni che, in [...]
Art. 4.      Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di Istruzione superiore relative a discarichi inventariali non sono sottoposte [...]
Art. 5.      Sono devoluti alla competenza del Provveditore agli studi, per il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, i [...]
Art. 6.      Sono devoluti alla competenza del Provveditore agli studi
Art. 7.      L'art. 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845, convertito in legge con la legge 16 marzo 1936, n. 489, è abrogato ed è sostituito dal seguente
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Fino a quando non sarà provveduto nel quadro della legge 27 dicembre 1954, n. 1181, alla revisione dei ruoli organici dei Provveditorati agli studi e delle segreterie [...]
Art. 10.      Le variazioni e le erogazioni degli assegni agli assistenti ed ai lettori ordinari, al personale tecnico e subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione [...]
Art. 11.      I provvedimenti concernenti la carriera e il trattamento economico degli assistenti e dei lettori ordinari, del personale tecnico e subalterno delle Università e degli [...]
Art. 12.      Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5, avranno applicazione dal 1° luglio 1956


§ 80.9.153 - D.P.R. 30 giugno 1955, n. 766. [1]

Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 26 agosto 1955, n. 196)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

 

     Art. 1.

     Tutti i provvedimenti concernenti la carriera, il trattamento economico, i congedi straordinari, le aspettative, i riconoscimenti di servizio ai fini economici e di carriera, i trasferimenti, la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, le cessazioni e le riammissioni in servizio e la liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, relativi agli assistenti ed ai lettori ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli Istituti di istruzione superiore.

     Restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

     a) il conferimento della nomina in ruolo;

     b) i procedimenti disciplinari;

     c) la cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quando l'assistente abbia prodotto ricorso al Ministero della pubblica istruzione;

     d) l'accettazione delle dimissioni;

     e) i congedi per incarico di insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 9 del precitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

     f) il riconoscimento e il riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e la liquidazione definitiva del trattamento medesimo.

 

          Art. 2.

     Tutti i provvedimenti indicati nel comma primo del precedente articolo, nonchè quelli inerenti alle sanzioni disciplinari attualmente riservati al Ministero della pubblica istruzione, relativi al personale tecnico e subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli Istituti di istruzione superiore.

     Restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

     a) i trasferimenti da una ad altra Università o Istituto di istruzione superiore, quando siano determinati da ragioni di servizio;

     b) i provvedimenti indicati nel comma secondo del precedente art. 1 alle lettere a), d), f).

 

          Art. 3.

     Nella materia devoluta, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, ai rettori ed ai direttori degli Istituti di istruzione superiore le attribuzioni che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli assistenti e dei lettori ordinari e del personale tecnico e subalterno sono demandate al Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore.

     Nulla è innovato per quanto attiene ai provvedimenti concernenti gli organici e per quanto si riferisce al bando dei concorsi ed all'approvazione degli atti relativi.

 

          Art. 4.

     Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di Istruzione superiore relative a discarichi inventariali non sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, allorquando il discarico concerne cose mobili di valore non superiore a lire 500.000.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

 

          Art. 5.

     Sono devoluti alla competenza del Provveditore agli studi, per il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, i provvedimenti concernenti:

     a) aumenti periodici di stipendio, compresi quelli anticipati per nascita di figli, e passaggi di grado, per anzianità, dei professori ordinari;

     b) attribuzione delle quote complementari di carovita;

     c) collocamento in aspettativa;

     d) riconoscimento dei servizi ai fini economici e di carriera;

     e) liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

     f) collocamento a riposo per limiti di età;

     g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza.

     I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo sono definitivi.

 

          Art. 6.

     Sono devoluti alla competenza del Provveditore agli studi:

     a) la nomina dei capi di istituti incaricati;

     b) l'esonero dall'obbligo dell'insegnamento dei capi di Istituti di istruzione media tecnica e la riduzione dell'orario di insegnamento dei direttori delle Scuole secondarie di avviamento professionale;

     c) la concessione di congedi straordinari al personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria, compresi i congedi per gravidanza e puerperio;

     d) la decisione, in via definitiva, dei ricorsi proposti dai professori avverso i provvedimenti di cui ai primi due commi dell'art. 43 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

     e) la nomina del personale incaricato e supplente degli Educandati femminili con le modalità di cui all'art. 24 del regio decreto 22 dicembre 1929, n. 2392.

 

          Art. 7.

     L'art. 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845, convertito in legge con la legge 16 marzo 1936, n. 489, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

     "Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i capi di Istituto danno immediata notizia al Provveditore agli studi.

     Contro tali punizioni è ammesso ricorso da parte degli interessati al Provveditore agli studi, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione.

     Le decisioni del Provveditore agli studi sono definitive, fatta eccezione, per quelle concernenti le punizioni di cui alle lettere g), h) e i) del citato art. 19, avverso le quali è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della decisione del Provveditore.

     In ogni caso, il Ministro può sostituirsi alle autorità scolastiche nella determinazione e nell'applicazione delle punizioni disciplinari di cui al comma precedente.

     Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) e i) del presente art. 19 deve essere data notizia nell'albo dell'Istituto e nel Bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuti la decisione del ricorso o il provvedimento sostitutivo del Ministro, essi siano divenuti definitivi".

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

          Art. 8. [2]

     Agli Istituti o Scuole di ogni ordine e grado, dotati di personalità giuridica, alle opere universitarie, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, l'autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del prefetto della Provincia nella quale ha sede l'Ente, su proposta del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore, ovvero del provveditore agli studi, osservate, in quando applicabili, le norme vigenti in materia.

     Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti mortis causa, il prefetto della Provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad opponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

     Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.

     Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.

     I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di donazioni, eredità o legati in favore di Università o Istituti di istruzione universitaria sono emanati dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto d'istruzione superiore.

     I regolamenti relativi ai premi o borse di studio o a posti di studio istituiti presso Collegi universitari, dotati di personalità giuridica, sono approvati dal presidente del Consiglio di amministrazione dei Collegi medesimi.

     I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri Istituti ed Enti sono approvati dal provveditore agli studi.

     I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 9.

     Fino a quando non sarà provveduto nel quadro della legge 27 dicembre 1954, n. 1181, alla revisione dei ruoli organici dei Provveditorati agli studi e delle segreterie universitarie, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio è data facoltà di applicare o comandare, presso detti uffici, personale degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

 

          Art. 10.

     Le variazioni e le erogazioni degli assegni agli assistenti ed ai lettori ordinari, al personale tecnico e subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ed al personale direttivo ed insegnante di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, conseguenti da provvedimenti emessi dai rettori delle Università, dai direttori degli Istituti di istruzione superiore e dai Provveditori agli studi, nell'esercizio delle attribuzioni conferite con il presente decreto, sono dagli stessi disposte mediante ruoli di spesa fissa, oppure mediante ordinativi da trarre sui fondi all'uopo accreditati, a seconda che trattisi di assegni pagabili con l'uno o con l'altro sistema.

     Gli aumenti periodici sono resi esecutivi mediante comunicazione diretta all'Ufficio provinciale del tesoro competente.

     Nulla è innovato per quanto riguarda gli assegni del personale degli Istituti di istruzione tecnica dotati di autonomia amministrativa.

 

          Art. 11.

     I provvedimenti concernenti la carriera e il trattamento economico degli assistenti e dei lettori ordinari, del personale tecnico e subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale direttivo ed insegnante di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria emessi, nell'esercizio delle attribuzioni conferite col presente decreto, dai rettori delle Università, dai direttori degli Istituti di istruzione superiore e dai Provveditori agli studi, nonchè i titoli di spesa emessi dagli stessi per il pagamento degli assegni dovuti al personale predetto sono sottoposti a controllo preventivo.

     A tale effetto, e fino a quando agli uffici ed organi decentrati di controllo non sarà data una diversa sistemazione nel quadro del decentramento burocratico, i provvedimenti e i titoli di spesa anzidetti saranno comunicati, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355, e 27 giugno 1946, n. 37 (ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164), agli uffici speciali di ragioneria, nonchè alla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, alle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige ed agli uffici della Corte stessa che provvedono al controllo degli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

     Agli stessi uffici ed organi saranno trasmessi, per i prescritti controlli di rispettiva competenza, i rendiconti dei fondi accreditati per le spese di cui ai commi che precedono.

     Ai predetti uffici della Corte dei conti saranno altresì direttamente trasmessi, per il prescritto controllo, dai presidenti dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, i rendiconti consuntivi e i conti delle gestioni speciali, di cui agli articoli 59 e 273 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive estensioni.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5, avranno applicazione dal 1° luglio 1956.

     Limitatamente al personale direttivo ed insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, che sia assunto nei ruoli con l'inizio dell'anno scolastico 1955-56, le disposizioni dell'art. 5 avranno applicazione dal 1° ottobre 1955.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 30 marzo 1961, n. 304.