§ 80.9.175 - Legge 30 marzo 1961, n. 304.
Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica Istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/03/1961
Numero:304


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai provvedimenti concernenti il personale [...]
Art. 2.      I provveditori agli studi decidono in via definitiva sui ricorsi, proposti avverso provvedimenti dei capi di Istituto, concernenti gli insegnanti supplenti e il [...]
Art. 3.      I provvedimenti concernenti l'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, nonchè la concessione delle quote di aggiunta di famiglia per [...]
Art. 4.      I trattamenti di missione e di trasferimento per i personali indicati agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e [...]
Art. 5.      L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori nei confronti degli assistenti, tecnici e ausiliari incaricati nelle Università e Istituti di istruzione [...]
Art. 7.      Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento [...]


§ 80.9.175 - Legge 30 marzo 1961, n. 304. [1]

Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica Istruzione.

(G.U. 5 maggio 1961, n. 110)

 

 

     Art. 1.

     Ferme restando le vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai provvedimenti concernenti il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico degli Istituti e delle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi per il personale non insegnante di ruolo a carico dello Stato dei predetti Istituti e Scuole, i provvedimenti concernenti:

     a) aumenti periodici di stipendio;

     b) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi ed affiliati, marito disoccupato;

     c) riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini della anticipazione degli aumenti periodici di stipendio;

     d) concessione di congedi straordinari, compresi quelli per gravidanza e puerperio;

     e) collocamento in aspettativa, salvo il caso del prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'art. 70 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     f) collocamento a riposo per limiti di età;

     g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

     I provvedimenti di cui alle lettere a), b, c), d), e), f), sono definitivi.

 

          Art. 2.

     I provveditori agli studi decidono in via definitiva sui ricorsi, proposti avverso provvedimenti dei capi di Istituto, concernenti gli insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo, a carico dello Stato, in servizio negli Istituti e Scuole di cui all'art. 1.

 

          Art. 3.

     I provvedimenti concernenti l'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, nonchè la concessione delle quote di aggiunta di famiglia per contratto matrimonio e per nascita di figli nei riguardi dei personali di cui agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e dell'art. 1 della presente legge, amministrati con ruoli di spesa fissa, rientrano nella competenza degli Uffici provinciali del tesoro, che li adottano ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

     I predetti provvedimenti, se riguardano personale non insegnante di ruolo appartenente ad Istituti o Scuole di istruzione secondaria dotati di autonomia amministrativa, sono di competenza del provveditore agli studi.

 

          Art. 4.

     I trattamenti di missione e di trasferimento per i personali indicati agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e all'art. 1 della presente legge sono liquidati dai rettori delle Università, dai direttori degli Istituti di istruzione superiore e dai provveditori agli studi, a seconda della rispettiva competenza, in conformità del disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

 

          Art. 5.

     L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, è sostituito dal seguente:

     "Agli Istituti o Scuole di ogni ordine e grado, dotati di personalità giuridica, alle opere universitarie, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, l'autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del prefetto della Provincia nella quale ha sede l'Ente, su proposta del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore, ovvero del provveditore agli studi, osservate, in quando applicabili, le norme vigenti in materia.

     "Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti mortis causa, il prefetto della Provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad opponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

     "Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.

     "Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.

     "I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di donazioni, eredità o legati in favore di Università o Istituti di istruzione universitaria sono emanati dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto d'istruzione superiore.

     "I regolamenti relativi ai premi o borse di studio o a posti di studio istituiti presso Collegi universitari, dotati di personalità giuridica, sono approvati dal presidente del Consiglio di amministrazione dei Collegi medesimi.

     "I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri Istituti ed Enti sono approvati dal provveditore agli studi.

     "I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

 

          Art. 6.

     Sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori nei confronti degli assistenti, tecnici e ausiliari incaricati nelle Università e Istituti di istruzione superiore i provvedimenti concernenti:

     a) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi e affiliati, marito disoccupato;

     b) congedi per gravidanza e puerperio.

     Nei confronti del personale delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, inquadrato nelle categorie d'impiego statale non di ruolo a norma degli articoli 1 e 14 della legge 21 marzo 1958, n. 287, sono devoluti ai rettori, oltre ai provvedimenti di cui al precedente comma, quelli concernenti:

     a) aumenti periodici di stipendio;

     b) mantenimento del rapporto d'impiego nei casi di assenza dal servizio per malattia ai sensi dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

     c) sospensione cautelare dal servizio a norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e concessione di assegni alimentari;

     d) cessazione dal servizio e eventuale conseguente liquidazione dell'indennità di licenziamento.

     I provvedimenti disposti ai sensi del primo comma e delle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo sono definitivi.

 

          Art. 7.

     Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con i precedenti articoli 1 e 3, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

     Le medesime funzioni sui provvedimenti indicati nell'art. 6 sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti specificati nel primo comma del presente articolo.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.