§ 80.5.157 – L. 20 dicembre 1954, n. 1181.
Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:20/12/1954
Numero:1181


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge [...]
Art. 2.      Salvo quanto previsto nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10 il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato dovrà prevedere
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il [...]
Art. 4.      Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a [...]
Art. 5.      Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello [...]
Art. 6.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nei termini e con le modalità degli articoli 1 e 3 della presente legge, le norme necessarie per adeguare lo stato [...]
Art. 7.      Per il personale insegnante, direttivo ed ispettivo, delle scuole di ogni ordine e grado, il nuovo statuto dovrà adeguarsi ai criteri indicati nel numero 5) e nei numeri [...]
Art. 8.      Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i [...]
Art. 9.      Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni e del [...]
Art. 10.      Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per le [...]
Art. 11.      Sulle norme delegate da emanarsi in base agli articoli 7, 8, 9 e 10 sarà sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3
Art. 12.      Gli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955, saranno fronteggiati


§ 80.5.157 – L. 20 dicembre 1954, n. 1181.

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

(G.U. 27 dicembre 1954, n. 296).

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente.

 

          Art. 2.

     Salvo quanto previsto nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10 il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato dovrà prevedere:

     1) il riordinamento delle carriere, distinguendole, in base alla natura ed alla importanza dei compiti ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in:

     a) carriere direttive;

     b) carriere di concetto;

     c) carriere esecutive;

     d) carriere del personale ausiliario;

     2) la organizzazione dei gradi o qualifiche, con la adozione del criterio che a ciascun grado o qualifica corrispondano diverse funzioni o responsabilità;

     3) la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, al quale spetta il coordinamento delle attività aventi per oggetto il complesso delle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi e di ordinamento del personale;

     4) l'accesso agli impieghi nei gradi o nelle qualifiche iniziali delle pubbliche Amministrazioni mediante concorso che, fatta eccezione per il personale ausiliario, deve essere per esami;

     5) la determinazione del titolo di studio per l'accesso al grado o qualifica iniziale delle singole carriere e la fissazione dei casi in cui, con idonee modalità e garanzie, e sempre previo esame, può essere consentito agli impiegati il passaggio da carriera a carriera;

     6) le modalità per il passaggio di impiegati dall'una all'altra Amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione;

     7) la determinazione delle attribuzioni degli impiegati dei vari gradi o qualifiche, nonchè della loro responsabilità per l'esercizio delle funzioni sia proprie che delegate;

     8) ferme restando le norme in vigore per la nomina di competenza del Consiglio dei Ministri, l'accesso ai gradi superiori delle carriere per promozione, in base ad obiettivi criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini professionali, da effettuarsi mediante concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami, ovvero mediante scrutinio di merito comparativo, salvo per il personale ausiliario, le cui promozioni dovranno conferirsi mediante scrutinio di merito assoluto o a scelta;

     9) l'istituzione di idonei corsi per la formazione del personale di prima nomina nonchè per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale già in servizio, la frequenza dei quali può essere richiesta per la promozione al grado o alla qualifica superiore ed il cui risultato favorevole costituisce a tal fine titolo di merito;

     10) la concessione agli impiegati, che abbiano dato prova di particolare rendimento in servizio e di spiccata attitudine agli studi di facilitazioni per il compimento di corsi di studio diretti al conseguimento di un titolo superiore, con le modalità da determinarsi, eventualmente anno per anno, dalle singole Amministrazioni;

     11) la progressione periodica del trattamento economico mediante scatti, in base all'anzianità senza demerito con anticipazione in base al merito, non riassorbibili e non limitati nè nel numero nè dalla misura della retribuzione del grado o della qualifica superiore, con avvertenza che, all'atto della promozione al grado o alla categoria superiore, deve essere corrisposta la retribuzione di scatto immediatamente più elevata rispetto a quella spettante al momento dell'avanzamento;

     12) la regolamentazione della concessione dal 1° gennaio 1954 di un assegno integrativo netto mensile non pensionabile di almeno 5000 lire e del conglobamento, in parte a far tempo dal 1° luglio 1955 e per intero dal 1° luglio 1956, degli attuali assegni fissi in base al criterio di una retribuzione fondamentale unica, salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, e la formazione di una tabella unica di classificazione delle retribuzioni;

     13) la regolamentazione della concessione dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, a favore dei titolari di pensioni ordinarie, di un assegno integrativo temporaneo pari al sedici per cento della pensione netta e la disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1° luglio 1956, con fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere a base della liquidazione del predetto trattamento e di quello di previdenza, nonchè delle relative ritenute, conservandosi eventualmente a favore dei pensionati parte degli assegni di caroviveri e ferme restando le disposizioni vigenti sulla pensionabilità di particolari competenze. La stessa aliquota della retribuzione fondamentale unica dovrà essere considerata ai fini della ritenuta per l'assistenza sanitaria, del contributo per la costruzione delle case dei lavoratori, delle partecipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e del relativo contributo;

     14) la revisione di tutti gli assegni, proventi ed indennità, comunque denominati ed a qualsiasi titolo attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato, adottando il criterio di conservare, in tutto o in parte, quelli che, per costante tradizione, risultino giustificati da prestazioni o funzioni di carattere speciale;

     15) il diritto e il dovere di ogni impiegato di adempiere le funzioni di ufficio al servizio esclusivo della Nazione, nel pieno godimento dei diritti e delle libertà costituzionali;

     16) la regolamentazione di ogni altro aspetto dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili ed in particolare dei comandi, delle aspettative, dei collocamenti a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi, dei congedi e delle ferie, dei diritti della donna impiegata in istato di gravidanza o puerperio, della disciplina della cessazione del rapporto d'impiego, ed in genere dei diritti e dei doveri degli impiegati, con norme idonee a garantire ai medesimi la massima tutela delle loro esigenze di ordine individuale, familiare e sociale, nel quadro della più ampia considerazione della loro personalità, coordinando tale criterio di tutela con quello della migliore realizzazione degli interessi dell'Amministrazione e del buon andamento dei servizi;

     17) l'inquadramento del personale nelle varie carriere e nei gradi o nelle qualifiche delle stesse, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

 

          Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare, composta di otto senatori e di otto deputati in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi, nonchè, in veste consultiva, di un rappresentante di ciascuna Confederazione sindacale riconosciuta dal Ministero del lavoro secondo la vigente legislazione.

 

          Art. 4.

     Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, con le modificazioni richieste dal loro coordinamento, le norme emanate ai sensi dell'art. 1, con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, che siano con esse compatibili, restando escluso quanto concerne la tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati dello Stato, per cui sarà provveduto a parte.

 

          Art. 5.

     Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio.

     Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nei termini e con le modalità degli articoli 1 e 3 della presente legge, le norme necessarie per adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali ai criteri direttivi contenuti nei numeri da 9) a 15) dell'art. 2, in quanto ad essi applicabili; ed a procedere, nei termini e con le modalità del precedente art. 5, alla revisione dei relativi organici, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio.

     Al personale collocato nei ruoli speciali transitori verrà concesso il trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, con la relativa progressione economica.

     La delega di cui al primo comma non concerne il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

 

          Art. 7.

     Per il personale insegnante, direttivo ed ispettivo, delle scuole di ogni ordine e grado, il nuovo statuto dovrà adeguarsi ai criteri indicati nel numero 5) e nei numeri da 9) a 17) dell'art. 2, nonchè ai seguenti:

     a) accesso ai gradi iniziali delle carriere docente, direttiva ed ispettiva mediante concorso per esami e per titoli, salve le eccezioni previste dalle norme in vigore;

     b) mantenimento della facoltà di esercitare libere professioni nei limiti delle norme in vigore;

     c) tutela della libertà di insegnamento con riguardo ai singoli gradi dell'istruzione;

     d) sviluppo di carriera economica che assicuri alle categorie, oltre la conservazione delle posizioni giuridiche e di carriera acquisite, un trattamento adeguato, avendo riguardo alla particolare natura dell'insegnamento e alle responsabilità culturali e sociali del personale, non inferiore comunque a quello della complessiva carriera per gradi e qualifiche di cui all'art. 2, n. 2).

     Per il personale contemplato nel presente articolo le norme, di cui all'art. 1 saranno emanate su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di ordinamento dell'esercizio delle ferrovie non concesse all'industria privata, prevedendo:

     a) la riforma della struttura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con il conferimento di adeguati poteri agli organi centrali, da esplicare sotto la direzione e la responsabilità del Ministro per i trasporti, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio ed al carattere prevalentemente industriale dell'Azienda stessa;

     b) l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure, anche attraverso il decentramento di funzioni.

     Il Governo della Repubblica è altresì delegato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e del Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio.

     Ferma, per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale, l'osservanza del primo comma del precedente art. 6, il Governo della Repubblica è inoltre delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, e nello stesso termine previsto dal comma precedente, alla revisione delle competenze accessorie del personale ferroviario, in rapporto alle esigenze particolari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 9.

     Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni e del Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio.

     Ferma, per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale, l'osservanza del primo comma del precedente art. 6, il Governo della Repubblica è altresì delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro e nello stesso termine previsto dal comma precedente, alla revisione delle competenze accessorie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rapporto alle esigenze particolari delle Aziende stesse.

     Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, è prorogata di due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega conferita al Governo con la legge 8 maggio 1952, n. 427, per il coordinamento in testi unici delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con potere di modificazioni ed integrazioni in rapporto ai nuovi principi organizzativi ed alle nuove esigenze dei servizi, allo scopo di realizzare l'ammodernamento di questi e dei relativi uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 10.

     Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in testo unico, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di monopolio dei tabacchi, dei sali, del chinino, delle cartine e tubetti per sigarette, delle pietrine focaie, prevedendo:

     a) la riforma della struttura dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, con il conferimento di adeguati poteri agli organi centrali, da esplicare secondo le direttive e sotto il controllo del Ministro per le finanze, in relazione al carattere prevalentemente industriale e commerciale dell'Amministrazione stessa e tenuto conto delle esigenze di prontezza e di celerità necessarie alla produzione moderna per conseguire, seguendo i progressi della tecnica, il massimo rendimento al più basso costo di produzione e di distribuzione;

     b) l'ammodernamento dei servizi, degli uffici, degli opifici e stabilimenti, e il decentramento di funzioni, realizzando un ordinamento che consenta, con opportune modifiche alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dei suoi organi e la gestione amministrativa e contabile, la semplificazione delle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività industriale e commerciale dei monopoli.

     Le norme delegate non potranno innovare l'attuale regime tributario dei generi di monopolio.

     Il Governo della Repubblica è altresì delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico e del riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1, 2 e 5, in relazione alle esigenze particolari di carattere industriale e commerciale dell'Amministrazione stessa.

 

          Art. 11.

     Sulle norme delegate da emanarsi in base agli articoli 7, 8, 9 e 10 sarà sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3.

 

          Art. 12.

     Gli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955, saranno fronteggiati:

     con il fondo appositamente accantonato sulle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54;

     con l'importo di milioni 27.500 all'uopo accantonato sul fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55;

     con i proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti fiscali concernenti la istituzione di nuove imposte sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari, l'imposta sulla pubblicità, modificazioni al regime fiscale della birra, l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, la istituzione di un'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, modificazioni alle tasse di bollo sulle carte da giuoco, l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione, variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, modifiche alle tasse sulle concessioni governative, l'istituzione di una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radio-diffusioni.

     Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto a carico del capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.