§ 98.1.27865 - D.L. 28 gennaio 1986, n. 9 .
Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/01/1986
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi [...]
Art. 2.      1. Per il personale di cui all'art. 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica [...]
Art. 3.      All'onere derivante dal presente decreto valutato in ragione d'anno in lire 16 miliardi si provvede mediante parziale utilizzazione delle disponibilità previste dalla [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27865 - D.L. 28 gennaio 1986, n. 9 [1] .

Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(G.U. 30 gennaio 1986, n. 24)

 

     Art. 1.

     1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'art. 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.

     2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore a 1° luglio 1978.

     3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorchè registrati.

     4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

     5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.

 

          Art. 2.

     1. Per il personale di cui all'art. 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica [2] .

     2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.

     4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 92 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento [3] .

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dal presente decreto valutato in ragione d'anno in lire 16 miliardi si provvede mediante parziale utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) a copertura degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali per il 1986 [4] .

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 marzo 1986, n. 78.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.