Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 06/06/1962 |
Numero: | 888 |
Sommario |
Art. 1. Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che il Ministero dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del [...] |
Art. 2. Le norme di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese al seguente personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo [...] |
Art. 3. Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire l'avanzamento fino al grado di maggiore. Ad essi si [...] |
Art. 4. Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio, vengono collocati nella posizione di [...] |
Art. 5. Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal servizio temporaneo di polizia, che hanno comunque prestato tre anni di [...] |
Art. 6. I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3 classe cui si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, possono conseguire [...] |
Art. 7. I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, all'atto della cessazione dal servizio vengono collocati nella categoria [...] |
Art. 8. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 6 della [...] |
Art. 9. Le norme di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono estese a tutto il personale assunto in servizio temporaneo nel Corpo delle guardie di pubblica [...] |
Art. 10. Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, [...] |
Art. 11. Al personale mantenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma dell'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, fino [...] |
Art. 12. Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 11 [...] |
Art. 13. All'onere di lire 23.792.000, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del [...] |
§ 46.9.64 - Legge 6 giugno 1962, n. 888.
Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia.
(G.U. 25 luglio 1962, n. 186)
Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che il Ministero dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del
L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla
Nella prima applicazione della presente legge il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per esami in conformità alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali già mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 6 della
In relazione al numero degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della
Le norme di cui all'art. 6 della
1) ufficiali assunti ai sensi del
2) al personale assunto anteriormente all'entrata in vigore del
3) al personale assunto ai sensi del
La domanda per il mantenimento in servizio deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il personale che non presenti la domanda entro il termine prescritto, cessa dal servizio nel Corpo.
Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell'art. 6 della
Gli ufficiali di cui al primo comma, che rivestono il grado di sottotenente, sono ammessi all'avanzamento a tenente qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla loro assunzione quali ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; all'avanzamento ad anzianità ai successivi gradi sono ammessi i tenenti ed i capitani che abbiano prestato un servizio complessivo nel Corpo non inferiore rispettivamente a dodici e sedici anni.
Le promozioni ai gradi di tenente e di capitano sono disposte dopo che abbiano conseguito l'avanzamento gli ufficiali di pari grado del servizio permanente, vincitori del concorso indetto ai sensi dell'art. 1 della
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.
La limitazione di cui al terzo comma non si applica ai tenenti ed ai sottotenenti che debbano cessare dal servizio per limiti di età e di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione è conferita con decorrenza dal giorno anteriore a quello del collocamento in congedo.
Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 6 della
Capo II
Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal servizio temporaneo di polizia, che hanno comunque prestato tre anni di servizio nel Corpo, possono essere ammessi al primo concorso indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali a prescindere dal limite massimo di età, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 79 della
I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli di 3 classe cui si applicano le disposizioni dell'art. 6 della
L'avanzamento ai gradi di appuntato e brigadiere ed ai tre gradi di maresciallo è effettuato per anzianità e semprechè gli interessati abbiano rispettivamente dodici, quattordici e sedici anni di servizio complessivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Le promozioni potranno essere disposte soltanto dopo che avranno conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza successiva a quella della promozione dell'ultimo dei detti pari grado.
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.
La limitazione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica ai sottufficiali e alle guardie che debbono cessare dal servizio per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.
I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 6 della
Gli appuntati e le guardie vengono collocati in congedo assoluto.
Ai sottufficiali collocati nel complemento, se richiamati, non si applicano le disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali di pubblica sicurezza in congedo richiamati.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 6 della
Le norme di cui all'art. 5 della
Agli ufficiali e sottufficiali cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della
Capo III
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 6 della
Per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera come permanenza nel grado il servizio reso nel grado stesso dal 5 agosto 1956 e come anzianità di servizio, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme in vigore per i pari grado di ruolo del Corpo, il servizio di leva ed il servizio prestato nel Corpo stesso dopo la predetta data.
Per il personale che sia invece mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il computo della permanenza nel grado e dell'anzianità di servizio è effettuato in base alla disposizione di cui al precedente comma, sostituendo però alla data del 5 agosto 1956 quella di entrata in vigore della presente legge.
Al personale di cui al primo comma compete anche, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile, nella misura spettante ai pari grado in servizio permanente o in rafferma nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Al personale mantenuto in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a norma dell'art. 6 della
L'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha luogo dal 1° gennaio 1959 per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quest'ultima data per il personale che sia mantenuto in servizio in applicazione dell'art. 2 della legge stessa.
Per i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie l'iscrizione al fondo di previdenza con la data di decorrenza indicata nel precedente comma è subordinata al compimento alla medesima data di tre anni di servizio nel Corpo se vicebrigadiere e di nove anni di servizio nel Corpo stesso se appuntati e guardie; in difetto di tale requisito l'iscrizione stessa ha decorrenza dalla successiva data dalla quale viene a maturarsi il requisito medesimo.
Al personale di cui al primo comma sono altresì estese le disposizioni sull'assistenza creditizia vigenti per i pari grado del Corpo in servizio permanente o continuativo.
Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell'art. 6 della
All'onere di lire 23.792.000, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.