Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 06/05/2009 |
Numero: | 3763 |
Sommario |
Art. 2. 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, la scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e [...] |
Art. 3. 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nei confronti dei soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei comuni di cui [...] |
Art. 4. 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i termini per la realizzazione delle iniziative agevolate a valere sugli strumenti [...] |
Art. 5. 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi [...] |
Art. 6. 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico del 6 [...] |
Art. 7. 1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 la parola «soggetti» è sostituita dalle seguenti parole: «titolari di punti di fornitura localizzati» |
Art. 8. 1. All'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009 la parola «n. 3574» è sostituita dalla parola «n. 3754» e dopo le parole «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole [...] |
Art. 9. 1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico e tecnologico fornito nella gestione dell'emergenza post-terremoto è [...] |
Art. 10. 1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per accelerare le iniziative per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi calamitosi del 6 aprile [...] |
Art. 11. 1. Per coadiuvare il commissario delegato nelle attività inerenti alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonchè per assicurare l'accesso e, [...] |
Art. 12. 1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2009, n. 3762, è abrogata |
§ 79.2.764 - O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.
Attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile».
(G.U. 11 maggio 2009, n. 107)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009 n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Visti, in particolare, gli articoli 6, 8 e 10 del sopra citato decreto-legge;
Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
Vista la nota del 29 aprile 2009 della regione Abruzzo;
Sentiti i Ministeri dello sviluppo economico, della gioventù e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), del
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera l), del
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera m), del
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera i), del
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
2. Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla
4. Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, nonchè delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla
5. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del
2. Entro novanta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, la regione Abruzzo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, la programmazione delle iniziative da adottare unitamente alla revoca di quelle di cui all'accordo di programma quadro ritenute superate.
3. Con cadenza semestrale, la regione Abruzzo provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese. La medesima regione alla conclusione delle attività di cui al presente articolo provvede a rendicontare sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009.
1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 la parola «soggetti» è sostituita dalle seguenti parole: «titolari di punti di fornitura localizzati».
1. All'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009 la parola «n. 3574» è sostituita dalla parola «n. 3754» e dopo le parole «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole «dell'art. 1».
1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico e tecnologico fornito nella gestione dell'emergenza post-terremoto è attribuito al Consorzio ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) il contributo straordinario di euro 400.000,00. Per l'utilizzo di tale contributo il Consorzio tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico delle risorse stanziate per fronteggiare gli eventi sismici.
1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per accelerare le iniziative per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nei territori danneggiati dagli eventi sismici in deroga all'art. 18, comma 3-bis del
2. La riorganizzazione di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare i servizi di mobilità in favore della popolazione colpita dal sisma ed è diretta a garantire i servizi di trasporto pubblico regionale e locale all'interno e da e verso il territorio della provincia di L'Aquila, nonchè dei comuni così come individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I servizi di trasporto di cui al comma 2 sono affidati direttamente alle aziende di trasporto concessionarie dei servizi eserciti antecedentemente al sisma, con provvedimenti della Direzione regionale trasporti e mobilità della regione Abruzzo e degli enti locali interessati in deroga agli articoli 4 e 5 del
4. I veicoli adibiti ai servizi in favore dei soggetti di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche su linee diverse per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, previa autorizzazione della Direzione trasporti e mobilità della regione Abruzzo.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
1. Per coadiuvare il commissario delegato nelle attività inerenti alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonchè per assicurare l'accesso e, ove necessario, la demolizione dei medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è nominato vice-commissario delegato [1].
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2009, n. 3762, è abrogata.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 7 della