§ 79.2.220 - O.P.C.M. 16 aprile 2004, n. 3350.
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:16/04/2004
Numero:3350


Sommario
Art. 1.      1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili [...]
Art. 2.      1. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonchè la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio citati in premessa, anche provvedendo, ove ritenuto [...]
Art. 3.      1. Al fine di ottimizzare le comunicazioni per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, anche in relazione al massiccio fenomeno in atto dovuto alla [...]
Art. 4.      1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in ordine alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, ed in generale di protezione civile, in condizioni meteo marine [...]
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa
Art. 6.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,con esclusione di quanto previsto dall'art. 7, si provvede per un importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a [...]
Art. 7.      1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, entro sessanta giorni dalla data di [...]
Art. 8.      1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato


§ 79.2.220 - O.P.C.M. 16 aprile 2004, n. 3350.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime.

(G.U. 28 aprile 2004, n. 99)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

Considerata la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versa l'intera struttura portuale dell'isola di Lampedusa, a causa della quale è necessario realizzare opere di adeguamento nel porto di Lampedusa e nell'approdo di Cala Pisana, al fine di rispondere efficacemente ed in maniera adeguata alle necessità di trasporto di merci e di persone, nonchè di consentire anche attività di soccorso ed assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteo marine avverse;

Considerato che nel porto dell'isola di Lampedusa sussiste una grave situazione di pericolo, poichè le imbarcazioni utilizzate dagli immigrati si presentano come relitti della navigazione in stato di avanzato degrado ed in pessime condizioni strutturali tanto da aver perso ogni connotazione di imbarcazione;

Ritenuto, quindi, che tale ammasso di relitti cagiona grave pericolo per la sicurezza portuale, in quanto sussiste un elevato rischio che le unità da pesca e da diporto subiscano danni in conseguenza dell'urto contro relitti sommersi o alla deriva, e che gli stessi provochino gravi danni ambientali ed una pregiudizievole modificazione dei fondali marini;

Considerato, altresì, che la situazione di costante emergenza provocata dal rilevante fenomeno dell'immigrazione clandestina che interessa le coste della regione Sicilia ed in particolare l'isola di Lampedusa rende oltremodo necessario il controllo adeguato dei flussi di immigrazione clandestina e l'assistenza alla navigazione attraverso la realizzazione di un sistema efficiente di radio comunicazione;

Considerata, infine, la ineludibile esigenza di provvedere alla individuazione di spazi ed alla realizzazione di magazzini per lo stoccaggio di materiali di prima assistenza ed igienico-sanitari per affrontare adeguatamente l'accoglienza degli immigrati e salvaguardare la salute della popolazione residente e la sicurezza degli equipaggi delle motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio;

D'intesa con la regione Siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime [1].

     2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimoCommissario; l'ufficio territoriale di governo di Agrigento, unitamente al comune di Lampedusa, assicurano al Commissario delegato l'assistenza ed il supporto logistico necessari al più funzionale espletamento da parte del Commissario stesso delle funzioni assegnategli con la presente ordinanza [2].

     3. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un consulente giuridico da designare tra i magistrati amministrativi o gli avvocati dello Stato, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, di un consulente avente specifiche professionalità nelle materie oggetto del presente provvedimento, nonchè di una struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non più di due unità di personale, tre unità, anche militari, appartenenti alla pubblica amministrazione, in posizione di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri; il Commissario delegato si avvale altresì di un dipendente del Dipartimento della protezione civile, a tempo parziale, con funzioni di supporto e di collegamento con le strutture del Dipartimento medesimo nonchè di un ufficiale appartenente al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cui spetta il medesimo trattamento attribuito al dipendente del Dipartimento della protezione civile [3].

     4. Al personale della struttura di cui al comma 3 è riconosciuta una speciale indennità operativa equivalente all'importo di settanta ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, una indennità pari al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 23 maggio 2001. Al dipendente del Dipartimento della protezione civile è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a cento ore di straordinario. Al magistrato o all'avvocato dello Stato, nonché all'altro consulente se dipendente pubblico, è corrisposta, rispettivamente, una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento; ove trattasi di consulente non dipendente pubblico è corrisposto il medesimo trattamento del consulente giuridico.

     5. Al Commissario delegato è corrisposto un compenso mensile onnicomprensivo, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del rispettivo trattamento economico in godimento.

 

     Art. 2.

     1. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonchè la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio citati in premessa, anche provvedendo, ove ritenuto necessario, ad eventuali demolizioni.

     2. Il Commissario delegato provvede, altresì, al fine di realizzare un deposito, anche per finalità giudiziarie, alla individuazione di un'area idonea per lo stoccaggio di relitti ed imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nell'isola, ovvero all'adeguamento dei siti già esistenti, nonchè dispone, nella ricorrenza delle condizioni di necessità ed urgenza, per l'affidamento della custodia dell'intera area a soggetti cui conferire appalti di servizi con le deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato può provvedere alla requisizione o alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

     4. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonchè in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di ottimizzare le comunicazioni per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, anche in relazione al massiccio fenomeno in atto dovuto alla immigrazione di clandestini provenienti dalle coste africane che interessa le coste della regione Sicilia e, in particolare, l'isola di Lampedusa,generando una situazione di costante emergenza, il Commissariodelegato provvede, avvalendosi del Comando generale del Corpo della capitaneria di porto-guardia costiera, alla realizzazione ed al potenziamento del sistema di radio comunicazione e monitoraggio per l'assistenza alla navigazione sull'isola di Lampedusa; tale sistema potrà soddisfare le necessità afferenti all'esercizio degli specifici compiti di protezione civile, anche inerenti a tutto il territorio nazionale.

     2. Il Commissario delegato provvede all'attuazione della specifica tecnica inerente al sistema di comunicazione di cui al precedente comma 1, da assegnare alla disponibilità del Dipartimento della protezione civile, predisposto a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera e approvato dal Dipartimento stesso.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede per un importo pari a 650.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

     4. Per predisporre adeguatamente ogni iniziativa di accoglienza degli immigrati e provvedere nel contempo alla salvaguardia della salute degli abitanti di Lampedusa e alla sicurezza degli equipaggi delle motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio, è assegnata alla Direzione marittima-guardia costiera di Palermo la somma di 100.000,00 euro per la costituzione di scorte di materiali igienico-sanitari ed in genere di materiale di prima assistenza, nonchè per l'adeguamento di magazzini e spazi adibiti allo stoccaggio presso aree ed infrastrutture dell'ufficio locale marittimo di Lampedusa, a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

 

     Art. 4.

     1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in ordine alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, ed in generale di protezione civile, in condizioni meteo marine avverse, per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza, in presenza delle condizioni di necessità ed urgenza, è autorizzata, su richiesta del Commissario delegato, l'attivazione di ponti aerei a favore della popolazione; per le predette finalità di protezione civile è altresì, autorizzato, previa certificazione dell'Ente nazionale per l'Aviazione civile da rilasciarsi su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, l'utilizzo della flotta aerea del Dipartimento, in deroga al rapporto convenzionale in atto con la Società di gestione del servizio antincendi boschivi, provvedendo a stipulare un eventuale atto aggiuntivo.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8,11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

     regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni;

     legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 49 e 50;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art.6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17,19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34

e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

     decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

     decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Capo II, Sezione I ed articoli 151 e 156;

decreto dell'Assessorato alla regione Siciliana del 18 giugno 1990, e successive modificazioni;

decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, articoli 4, 7, 9, 10, 14, 21, 27, 52, 55, 63, 89, 100 e 101;

     legge 28 gennaio 1994, articoli 4 e 5;

     legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;

     regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504, 505, 507 e 508, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme; legge regionale n. 78 del 1976, art. 15;

     legge regionale n. 7 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 30;

     leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga;

     art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente [4].

 

     Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,con esclusione di quanto previsto dall'art. 7, si provvede per un importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a carico del bilancio della regione Siciliana, che vengono individuate e trasferite entro trenta giorni su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

     2. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

     2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati utilizzando cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario in possesso di comprovata specializzazione ed esperienza, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso [5].

     3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando ulteriori sei unità di personale anche militare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso, anche in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità [6].

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 8.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della O.P.C.M. 18 novembre 2004, n. 3382.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della O.P.C.M. 18 novembre 2004, n. 3382.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 4 marzo 2005, n. 3410.

[4] Deroga aggiunta dall'art. 3 della O.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 3520.

[5] Comma già modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 29 dicembre 2008, n. 3726 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.

[6] Comma sostituito dall'art. 11 della O.P.C.M. 19 marzo 2008, n. 3661 e così modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.