§ 79.2.270 - O.P.C.M. 4 marzo 2005, n. 3410.
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:04/03/2005
Numero:3410


Sommario
Art. 1.      1. In relazione alla necessità di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, prorogato in data 28 dicembre 2004, in un [...]
Art. 2.      1. Nelle more della realizzazione delle necessarie strutture per lo stoccaggio definitivo dei relitti e delle imbarcazioni utilizzati dagli immigrati clandestini, il commissario delegato [...]
Art. 3.      1. L'art. 1, comma 3 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350, è così modificato. Le parole: «non più di cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due unità» e le parole: «di cui [...]
Art. 4.      1. In relazione all'emergenza derivante dalla grave situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, ed in considerazione degli eventi [...]
Art. 5.      Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 si provvede con le risorse finanziarie prelevate, in via di anticipazione, dal fondo della protezione civile, per l'importo massimo di Euro 750.000,00, [...]


§ 79.2.270 - O.P.C.M. 4 marzo 2005, n. 3410.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime.

(G.U. 15 marzo 2005, n. 61)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile 16 aprile 2004, n. 3350, successivamente modificata dall'ordinanza del 18 novembre 2004,

n. 3382, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di provvedere in termini di somma urgenza a tutte le attività volte alla rimozione ed allo smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini, andate distrutte a seguito degli eventi verificatisi in data 14 novembre 2004;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

     1. In relazione alla necessità di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, prorogato in data 28 dicembre 2004, in un contesto di interventi di somma urgenza, il commissario delegato, per il compimento delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni è autorizzato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350, a stipulare apposita convenzione con una o più imprese demolitrici che operano nel settore, iscritte nell'albo istituito presso il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. La Polizia giudiziaria provvede, entro tre giorni dalla comunicazione del rilascio del nullaosta da parte dell'autorità giudiziaria competente, all'affidamento delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni ad una o più imprese demolitrici, sulla base della convenzione di cui al precedente comma 1; anche anteriormente alla adozione delle misure cautelari giudiziarie, la Polizia giudiziaria provvede, comunque, nell'immediatezza dell'arrivo delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini, ad espletare le necessarie iniziative di messa in sicurezza, provvedendo al deposito delle medesime imbarcazioni presso l'area di cui all'art. 2, comma 1, garantendo comunque condizioni di elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, anche operando con le deroghe di cui al successivo art. 3, comma 2.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede utilizzando le risorse nella disponibilità dell'Agenzia delle dogane, computando i relativi oneri sui fondi all'uopo richiamati dalla circolare della Presidenza del Consiglio del Ministri in data 13 febbraio 2003.

 

     Art. 2.

     1. Nelle more della realizzazione delle necessarie strutture per lo stoccaggio definitivo dei relitti e delle imbarcazioni utilizzati dagli immigrati clandestini, il commissario delegato autorizza, temporaneamente, in deroga alle norme di cui al comma 3 del presente articolo ed alla disciplina posta dal piano di gestione dei rifiuti della Regione siciliana, lo stoccaggio provvisorio in apposita area a tal fine individuata dal sindaco entro dieci giorni dalla adozione della presente ordinanza, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

     2. Per garantire le necessarie condizioni di tutela igienico, sanitaria ed ambientale, il commissario delegato autorizza, in deroga alle norme di cui al comma 3 del presente articolo ed alla disciplina posta dal piano di gestione dei rifiuti della Regione siciliana, nell'area individuata con determinazione sindacale n. 83 del 4 giugno 2004, la realizzazione delle opere e dei lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio definitivo dei relitti e delle imbarcazioni degli immigrati che approdano sull'isola, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350; alla realizzazione delle predette opere si provvede nelle more dell'espletamento delle procedure di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, da attivarsi tempestivamente da parte del commissario delegato.

     3. Per le attività di cui al presente articolo è temporaneamente autorizzata, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, la deroga agli articoli 6, 9, 14, 17, 19, 27, 28, 50, 51 e 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

     Art. 3.

     1. L'art. 1, comma 3 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350, è così modificato. Le parole: «non più di cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due unità» e le parole: «di cui due unità in servizio presso l'ufficio territoriale di Governo di Agrigento» sono soppresse, e dopo le parole: «Dipartimento medesimo» è aggiunto il seguente periodo: «nonchè di un ufficiale appartenente al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cui spetta il medesimo trattamento attribuito al dipendente del Dipartimento della protezione civile».

 

     Art. 4.

     1. In relazione all'emergenza derivante dalla grave situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, ed in considerazione degli eventi verificatisi in data 14 novembre 2004 che hanno causato ingenti danni nell'area portuale, il commissario delegato è autorizzato a trasferire all'amministrazione comunale di Lampedusa la somma di euro 250.000,00, da destinare ai soggeti danneggiati dai citati eventi, a titolo di parziale indennizzo.

     2. Per l'erogazione dei contribuiti ai soggetti danneggiati, il sindaco di Lampedusa provvede, entro dieci giorni dalla adozione presente ordinanza, a definire previamente, in termini di rigorosa perequazione, i criteri di quantificazione e di riparto. L'erogazione dei contributi, detratti gli eventuali indennizzi di natura assicurativa, è subordinata alla produzione, da parte dei soggetti danneggiati dai predetti eventi, della relazione di evento straordinario resa all'autorità marittima, anche in deroga all'art. 304 del codice della navigazione, nonchè alla produzione della documentazione contabile che attesti l'entità del danno.

 

     Art. 5.

     Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 si provvede con le risorse finanziarie prelevate, in via di anticipazione, dal fondo della protezione civile, per l'importo massimo di Euro 750.000,00, nonchè con le ulteriori risorse previste dall'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350, di cui parte in via di assegnazione da parte della Regione siciliana [1].

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2005, n. 3485.