§ 79.2.439 - O.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 3520.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:02/05/2006
Numero:3520


Sommario
Art. 1.      1. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio delle isole Eolie per fronteggiare l'emergenza ivi esistente e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 2.      1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumità pubblica e privata in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica di materiali esplosivi e di ordigni [...]
Art. 3.      1. Alle deroghe previste all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 è aggiunta la seguente: «art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. [...]
Art. 4.      1. Il Prefetto di Napoli - Commissario delegato, nell'ambito delle attività da porre in essere ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 [...]
Art. 5.      1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di progettazione relative al danno ed alla vulnerabilità sismica dei beni culturali danneggiati dal sisma verificatosi nel territorio [...]
Art. 6.      1. La regione Liguria è autorizzata ad utilizzare le residue risorse finanziarie pari ad euro 50.000.000,00 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3090, n. 3095, n. 3096 del 2000, n. [...]
Art. 7.      1. Nelle more della procedura di trasferimento delle risorse finanziarie da parte della regione Lazio, pari a euro 769.673,00, necessarie per la definitiva delocalizzazione dei centri di [...]
Art. 8.      1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, tenuto conto della necessità di assicurare ogni improcrastinabile iniziativa finalizzata alla risoluzione delle [...]
Art. 9.      1. In relazione alla complessità degli interventi da realizzare che rende opportuna la consultazione urgente del consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in deroga a quanto previsto [...]
Art. 10.      1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella [...]
Art. 11.      1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla [...]
Art. 12.      1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della regione Lazio - Commissario delegato di cui [...]
Art. 13.      1. L'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005 è così sostituito: «4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente [...]
Art. 14.      1. Le risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2005, pari a 2.500.000 euro, [...]
Art. 15.      1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello [...]


§ 79.2.439 - O.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 3520.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 11 maggio 2006, n. 108)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

     Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

     Vista la nota n. 199974 del 28 marzo 2006, con il quale il presidente della regione Veneto, in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica di materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Brenzone in provincia di Verona e della prospiciente Isola di Trimelone, ha chiesto un finanziamento di euro 400.000,00;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, nonchè il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto», così come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3472 del 2005;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005;

     Vista la nota n. 8717 del 29 marzo 2006 del Prefetto di Napoli;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, n. 3385, recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2005, n. 3413, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005, n. 3469, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 12;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 e 11 settembre 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici e meteomarini avversi che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2005;

     Viste le note in data 11 agosto 2005 e 14 aprile 2006 della regione Liguria, con la quale viene chiesto di poter utilizzare le risorse residue realizzatesi su precedenti finanziamenti disposti dalle ordinanze di protezione civile n. 3090, n. 3095, n. 3096 del 2000, n. 3110, n. 3135, n. 3141 del 2001 e n. 3192 del 2002, al fine di fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi che nel 2005 hanno colpito il medesimo territorio regionale e per la realizzazione dei programmi di intervento di prevenzione e mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico presenti sul medesimo territorio regionale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473/2005;

     Vista la nota del 26 aprile 2006 della regione Lazio;

     Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei "Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008"»;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n. 3352 del 23 aprile 2004 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 7, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella quale il presidente della regione Umbria, in relazione al diffuso stato di criticità verificatosi nel territorio del lago Trasimeno per la presenza di insetti nocivi, è nominato commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005, recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

     Vista la nota del 26 aprile 2006 della regione Umbria;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

     Viste le note del 13 aprile 2006 del Presidente della regione Veneto e del commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio nella regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia»;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia», nonchè la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, nonchè interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Vista la nota del 4 aprile 2006 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Lazio, con la quale si chiede di adottare una apposita disposizione finalizzata a consentire al medesimo commissario delegato di procedere al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per la gestione dei rifiuti;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006, di proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;

     Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e, in particolare, l'art. 2;

     Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004 e n. 3512/2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il Prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7 e n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio delle isole Eolie per fronteggiare l'emergenza ivi esistente e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citati è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 90 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in aggiunta alle ore di lavoro di straordinario spettanti.

 

     Art. 2.

     1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumità pubblica e privata in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica di materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Brenzone in provincia di Verona e della prospiciente Isola di Trimelone, è assegnata alla regione Veneto la somma di euro 400.000,00.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

 

     Art. 3.

     1. Alle deroghe previste all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 è aggiunta la seguente: «art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente».

     2. All'art. 1 [1] dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile è stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di cui al comma 1».

     3. Per realizzare gli obiettivi di ammodernamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2006, n. 152, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a dismettere alle migliori condizioni di mercato i due velivoli P-180 sì da reperire, in aggiunta alle disponibilità finanziarie sul Fondo della protezione civile, le occorrenti risorse volte all'acquisizione di uno o più velivoli aventi caratteristiche idonee per l'esercizio delle attività istituzionali del medesimo Dipartimento, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.

 

     Art. 4.

     1. Il Prefetto di Napoli - Commissario delegato, nell'ambito delle attività da porre in essere ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005 è autorizzato ad effettuare i necessari urgenti interventi finalizzati alla verifica sismica dell'eliporto ubicato presso la Base navale del Porto di Napoli; ai conseguenti oneri, quantificati in euro 27.600,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di progettazione relative al danno ed alla vulnerabilità sismica dei beni culturali danneggiati dal sisma verificatosi nel territorio della provincia di Brescia il 24 novembre 2004 il commissario delegato può autorizzare la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, per il personale incaricato di effettuare dette progettazioni nell'ambito delle attività svolte dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, a tal fine utilizzando le risorse di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005.

 

     Art. 6.

     1. La regione Liguria è autorizzata ad utilizzare le residue risorse finanziarie pari ad euro 50.000.000,00 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3090, n. 3095, n. 3096 del 2000, n. 3110, n. 3135, n. 3141 del 2001 e n. 3192 del 2002, da destinare agli eventi calamitosi del 2005 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 e del 13 gennaio 2006 citati in premessa, nonchè per la realizzazione dei programmi di intervento di prevenzione e mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 7.

     1. Nelle more della procedura di trasferimento delle risorse finanziarie da parte della regione Lazio, pari a euro 769.673,00, necessarie per la definitiva delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione attualmente siti in via dell'Acqua Acetosa, è assegnata a titolo di anticipazione al soggetto attuatore di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473/2005, la somma di euro 350.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilità, da accreditarsi sulla contabilità speciale n. 3137 intestata al medesimo soggetto attuatore; a tal fine il soggetto attuatore provvede, entro dieci giorni dal trasferimento delle risorse finanziarie da parte della regione Lazio, al successivo trasferimento della somma di euro 350.000,00 sul Fondo della protezione civile.

 

     Art. 8.

     1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, tenuto conto della necessità di assicurare ogni improcrastinabile iniziativa finalizzata alla risoluzione delle problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle acque, nonchè allo scopo di salvaguardare l'integrità della vita della popolazione interessata anche mediante la tutela della relativa salubrità ambientale, al commissario delegato sono attribuiti i poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. In ogni caso il Ministero dell'interno, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei comuni, dei consorzi e degli altri affidatari della regione Calabria nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della depurazione delle acque applica l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

 

     Art. 9.

     1. In relazione alla complessità degli interventi da realizzare che rende opportuna la consultazione urgente del consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e tenuto conto della necessità di assicurare un quadro unitario delle iniziative da porre in essere con i finanziamenti di competenza statale, il presidente generale del consiglio superiore dei lavori pubblici subentra, in qualità di soggetto attuatore, in tutti gli incarichi affidati al direttore del servizio integrato infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria - Settore infrastrutture, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 12 e n. 3514 del 19 aprile 2006 citate in premessa.

 

     Art. 10.

     1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, le residue disponibilità finanziarie giacenti alla data del 31 maggio 2006 sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, presidente della regione Umbria, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2005, nonchè quelle ancora da accreditare derivanti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, art. 10, comma 1, 2° capoverso, n. 3352 del 24 aprile 2004, art. 1, comma 2, e n. 3261 dell'8 luglio 2004, art. 7, comma 2, sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

 

     Art. 11.

     1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, in aggiunta ai compiti attribuiti ai sensi della medesima ordinanza provvede all'individuazione ed alla realizzazione dei siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche superiori ai limiti di colonna C del Protocollo in data 8 aprile 1993.

 

     Art. 12.

     1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della regione Lazio - Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2992 del 1999 e successive modificazioni, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti nella medesima regione, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, provvede, sino al termine dello stato d'emergenza, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti.

 

     Art. 13.

     1. L'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005 è così sostituito: «4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato alla regione Emilia-Romagna il complessivo importo di euro 894.000,00 annui per quindici anni, ai sensi della delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 75, nell'ambito delle residue risorse finanziarie disponibili a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dalla legge n. 350 del 2003».

 

     Art. 14.

     1. Le risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2005, pari a 2.500.000 euro, finalizzate all'attuazione del programma di messa in sicurezza della popolazione di Cerzeto, sono trasferite al commissario delegato nominato per fronteggiare l'emergenza verificatasi in conseguenza degli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006.

     2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il sindaco di Cerzeto è autorizzato, su richiesta degli interessati ed in sostituzione del contributo di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427, ad erogare, fino ad un massimo di 800,00 euro mensili, a favore dei titolari delle attività i cui immobili siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi, per fronteggiare gli oneri afferenti alla locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

 

     Art. 15.

     1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, può adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni degli articoli 178, 182, 183, 191, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 211, 212, 214, 215, 216 e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Rectius, all'art. 2 (N.d.R.).