§ 79.2.205 - O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3333.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:23/01/2004
Numero:3333


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3329 del 5 dicembre 2003 e così sostituito: «1. Il sindaco del comune di Genova è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi [...]
Art. 2.      1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario delegato - Presidente della regione Puglia, di misure di carattere urgente finalizzate alla rimozione della situazione di elevato [...]
Art. 3.      1. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla [...]
Art. 4.      1. Gli assessori ai lavori pubblici ed alla difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla [...]
Art. 5.      1. Il compenso erogato ai prefetti commissari delegati previsto all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2003, n. 3288, è prorogato fino al termine [...]
Art. 6.      1. Per l'attuazione di iniziative dirette a superare la situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, il Dipartimento [...]
Art. 7.      1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia – commissario delegato per l'assolvimento dei compiti rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio [...]
Art. 8.      1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, il commissario delegato [...]


§ 79.2.205 - O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3333.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 2 febbraio 2004, n. 26)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3329 del 5 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova»;

Vista la nota 189458/2361 del 29 dicembre 2003, del presidente della giunta regionale della Liguria;

Vista la nota del 19 gennaio 2004 del sindaco del comune di Genova;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delega al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003;

Vista la nota del 4 novembre 2003, con cui il commissario delegato - presidente della regione Puglia ha rappresentato la necessità di disporre di ulteriori risorse finanziarie al fine di porre in essere ogni utile azione di carattere emergenziale per fronteggiare la situazione di elevato rischio di carattere igenico-ambientale nell'area dell'Alto Salento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenze nel territorio della regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato la regioni Marche ed Umbria;

Viste le note del 15 settembre 2003 e del 20 gennaio 2004 del presidente della regione Umbria, e le note in data 15 settembre 2003 e 16 gennaio 2004 del presidente della regione Marche, con le quali sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

Considerato che, con l'ordine del giorno approvato in Senato in data 24 luglio 2003, il Governo si è impegnato tra l'altro, a disporre il differimento del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonchè delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003 concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dagli eventi alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 30 novembre 1999, n. 3024, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi aluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2001, n. 3128, recante: «Interventi urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 551/GAB del 7 novembre 2003, della regione autonoma della Sardegna concernente la richiesta di modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3024 del 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania»;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3318 del 23 ottobre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza inerente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nel giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicenti aree marine;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»;

Vista la nota n. 16518 del 1° dicembre 2003, del commissario delegato - sindaco del comune di Serravalle Scrivia concernete la richiesta di modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia»;

Considerato che il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina hanno imposto di dare maggiore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti di generalità dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurare la linearità e la correntezza di percorsi alternativi della normativa stessa e favorire la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di differire taluni termini temporali ivi stabiliti;

Ritenuto che le esigenze connesse a tutti citati contesti emergenziali impongono l'assunzione di ogni utile iniziativa finalizzata a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

     1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3329 del 5 dicembre 2003 e così sostituito: «1. Il sindaco del comune di Genova è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare il superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Genova, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003».

     2. L'art. 3 dell'ordinanza n. 3329 del 5 dicembre 2003, è così integrato: «art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche».

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario delegato - Presidente della regione Puglia, di misure di carattere urgente finalizzate alla rimozione della situazione di elevato rischio igienico-ambientale determinatasi nell'area dell'Alto Salento è stanziata la somma di euro 2 milioni a carico del Fondo della protezione civile, da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato medesimo.

 

     Art. 3.

     1. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, che di quelle del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello con riferimento agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato d'emergenza, delle unità di personale convenzionato ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

     2. Il termine di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, è prorogato al 31 dicembre 2004 [1].

     3. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2004 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 [2].

     4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

     5. Il termine indicato al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

     6. Il contributo di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, è corrisposto per l'anno 2004 con le medesime modalità ivi previste e con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Umbria [3].

 

     Art. 4.

     1. Gli assessori ai lavori pubblici ed alla difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione e all'integrazione del piano degli interventi straordinari, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3024 del 1999, così come modificata dall'ordinanza n. 3128 del 2001, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

     2. Gli interventi ricompresi nel sopra citato piano, così come rimodulato ai sensi del comma 1, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

     3. La giunta regionale della Sardegna, al fine di assoggettare il piano di cui al comma 1 alla disciplina della legge regionale del 18 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche, provvede a ridefinire i termini di cui alla delibera di giunta n. 36/39 del 1999.

     4. Alle deroghe previste all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, così come integrate dalle successive ordinanze di protezione civile, sono aggiunte le seguenti:

     legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

     art. 3 legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale.

 

     Art. 5.

     1. Il compenso erogato ai prefetti commissari delegati previsto all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2003, n. 3288, è prorogato fino al termine dello stato d'emergenza, ed elevato fino al 30% della retribuzione complessiva in godimento.

 

     Art. 6.

     1. Per l'attuazione di iniziative dirette a superare la situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad accettare ed impiegare risorse finanziarie derivanti da donazioni, il cui concreto utilizzo potrà essere disciplinato anche mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli tra gli enti e soggetti interessati.

     2. Con riferimento al quadro esigenziale attuale e di prospettiva inerente alla lotta agli incendi boschivi, e tenuto conto della convenienza economico-funzionale dell'acquisizione, all'art. 3, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3318, le parole «due nuovi velivoli» sono sostituite con le parole «tre nuovi velivoli», e l'espressione dalle parole «nonchè la permuta ...» fino alle parole «... protezione civile» è soppressa.

     3. Allo scopo di evitare soluzioni di continuità nella gestione operativa e logistica della flotta di velivoli Canadair del Dipartimento della protezione civile, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio medesimo, è autorizzata la proroga del rapporto convenzionale inerente alla gestione stessa, per il periodo di tempo strettamente necessario a soddisfare le prioritarie esigenze tecniche connesse al subentro dell'impresa aggiudicataria nell'affidamento del predetto servizio; all'uopo il capo del Dipartimento della protezione civile istituisce apposita commissione di verifica composta in maggioranza da professionalità esterne al Dipartimento, designate dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di comprovata esperienza ed autorevolezza, che si esprime entro e non oltre giorni trenta dalla relativa istituzione. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione nonchè le spese di funzionamento della medesima. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

     4. All'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, le parole «dieci unita» sono sostituite con le parole «venti unita».

     5. In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nel novembre 2002 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a concedere alla comunità montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera un contributo straordinario di 100.000 euro, a carico del Fondo della protezione civile, finalizzato a porre in essere gli interventi necessari per l'allargamento del ponte sul torrente Pioverna e raccordo con la viabilità esistente in località Bindo nel comune di Cortenova in provincia di Lecco.

     6. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni emergenziali in atto e citate in premessa, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato per le esigenze della sala operativa del medesimo Dipartimento, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001, e successive modifiche, ed all'art. 19 del contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

     7. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici e alle opere di cui al comma 3 del medesimo art. 2.

 

     Art. 7.

     1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia – commissario delegato per l'assolvimento dei compiti rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, è autorizzato, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, a corrispondere a cinque unità di personale direttamente impegnato nell'attività di emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, oltre alle eventuali spese di missione effettuate. [Il medesimo commissario delegato è autorizzato a designare un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e amministrativo; per tale attività è corrisposto un compenso mensile pari al 50% del trattamento stipendiale, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate] [4].

     2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.

 

     Art. 8.

     1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

     2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

     3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonchè ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 10 della O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3569.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 10 della O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3569.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 1 della O.P.C.M. 20 aprile 2007, n. 3583.

[4] L'ultimo capoverso è stato abrogato dall'art. 2 della O.P.C.M. 24 luglio 2009, n. 3792.