Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 20/04/2007 |
Numero: | 3583 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario necessarie al definitivo rientro nell'ordinario nei territori dei comuni della regione Umbria interessati [...] |
§ 79.2.547 - O.P.C.M. 20 aprile 2007, n. 3583.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria il 26 settembre 1997 ed il 16 dicembre 2000.
(G.U. 30 aprile 2007, n. 99)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto l'art. 1, comma 1012, della
Visto il
Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;
Visto in particolare l'art. 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare i contesti di criticità in rassegna, necessarie per consentire un definitivo ritorno nell'ordinario nei territori interessati dagli eventi sismici;
Vista la nota del 18 aprile 2007 del presidente della regione Marche, con la quale è stata chiesta un'integrazione alle precedenti ordinanze di protezione civile;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario necessarie al definitivo rientro nell'ordinario nei territori dei comuni della regione Umbria interessati dagli eventi sismici del settembre 1997 e di dicembre del 2000, i termini di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, differiti fino al 31 dicembre 2006 dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.