§ 79.2.535 - O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3569.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:05/03/2007
Numero:3569


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. [...]
Art. 2.      1. Per consentire il proseguimento delle attività poste in essere per la tutela del patrimonio storico-artistico delle regioni Marche e Umbria danneggiato dagli eventi sismici del 26 settembre [...]
Art. 3.      1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 dopo la parola «determinato» sono aggiunte le parole «ovvero contratti di [...]
Art. 4.      1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania [...]
Art. 5.      1. Nelle more del completamento delle iniziative finalizzate all'adeguamento ed alla delocalizzazione dei Centri per la rottamazione e la demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio [...]
Art. 6.      1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Siciliana, e di cui al [...]
Art. 7.      1. Nell'ambito dei contesti di grave criticità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di [...]
Art. 8.      1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse anche al mutato assetto organizzativo di [...]
Art. 9.      1. Tenuto conto che sono in corso le attività dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del 3 [...]
Art. 10.      1. Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni della regione Marche i termini di cui all'art. 3, commi [...]
Art. 11.      1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 [...]
Art. 12.      1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di risanamento finalizzati al superamento del grave stato di inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, e di cui al decreto del [...]
Art. 13.      1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla [...]


§ 79.2.535 - O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3569.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 16 marzo 2007, n. 63)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Vista l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 in data 25 gennaio 2006, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia»;

     Vista la nota del 12 dicembre 2006 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco - Strà nel comune di La Spezia;

     Vista la nota n. 12275 del 24 gennaio 2007 dell'Assessore alla protezione civile della regione Liguria;

     Visto l'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2668 in data 28 settembre 1997 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, emanate per fronteggiare gli eventi sismici che il 26 settembre 1997 hanno colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria;

     Vista la nota n. 111 del 30 ottobre 2006 dell'Ufficio del Commissario delegato per i beni culturali danneggiati dal sisma del 1998 nelle regioni Umbria e Marche;

     Vista la nota del 5 febbraio 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007», con il quale il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 recante: «Disposizioni per la celebrazione del "grande evento"» relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2007, dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446 del 1° luglio 2005, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3500 del 23 febbraio 2006, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio della regione Campania conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001»;

     Vista la nota del sindaco di Napoli - Commissario delegato del 29 gennaio 2007;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3528 del 30 giugno 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana»;

     Vista la nota del 12 febbraio 2007 del Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 in data 11 febbraio 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

     Vista la nota n. 2315 dell'8 febbraio 2007 dell'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton - Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della medesima regione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;

     Visto in particolare l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006 con la quale la regione Calabria, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico approvato con la delibera Cipe n. 84 del 2004, diretti a favorire la ripresa produttiva, e gli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 2006;

     Vista la nota n. 85 del 16 febbraio 2007 della struttura del Commissario delegato per l'emergenza che ha colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2006, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

     Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

     Vista la nota del 19 febbraio 2007 del Presidente della regione Marche, con la quale è stata chiesta, tra l'altro, una integrazione alle precedenti ordinanze di protezione civile;

     Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

     Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, e n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, in data 13 novembre 2003 e in data 11 novembre 2004, nonchè l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3381 dell'11 novembre 2004, recante «Ulteriori disposizioni per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», nonchè l'art. 8 dell'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, n. 3540;

     Vista la nota della regione Toscana, prot. n. 335860, del 7 dicembre 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

     Viste le note del 6 febbraio 2007 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia e del 22 febbraio 2007 del Presidente della regione Veneto;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, il dott. Luigi Piscopo, già Prefetto di La Spezia, ed il Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia e Liguria, sono confermati, fino al 30 giugno 2007, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore.

 

     Art. 2.

     1. Per consentire il proseguimento delle attività poste in essere per la tutela del patrimonio storico-artistico delle regioni Marche e Umbria danneggiato dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, l'ing. Luciano Marchetti è nominato, fino al termine dello stato d'emergenza, Commissario delegato con i poteri di cui agli articoli 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2668 in data 28 settembre 1997 ed 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997.

 

     Art. 3.

     1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 dopo la parola «determinato» sono aggiunte le parole «ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

     2. La Commissione generale di indirizzo istituita dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio è integrata con due componenti designati rispettivamente uno dal Ministero per i beni e le attività culturali ed uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Il comma 3 dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446 del 2005 è cosi sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa determinandone il relativo compenso, ed anche a personale in servizio presso il Dipartimento stesso».

     4. Al fine di divulgare la cultura della prevenzione e della previsione del rischio sismico e nel quadro delle iniziative finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni e percorsi didattici e divulgativi connessi alle ricorrenze degli eventi sismici verificatisi il 28 dicembre 1908 a Messina e Reggio Calabria e il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di euro 180.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile [1].

 

     Art. 4.

     1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001, sono prorogati fino al 30 giugno 2007 i poteri conferiti al sindaco del comune di Napoli dall'ordinanza n. 3500 del 2006.

 

     Art. 5.

     1. Nelle more del completamento delle iniziative finalizzate all'adeguamento ed alla delocalizzazione dei Centri per la rottamazione e la demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio della regione Siciliana, i termini di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3538 del 28 luglio 2006 sono ulteriormente prorogati fino al 31 gennaio 2008.

 

     Art. 6.

     1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007 citato in premessa, il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3528 del 30 giugno 2006, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2008.

 

     Art. 7.

     1. Nell'ambito dei contesti di grave criticità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in data 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nel territorio della regione Veneto ed al fine di consentire i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza del territorio, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3495 del 2006, è autorizzato a realizzare un canale di collegamento tra il canale Malgher ed il fiume Livenza a difesa e riduzione del rischio idrogeologico di cui al protocollo d'intesa sottoscritto dalle sopra citate Regioni.

     2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato in aggiunta alle disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3495 del 2006, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, articoli 10, 11, 16 e 17;

     legge regionale del Veneto n. 63 del 1994, art. 2;

     legge regionale del Veneto n. 10 del 26 marzo 1999, articoli 10 e 11;

     legge regionale del Veneto n. 109 del 2005, articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies;

     legge regionale del Veneto n. 27 del 2003, art. 25.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 8.

     1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse anche al mutato assetto organizzativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2006 ed alla dotazione dell'Ufficio IX - Attività aeronautica, il Dipartimento medesimo individua il personale delle Amministrazioni statali, civili e militari di qualsiasi grado di cui avvalersi, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nonchè a quella specificamente prevista per il personale militare. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli ineludibili adempimenti operativi di competenza.

 

     Art. 9.

     1. Tenuto conto che sono in corso le attività dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del 3 luglio 2006, il termine previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006, così come prorogato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 2006, è differito di sessanta giorni.

 

     Art. 10.

     1. Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni della regione Marche i termini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, differiti fino al 31 dicembre 2006 dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

     2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della legge n. 61 del 1998, ed alle leggi finanziarie successive in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

     3. Al fine di fronteggiare adeguatamente le numerose situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale e per garantire efficienti e stabili collegamenti nelle situazioni d'emergenza, la regione Marche è autorizzata a realizzare una innovativa rete radio numerica multiaccesso digitale a standard europeo, in deroga al decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 giugno 1998, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 11.

     1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti nella regione Campania, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, provvede, sino al termine dello stato d'emergenza, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti.

 

     Art. 12.

     1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di risanamento finalizzati al superamento del grave stato di inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 citato in premessa, e, considerata la necessità di attribuire il coordinamento delle iniziative in stretto collegamento con i competenti enti territoriali, anche ai fini del ripristino delle competenze ordinarie, il sindaco di Orbetello è nominato Commissario delegato e si avvale dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in questione e richiamate in premessa.

     2. Il Commissario delegato, si avvale di un soggetto attuatore, cui affida specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario. Al soggetto attuatore è corrisposto un compenso pari al 60% di quello spettante al sindaco di Orbetello - commissario delegato, con oneri a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità della contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato [2].

     3. Al fine di garantire un'efficace vigilanza in relazione al completamento degli interventi da porre in essere per la chiusura del predetto contesto emergenziale, nonchè per curare gli aspetti finalizzati alla restituzione delle competenze agli enti ordinariamente competenti, con apposito provvedimento del Commissario delegato, è istituito un «Comitato Istituzionale» composto da sette membri, di cui uno designato dal Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente ed i restanti designati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, dalla regione Toscana, dall'Amministrazione provinciale di Grosseto, dal comune di Monte Argentario, dall'Autorità di ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato e dall'Autorità per il servizio per la gestione dei rifiuti e del Consorzio di bonifica.

 

     Art. 13.

     1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è autorizzato a derogare alla disciplina del Protocollo in data 8 aprile 1993, laddove prevede prescrizioni operativamente più ristrettive rispetto a quelle previste dai commi 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, cosi come integrata dall'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè ad approvare i progetti elaborati ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della O.P.C.M. 18 ottobre 2007, n. 3622.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 24 maggio 2007, n. 3591.