§ 93.1.35 - D.L. 25 novembre 1995, n. 501 .
Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:25/11/1995
Numero:501


Sommario
Art. 1.  Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi
Art. 2.  Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonchè proroga della validità dei certificati [...]
Art. 3.  Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68
Art. 4.  Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 93.1.35 - D.L. 25 novembre 1995, n. 501 [1] .

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

(G.U. 27 novembre 1995, n. 277)

 

 

     Art. 1. Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

     1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

     2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

     3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di cento veicoli per impresa.

     4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 2. Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonchè proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale.

     1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

     1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: "L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata" sono inserite le seguenti: "direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero" [2] .

     2. E' differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

     3. I provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti, rispettivamente, all'art. 129, comma 2, e all'art. 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1° ottobre 1995.

     4. E' prorogata al 31 dicembre 1997 la validità dei certificati di abilitazione professionale di cui all'art. 126, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ed all'art. 313, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli [3] .

 

          Art. 3. Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68

     1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

     2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 4. Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario

     1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggioranza non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

     2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere state presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 7, che è assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende possono effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

     3. In caso di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi di prepensionamento, anche con riferimento a distinti gruppi di lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario ai fini del completamento del programma di gestione delle eccedenze strutturali, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali. Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I programmi di prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei quali è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dai programmi di prepensionamento.

     4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare per il triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sarà disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25 per cento.

     5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dall'anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

     6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 gennaio 1996, n. 11.

[2]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.