§ 77.4.63 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1084.
Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:06/12/1971
Numero:1084


Sommario
Art. 1.  Istituzione e denominazione del Fondo integrativo
Art. 2.  Rapporti patrimoniali
Art. 3.  Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Art. 4.  Scopi del Fondo
Art. 5.  Poteri del comitato amministratore del Fondo
Art. 6.  Ordinamento del Fondo
Art. 7.  Obbligo di iscrizione al Fondo
Art. 8.  Le aziende private del gas
Art. 9.  Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo
Art. 10.  Definizione di retribuzione globale mensile
Art. 11.  Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora
Art. 12.  Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili
Art. 13.  Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili
Art. 14.  Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio
Art. 15.  Carattere integrativo della pensione del Fondo-pensione complessiva
Art. 16.  Requisiti per il diritto a pensione diretta
Art. 17.  Misura della pensione complessiva
Art. 18.  Accertamento dell'invalidità - Collegio medico
Art. 19.  Pensionamento anticipato
Art. 20.  Pensione complessiva ai superstiti e determinazione della misura
Art. 21.  Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti
Art. 22.  Tredicesima mensilità
Art. 23.  Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
Art. 24.  Sostituzione del Fondo nei diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria
Art. 25.  Decorrenza della pensione complessiva - Domanda
Art. 26.  Indennità aggiuntiva
Art. 27.  Indennità sostitutiva
Art. 28.  Dirigenti
Art. 29.  Scala mobile delle pensioni
Art. 30.  Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri
Art. 31.  Contribuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria anteriore alla presente legge
Art. 32.  Riliquidazione delle pensioni
Art. 33.  Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 638 del 1955
Art. 34.  Indennità a carico dell'azienda
Art. 35.  Regolarizzazione differenza contributi dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della legge
Art. 36.  Ricorsi e termini relativi
Art. 37.  Abrogazione delle leggi precedenti - Decorrenza dei contributi e delle prestazioni
Art. 38.  Rinvio alle norme dell'assicurazione obbligatoria
Art. 39.  Diritti maturati
Art. 40.  Norma transitoria
Art. 41.  Entrata in vigore della legge


§ 77.4.63 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1084.

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

(G.U. 20 dicembre 1971, n. 320)

 

 

     Art. 1. Istituzione e denominazione del Fondo integrativo

     Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.

     Dalla stessa data è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.

 

          Art. 2. Rapporti patrimoniali

     Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonchè nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 3. Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

     Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'art. 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 4. Scopi del Fondo [1]

     Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

          Art. 5. Poteri del comitato amministratore del Fondo

     Spetta al comitato amministratore:

     a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;

     b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

     c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;

     d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;

     e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 6. Ordinamento del Fondo

     Il Fondo istituito dall'art. 1 della presente legge è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

     Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca [2] .

     (Omissis) [3]

 

          Art. 7. Obbligo di iscrizione al Fondo

     Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.

     Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dalla azienda, è iscritto al Fondo a decorrere dalla data di assunzione.

     E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

     Sono altresì esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

 

          Art. 8. Le aziende private del gas [4]

     Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonchè quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'art. 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

 

          Art. 9. Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo

     Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonchè per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo art. 10 e sulla tredicesima mensilità percepita dagli iscritti [5] .

     Il contributo di cui al comma precedente è dovuto altresì sull'indennità corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, è soggetta a contributo soltanto la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.

     La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione [6] .

     Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

 

          Art. 10. Definizione di retribuzione globale mensile

     Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, dell'indennità di contingenza e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo.

     Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:

     a) le quote delle doppie mensilità;

     b) le somministrazioni in natura e le indennità sostitutive di esse;

     c) le indennità di mensa e simili;

     d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.

 

          Art. 11. Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora

     Insieme con il contributo integrativo di cui all'art. 9 della presente legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante.

     I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a periodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

 

          Art. 12. Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili

     L'iscrizione al Fondo è sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria.

     Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio [7] .

     L'iscritto che si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso può essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.

     Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.

 

          Art. 13. Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili [8]

     Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'art. 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo.

 

          Art. 14. Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio [9]

     Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'art. 11.

 

          Art. 15. Carattere integrativo della pensione del Fondo-pensione complessiva

     Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.

     La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso.

     (Omissis) [10]

 

          Art. 16. Requisiti per il diritto a pensione diretta [11]

     Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

     1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;

     2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, semprechè la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;

     3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria [12] .

 

          Art. 17. Misura della pensione complessiva

     La misura della pensione mensile complessiva è pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

     Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

     La misura della pensione mensile complessiva non può superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

     Nel caso di invalidità, la misura della pensione complessiva non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

     La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva. Le quote di maggiorazione per carichi di famiglia, dovute dall'assicurazione generale obbligatoria, sono corrisposte in aggiunta alla pensione complessiva.

     Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a quest'ultima.

 

          Art. 18. Accertamento dell'invalidità - Collegio medico

     Agli effetti previsti al punto 2) del precedente art. 16, l'invalidità del lavoratore è accertata, per conto del Fondo, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si avvale della propria organizzazione sanitaria.

     Lo stato d'invalidità che abbia dato luogo al trattamento di pensione previsto dalla presente legge, non è suscettibile di revisione.

     In caso di ricorso, l'accertamento dell'invalidità è deferito ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

     L'accertamento del collegio medico è definitivo.

     Per la proposizione del ricorso al collegio medico, si osservano gli stessi termini di cui all'art. 36 della presente legge.

 

          Art. 19. Pensionamento anticipato [13]

 

          Art. 20. Pensione complessiva ai superstiti e determinazione della misura

     Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che possa far valere 10 anni di contribuzione al Fondo, o qualunque periodo se la morte sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, spetta una pensione complessiva di riversibilità od indiretta al coniuge, ai figli legittimi, legittimati adottivi o naturali purchè riconosciuti, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli ed alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     Per le condizioni di età, le condizioni di invalidità del marito superstite di donna iscritta o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale ed ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

     Per la determinazione della misura della pensione mensile complessiva, spettante ai superstiti indicati ai precedenti commi, si applicano, alla pensione complessiva diretta già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, le aliquote percentuali previste dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

     La pensione mensile complessiva che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso è determinata secondo quanto disposto dall'art. 17 della presente legge e non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

     Per l'accertamento della dipendenza della morte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per l'accertamento della invalidità del coniuge superstite o della inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle, si applicano le norme previste dall'art. 18 della presente legge.

     Coloro che anteriormente al 1° novembre 1967 si sono venuti a trovare nelle condizioni previste dal presente articolo, hanno diritto, a domanda, alla pensione di riversibilità o indiretta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro il 30 giugno 1972, o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la domanda stessa sia presentata dopo il 30 giugno 1972.

 

          Art. 21. Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti

     Per i casi di esclusione o di decadenza dal diritto alla pensione complessiva ai superstiti si osservano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti al momento della morte del pensionato o dell'iscritto.

     Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme di cui al precedente articolo.

 

          Art. 22. Tredicesima mensilità

     In occasione delle festività natalizie è corrisposta dal Fondo una mensilità della pensione complessiva, di cui al precedente art. 15, a titolo di tredicesima rata di pensione.

     La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta unitamente con la rata di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.

 

          Art. 23. Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

     Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.

     Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano [14] .

     (Omissis) [15]

 

          Art. 24. Sostituzione del Fondo nei diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria

     Il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

     La sostituzione opera limitatamente alla pensione od alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per le quali spetti l'integrazione a carico del Fondo, a norma degli articoli 16, 19 e 20 della presente legge.

     Qualora la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti risulti determinata anche da contributi versati od accreditati per periodi di lavoro non prestato alle dipendenze di aziende private del gas, o, comunque, non riconosciuti utili per la pensione complessiva, la sostituzione è limitata alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati od accreditati in detta assicurazione, con riferimento ai periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ed i contributi che hanno determinato l'intero importo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

     La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo, se a tale data gli iscritti abbiano conseguito il diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dalla data in cui il diritto stesso risulti raggiunto, anche se non sia stata presentata la relativa domanda.

 

          Art. 25. Decorrenza della pensione complessiva - Domanda

     La pensione complessiva diretta decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente; il periodo cui questa si riferisce è considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.

     La pensione complessiva di riversibilità o indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato o dell'iscritto.

     La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta è disposta a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilità è liquidata a domanda degli aventi diritto.

     La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

          Art. 26. Indennità aggiuntiva [16]

 

          Art. 27. Indennità sostitutiva [17]

 

          Art. 28. Dirigenti

     Il passaggio dell'impiegato o dell'operaio iscritto al Fondo alla categoria dei dirigenti comporta la cessazione di diritto dell'iscrizione al Fondo stesso e la liquidazione delle prestazioni spettanti a norma della presente legge.

     E' tuttavia in facoltà dell'iscritto di chiedere, all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta l'indennità di servizio maturata, compresa quella di dirigente, venga mantenuta e continuata l'applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali.

     Per l'esercizio di tale facoltà, il dirigente dovrà presentare domanda al Fondo corredata del parere dell'azienda, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente. Il Fondo comunicherà l'importo della retribuzione di cui al seguente comma all'iscritto, che, entro un mese da tale comunicazione, è tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.

     L'importo della retribuzione, fino a concorrenza del quale sono dovuti i contributi al Fondo nei casi previsti dai commi precedenti, viene determinato annualmente dal Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili corrisposte, dall'azienda o dall'esercizio aziendale cui il dirigente appartiene, agli impiegati della categoria più elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento.

     I contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono determinati in relazione alla retribuzione corrisposta al dirigente e soggetta a contribuzione secondo le norme vigenti in detta assicurazione.

     Nei confronti dei dirigenti, che alla data del 1° novembre 1967 si siano già avvalsi della facoltà prevista dall'art. 28 della legge 1° luglio 1955, n. 638, si applicano, dalla stessa data, le disposizioni del presente articolo. Ai medesimi è tuttavia data facoltà, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, previa cessazione dell'iscrizione al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate a carico di questo.

 

          Art. 29. Scala mobile delle pensioni [18]

     Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 30. Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri [19]

 

          Art. 31. Contribuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria anteriore alla presente legge

     I contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali debba essere effettuata la copertura mediante contribuzione obbligatoria a norma dell'art. 30 della legge stessa, sono improduttivi di effetti ed il loro importo deve essere rimborsato d'ufficio ai singoli interessati, con l'osservanza delle norme in vigore.

 

          Art. 32. Riliquidazione delle pensioni [20]

 

          Art. 33. Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 638 del 1955

     Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, già riconosciuti ai sensi dell'art. 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638 sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge.

     Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, già riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

     I periodi già riscattati, a norma dell'art. 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.

 

          Art. 34. Indennità a carico dell'azienda [21]

 

          Art. 35. Regolarizzazione differenza contributi dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della legge [22]

 

          Art. 36. Ricorsi e termini relativi

     Contro i provvedimenti in materia di contributi e prestazioni previsti della presente legge, salvo quanto disposto dall'art. 18, è ammesso ricorso in via amministrativa al comitato amministratore del Fondo.

     Per il procedimento amministrativo, compreso il ricorso previsto dall'art. 18, e per l'azione giudiziaria si osservano i termini stabiliti dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

 

          Art. 37. Abrogazione delle leggi precedenti - Decorrenza dei contributi e delle prestazioni

     Con effetto dal 1° novembre 1967, sono abrogate la legge 1° luglio 1955, n. 638, la legge 22 dicembre 1960, n. 1593, l'art. 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

     Ai fini delle prestazioni e dei contributi, le norme della presente legge, compresa quella contenuta nell'art. 24, si applicano dal 1° novembre 1967.

 

          Art. 38. Rinvio alle norme dell'assicurazione obbligatoria

     Per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge si osservano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

     In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

     a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la prevenzione e la cura della invalidità;

     b) la norma contenuta nell'art. 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le norme contenute negli articoli 23 e 24 della stessa legge;

     c) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

 

          Art. 39. Diritti maturati

     Tutti i diritti già maturati degli iscritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti restano salvi, secondo le norme che disciplinano l'assicurazione stessa, salvo le specifiche disposizioni contenute nella presente legge.

 

          Art. 40. Norma transitoria

     Le pensioni che hanno usufruito dell'aumento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1969, n. 297, sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1969, applicando le percentuali di cui al citato art. 1 sull'80 per cento del loro ammontare in godimento a tale data.

     Al fine di liquidare agli aventi diritto, la quota di adeguamento maturata nel periodo 1° gennaio 1969-30 giugno 1970 - data in cui ha termine il sistema di calcolo previsto dalla legge 29 marzo 1965, n. 220, considerato che l'indice medio del costo generale della vita di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, è risultato del 163,23 nel primo semestre del 1970 contro 151,94 dell'anno 1968, con una variazione in aumento del 7,43 per cento del primo rispetto al secondo - a decorrere dal 1° luglio 1971 le pensioni complessive in essere a tale data sono aumentate, per l'80 per cento dell'ammontare in godimento delle percentuali seguenti:

     del 7,43 per cento le pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1969;

     del 3,34 per cento le pensioni con decorrenza originaria compresa nell'anno 1969.

 

          Art. 41. Entrata in vigore della legge

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[3]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[10]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[12] Per un'interpretazione autentica del presente numero, vedi l'art. 1 della L. 30 dicembre 1988, n. 559.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[15]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[18]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 marzo 1987, n. 61.