§ 77.4.83 - L. 30 dicembre 1988, n. 559.
Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:30/12/1988
Numero:559


Sommario
Art. 1.      1. Il numero 3 dell'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica [...]


§ 77.4.83 - L. 30 dicembre 1988, n. 559.

Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.

(G.U. 3 gennaio 1989, n. 2).

 

Art. 1.

     1. Il numero 3 dell'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di età, ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria.