§ 77.2.2a - Legge 5 febbraio 1957, n. 18.
Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:05/02/1957
Numero:18


Sommario
Art. 1.      L'art. 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato
Art. 2.      L'art. 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato


§ 77.2.2a - Legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria.

(G.U. 18 febbraio 1957, n. 45).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

     "Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, è di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

     Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile".

 

          Art. 2.

     L'art. 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

     "Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

     Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli".