Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 03/03/1987 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche agli articoli 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 |
Art. 2. Abrogazione di disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 |
Art. 3. Norme transitorie |
§ 77.4.82 - Legge 3 marzo 1987, n. 61.
Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.
(G.U. 5 marzo 1987, n. 53)
Art. 1. Modifiche agli articoli 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della
1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza integrativi, alla
2. L'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".
3. Il secondo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
"Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca".
4. L'art. 8 è sostituito dal seguente:
"Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonchè quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'art. 2 della
5. Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:
"Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonchè per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo art. 10 e sulla tredicesima mensilità percepita dagli iscritti".
6. Il terzo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:
"La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione".
7. Il secondo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio".
8. L'art. 13 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'art. 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo".
9. L'art. 14 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'art. 11".
10. L'art. 16 è sostituito dal seguente:
"Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, semprechè la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria".
11. Il secondo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:
"Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano".
12. L'art. 29 è sostituito dal seguente:
"Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
13. Restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate al fondo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici e distributrici o soltanto distributrici, per atto di concessione amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili.
Art. 2. Abrogazione di disposizioni della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 6, terzo comma, 15, ultimo comma, 19, 23, terzo comma, 26, 27, 30, 32, 34 e 35 della
Art. 3. Norme transitorie
1. Per effetto dell'abrogazione degli articoli 26 e 27 della
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo comunica alle singole aziende la situazione contabile di ciascun iscritto in relazione al trattamento di cui trattasi, distinguendo l'importo maturato alla data del 31 maggio 1982 e l'importo maturato successivamente ai sensi della
3. Agli iscritti al fondo che nel periodo compreso tra il 1° maggio 1979 e la data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva, spetta un supplemento dell'indennità aggiuntiva conseguita in base all'art. 26 della
4. Il fondo corrisponde l'ammontare relativo al supplemento di cui al precedente comma direttamente alle aziende che abbiano già provveduto ad anticiparlo agli aventi diritto a norma dei contratti collettivi di categoria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.