Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 29/03/1965 |
Numero: | 220 |
Sommario |
Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1° gennaio 1963, sono [...] |
Art. 2. A partire dal 1° gennaio 1963, le misure dell'indennità dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'art. 19, comma primo, della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono sostituite [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Con effetto a partire dal 1° gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, [...] |
Art. 5. Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'art. 1 della [...] |
§ 77.6.104 - Legge 29 marzo 1965, n. 220.
Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638.
(G.U. 7 aprile 1965, n. 88).
A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla
40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;
20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;
17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1950;
13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;
9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1955;
3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;
2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.
Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla
A partire dal 1° gennaio 1963, le misure dell'indennità dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'art. 19, comma primo, della
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente o a morte dell'iscritto, l'indennità aggiuntiva di cui al comma precedente sarà corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianità inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.
Con effetto a partire dal 1° gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, per i periodi di iscrizione successivi al 30 aprile 1946, si provvede, anche per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, calcolato sulla retribuzione globale mensile del lavoratore, compresa la tredicesima mensilità, e ripartito nelle seguenti misure percentuali:
a) fino al 18 per cento, il contributo è posto per il 17 per cento a carico dell'azienda e per l'1 per cento a carico del lavoratore;
b) oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, il contributo è posto per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore;
c) oltre il 22 per cento, il contributo è posto per quattro quinti a carico dell'azienda e per un quinto a carico del lavoratore.
Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1963, è abrogato l'art. 26 della
Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'art. 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1963.
Il contributo di cui al presente articolo è dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente art. 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.
[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della